FATTO. Il ricorrente, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale banca.
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Sources: Credit Agreement
FATTO. Il ricorrente, titolare cointestatario unitamente al coniuge di una rivendita un conto corrente di Sali corrispondenza presso la banca convenuta, lamenta l’addebito non autorizzato operato dall’intermediario sul conto in oggetto e ▇▇▇▇▇▇▇▇imputato a pagamento di talune rate scadute di un finanziamento chirografario concesso alla ditta individuale di cui il medesimo è titolare. In particolare, afferma esponeva il ricorrente che l’addebito operato dall’intermediario determinava l’azzeramento della disponibilità liquida presente sul conto personale; sicché, in ricorso mancanza della necessaria provvista, un assegno bancario emesso per l’importo di € 1.150,00 veniva reso insoluto per carenza della necessaria provvista, causando allo stesso “un notevole danno di immagine”. Pertanto, con reclamo del 5 maggio 2015, il correntista chiedeva all’intermediario il rimborso dell’importo illegittimamente addebitato sul conto corrente cointestato nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in € 20.000,00, e la rifusione di € 3.000,00 a titolo di spese di assistenza tecnica. In riscontro al reclamo, la banca sottolineava la correttezza del proprio operato deducendo che: “in caso di ditta individuale non vi è separazione tra il patrimonio personale e quello aziendale, atteso che l’imprenditore risponde delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio”; Ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto, il ricorrente si è determinato a presentare l’odierno ricorso a mezzo del quale, deducendo la condotta contraria a buona fede dell’intermediario nell’esecuzione del contratto – non avendo lo stesso provato la sussistenza di un’autorizzazione all’addebito delle rate sul conto cointestato, né comunicato al medesimo di essersi avvalso della compensazione legale – ha chiesto all’Arbitro di disporre (a carico della banca convenuta) “la restituzione a mezzo assegno circolare della somma di € 1.313,45; il pagamento della notula spese pari ad € 3.000,00; un rimborso per danni morali, patrimoniali, esistenziali e biologici di € 20.000,00”. Costituitasi, la convenuta si è opposta alle richieste di parte avversa evidenziando, in primo luogo, che il ricorrente - titolare dell’omonima ditta individuale - è intestatario di un conto corrente aziendale acceso in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta 21 settembre 2010, sul quale insisteva un’apertura di credito, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido credito dell’importo di € 5.000,00, scaduta il 3 settembre 2014, nonché di un finanziamento chirografario per l’importo di € 25.000,00 concesso alla stessa ditta in data 24 settembre 2010 e rimborsabile in n. 60 rate mensili; - una volta chiarito lo scopo il finanziamento, assistito da garanzia prestata da società terza per l’importo di € 12.500,00, perfezionata in data 24 settembre 2010 e scaduta il 30 settembre 2015, presenta un’“esposizione debitoria a data corrente dell’importo di € 4.094,74 corrispondente alle ultime nove rate del finanziamento impagate (dall’1.1.2015 al 30.9.2015)”. Il ricorrente è altresì titolare, unitamente alla moglie, di un “conto corrente di corrispondenza semplice” acceso in data 12 ottobre 2009. La moglie del ricorrente è inoltre garante della ditta individuale intestata al marito, nei confronti della quale ha prestato le seguenti fideiussioni: fideiussione generica “omnibus limitata” per l’importo di € 6.500,00 perfezionata in data 23.9.2010; fideiussione “specifica limitata” a garanzia rilasciata del finanziamento chirografario perfezionata in data 24.9.2010. Tanto premesso, la convenuta ha esposto di aver provveduto ad addebitare sul conto corrente personale cointestato l’importo di € 1.313,45 (in data 26 marzo 2015), “per il pagamento di alcune rate arretrate del finanziamento chirografario intestato alla ditta individuale”, affermando che “la modifica del conto di appoggio era stata concordata con il cliente ed accettata informalmente dallo stesso”. L’addebito ha causato l’azzeramento della disponibilità liquida presente sul predetto conto. Il successivo 1° aprile 2015 è pervenuto l’assegno bancario emesso dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata ricorrente in data 23 marzo 2015 per l’importo di soli due mesi€ 1.150,00; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in assenza di disponibilità, il titolo è stato “reso insoluto in quanto pervenuto fuori termine per il protesto e consegnato in stanza in data 31.8.201507.04.2015”. Peraltro, risultando il titolo fuori termine per il protesto, alcuna segnalazione pregiudizievole è stata effettuata a carico del traente. Infine, la mancata concessione resistente ha affermato che: “il credito azionato non era costituito soltanto dall’esposizione del mutuodebitore principale, con quanto piuttosto dall’obbligazione fideiussoria assunta dalla cointestataria del rapporto di conto corrente che è stato utilizzato per la parziale estinzione dell’esposizione in capo al titolare della ditta individuale”. Ciò posto, la convenuta, ritenendo legittimo il consiglio proprio operato sulla base del disposto di rivolgersi ad altro Istituto di Creditocui agli articoli 1853 e 1854 cod. Il cliente precisa checiv., infinesi è opposta alle istanze risarcitorie e accessorie formulate dal ricorrente, in data 10.9.2015quanto sprovviste del necessario supporto probatorio, ha ottenuto concludendo per il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso rigetto del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancaricorso.
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Sources: Controversy Resolution Agreement
FATTO. Il Con ricorso del 20.8.2015 il ricorrente, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇lamentando l’inadempimento del fornitore, afferma in ricorso chechiedeva di: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene a) dichiarare risolto il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”finanziamento di € 20.000,00 concesso dall’intermediario resistente; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso b) condannare l’intermediario al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento risarcimento dei danni subiti che si sarebbero tradotti dal ricorrente per l’iscrizione del suo nominativo in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni Sistema di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie Informazioni Creditizie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015SIC) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 per le “continue richieste di rimborso delle rate insolute da parte di due call center e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della bancada ultimo da uno studio legale”, tanto azioni che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza stanno minando la salute del cliente, “danni da liquidarsi in separata sede”; c) condannare l’intermediario al pagamento delle spese e competenze del procedimento. Narrava il ricorrente: - di aver stipulato un contratto per la fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico con una società convenzionata con l’intermediario resistente, che si è impegnato ad erogare l’intero finanziamento di € 20.000,00; - che, preventivamente, il fornitore avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione al competente Ufficio, allegando la documentazione occorrente, e presentare all’Enel il progetto preliminare per il parere di massima; - La motivazione che ha anche ricevuto specifiche lettere indotto il ricorrente a sottoscrivere il contratto è stata la possibilità (prevista nel contratto) di invito godere dei benefici fiscali e del “Conto Energia”, mentre quest’ultimo ha cessato la sua efficacia in data 31.12.14, poiché il Governo lo ha escluso a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamentopartire dal 2015; - L’impianto è stato fornito e montato senza avere le autorizzazioni né alcun progetto di massima da una ditta terza, che ha danneggiato un modulo/pannello, impegnandosi alla sostituzione; nel giugno 2015 la concessione della fideiussione da parte del Confidi ditta ha comunicato che avrebbe sostituito il pannello quando il fornitore le avrebbe pagato le prestazioni eseguite; - L’efficienza dell’impianto non è un atto svincolato dalla autonoma stata provata e non si conosce né la capacità produttiva di energia, né se la stessa possa essere sufficiente ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – usufruibile; l’impianto è stato acceso solo per alcuni minuti per verificare che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale banca.tutti i collegamenti fossero funzionali;
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Sources: Financing Agreement
FATTO. Il ricorrente, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso cheLa parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - in data 11.5.2015 il 01.03.11 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da sottoscritto con l’intermediario un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta contratto di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussionecon connessa polizza vita contestuale; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuobanca, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015lettera raccomandata del 14.11.2016, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale risolto di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene diritto il contratto di mutuo con effetto immediato, procedendo con atto di precetto e pignoramento dell'immobile in proprietà dell’istante posto a garanzia del suddetto mutuo; - con sollecito del 21.06.18 chiedeva all’assicurazione il rimborso proporzionale della quota non goduta della polizza vita, a decorrere dalla data del 14.11.2016; - ritiene che «le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa»; - l'accordo ABI - ANIA del 22 ottobre 2008 prevede espressamente che «Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato perfezionatopagato anticipatamente in soluzione unica ..., infattiil soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato»; - le medesime conclusioni valgono per l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/201 («Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/ assicurato le imprese, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria»); - l'assicurazione si rendeva in un primo momento disponibile al rimborso, salvo poi non provvedervi e non riscontrare neppure la successiva richiesta di risarcimento; - l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura in conseguenza della risoluzione del contratto di imprenditore del ricorrente (iscritto mutuo, deve restituire al cliente le somme percepite a titolo oneroso di polizza vita per la quota non goduta. La parte ricorrente, a seguito di reclamo, non riscontrato dall’intermediario, ha proposto ricorso all’ABF chiedendo la restituzione della somma di € 16.352,00 a titolo di “assicurazione vita/commissioni”, oltre al Confidi)pagamento delle spese legali, avrebbe dovuto esprimersi quantificate in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (€ 2.500 00 «o in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata)minore o maggiore somma ritenuta giusta». Sulla base di ciò Costituitosi chiedendo il rigetto del ricorso, l’intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite il Conciliatore bancario con nota del 11/10/2019, in particolare ha illustrato quanto segue: - il ricorrente chiede all’Arbitro la restituzione di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo importi che non ha effettivamente versato; - è dubbio che possa trovare applicazione il principio "pro rata temporis", previsto per il diverso caso di estinzione anticipata volontaria; - il premio assicurativo vita non è stato versato al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità momento della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione conclusione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al contratto ma addebitato pro-quota annualmente sull’estratto conto del cliente; - il cliente versava, anno per anno, la quota parte del premio di € 75,00 nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 mese di marzo per la polizza danni (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015causale: «rata succ mult Abitazione») e infine a D1 la quota di € 580,00 nel mese di giugno per la parte polizza vita con causale «Recupero Salute Light Pol.xxx375» (agosto 2015come da estratti conto allegati); tali ultime classi - con la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario dell’11/11/2016 la Banca ha cessato di addebitare i costi relativi alla copertura vita, «continuando invece ad addebitare la sola quota parte di costi legati al ramo danni (C3 e D1…) - nell'ambito in quanto l'immobile al momento è ancora nella disponibilità del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionatiricorrente»; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza «la copertura in questione … è ancora attiva in quanto tutela entrambi i contraenti per i rischi derivanti dal danneggiamento o perimento del clientebene»; - il 01/06/2018 il credito sottostante al mutuo è stato ceduto ad un SPV, «che ha anche ricevuto specifiche lettere provveduto a dare notizia … mediante avviso di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamentocessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale»; - in ragione della cessione dal giugno 2018 non risultano più evidenze contabili relative al «rapporto sofferenziale»; - il ricorrente non ha fornito alcuna prova del pagamento degli importi di cui oggi richiede la concessione restituzione. Nelle repliche, pervenute con nota del 21/10/2019, il ricorrente espone quanto segue: - per quanto attiene al pagamento del premio assicurativo, ha allegato copia della fideiussione da parte contabile emessa dalla banca resistente, attestante il pagamento della somma pari ad € 20.159,99 effettuato in data 01.03.2011 con riguardo ai premi assicurativi (identificativo operazione “172 premi assicurativi”); - dall’analisi del Confidi è documento si evincono, quali ulteriori costi connessi all’operazione, € 750,00 a spese di istruttoria ed € 550,39 per imposta; - nel modulo di adesione viene specificato il n. di polizza / n. di adesione xxx272, «mentre la Banca nel proprio scritto difensivo indica e produce contabile del 26.06.2018 con un atto svincolato dalla autonoma numero di adesione differente (il n. xxx359) che si riferisce evidentemente ad altra polizza»; - nel predetto modulo di adesione si evince anche la ripartizione dei costi di polizza, di cui € 4.960,99 importo premio danni ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca€ 15.199,72 importo premio vita. L’intermediario afferma quindi la correttezza resistente chiede il rigetto del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancaricorso.
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Sources: Mutuo
FATTO. Il ricorrenteLa parte ricorrente afferma che: • aveva stipulato con una società di costruzione un contratto preliminare di compraventita versando una caparra di € 63.000,00; • a seguito del fallimento del costruttore veniva costituita una società cooperativa tra i promissari acquirenti, titolare avente quale scopo quello di ottenere l’assegnazione degli immobili; • a tal fine, cedeva alla società cooperativa il proprio credito e diritti di insinuazione al fallimento; • la società cooperativa proponeva di rilasciare una rivendita fideiussione alla banca a fronte di Sali un mutuo che i soci avrebbero dovuto sottoscrivere al fine di riacquistare l’immobile; • in data 31/05/2011 veniva, pertanto, sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus; • a fronte del rilascio della fideiussione, la banca avrebbe dovuto concedere il mutuo per il riacquisto dell’abitazione; ciò non è avvenuto e, pertanto, ha subito una perdita economica pari alla caparra versata, oltre ad aver prestato garanzia sino a concorrenza dell’importo di € 81.000. L’intermediario costituitosi, in punto di fatto, deduce che: • la Società Cooperativa venne costituita nel maggio 2010 da buona parte dei promissari acquirenti degli immobili della Ditta individuale * - dichiarata fallita dal Tribunale in data 01.04.2008 - per la gestione del relativo concordato fallimentare in veste di assuntrice; • la ditta, infatti, prima del fallimento, aveva in essere diversi cantieri per la realizzazione di complessive 48 unità immobiliari finanziati in larga parte da acconti dei soci; • la Società Cooperativa nel corso del 2011 presentò proposta di concordato, successivamente approvata dal Tribunale, con la quale veniva stabilita in euro 7.433.855,98 la somma da riconoscere alla procedura a fronte della cessione di tutti gli assets immobiliari; • alla banca * (confluita nell’intermediario convenuto), veniva chiesto il rilascio di un credito di firma dello stesso importo, nell’interesse della Società Cooperativa, a favore della procedura fallimentare, al fine di garantire l’adempimento del concordato; • tale impegno era a sua volta controgarantito dalla fideiussione omnibus dei vari acquirenti in misura pari alle caparre da questi già versate per l’acquisto delle singole unità immobiliari; • contestualmente veniva stabilito che la Società Cooperativa, una volta ottenuto il trasferimento degli immobili a seguito dell’omologa del concordato, avrebbe contratto un mutuo ipotecario sul complesso in corso di costruzione il cui ricavato sarebbe servito ad onorare gli obblighi di pagamento a favore del fallimento; • in data 28.01.2011 la Società Cooperativa e i singoli soci assegnatari dei lotti hanno formalizzato per iscritto alla banca * le richieste sopra indicate impegnandosi a rilasciare fideiussione omnibus pro quota per un ammontare complessivo di euro 7.433.855,98; • all’interno di tale atto la ricorrente risulta tra i firmatari dell’impegno, successivamente adempiuto con la sottoscrizione in data 31.05.2011 della fidejussione omnibus n. *857 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nei confronti della banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite e che venissero in seguito consentite al debitore (Società Cooperativa) sino alla concorrenza dell’importo di euro 81.133,44 (▇▇▇.▇▇▇▇▇, afferma in ricorso che: - ▇ 4 al ricorso); • in data 11.5.2015 05.11.2012, con l’omologa del concordato da parte del Tribunale, la procedura fallimentare veniva chiusa; • l’importo del mutuo concesso si è man mano ridotto con la vendita delle unità immobiliari, in parte mediante accollo liberatorio agli acquirenti e in parte con pagamento diretto; • per quel che concerne la situazione specifica della ricorrente dalle evidenze della procedura fidi si rileva che nel mese di maggio 2013 era stato valutato dalla banca l’accollo di una quota parte del mutuo ipotecario di euro 85.000,00; l’operazione tuttavia non si era perfezionata in quanto la ricorrente nel frattempo era divenuta disoccupata; • il 15.03.2021 veniva inoltrata alla ricorrente, garante in forza della fideiussione omnibus sopra indicata, raccomandata a.r. di sollecito alla regolarizzazione del mutuo ipotecario n. *171 concesso alla Società Cooperativa nei limiti della fideiussione concessa; • in data 10.06.2021 la ricorrente – per il tramite del proprio legale - eccepiva la nullità della fideiussione omnibus precedentemente rilasciata sulla base dell’“ormai unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione” invitando l’intermediario a provvedere alla sua immediata rimozione; • tale comunicazione veniva indirizzata anche al soggetto garantito; in particolare, la ricorrente imputava alla Società Cooperativa la sua estromissione dalla compagine sociale a seguito della mancata concessione del mutuo da parte della banca, nonostante le rassicurazioni avute in proposito; • la summenzionata richiesta veniva respinta dall’ufficio reclami della banca per quanto di sua competenza, precisando che secondo la stessa Corte di Cassazione l’eventuale nullità di alcune clausole non è tale da inficiare la validità dell’intero impegno fideiussorio, che resta valido nelle relative disposizioni; • con il ricorso la ricorrente richiede che sia l’Arbitro a dichiarare la nullità della fidejussione omnibus n. *857 dalla medesima prestata sul presupposto che la banca avrebbe dovuto concederle il mutuo per il riacquisto dell’immobile. In diritto, l’intermediario eccepisce: • in via preliminare, la qualifica di “non consumatore” della ricorrente in quanto era socia della Società Cooperativa nell’interesse del quale la fideiussione era stata prestata; • la ricorrente aveva, pertanto, al momento della sottoscrizione della garanzia personale un collegamento “funzionale” con la società garantita (cfr. CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15; Collegio di Bologna nella decisione n. 9728 del 03.05.2018); • nel merito, la “totale genericità” delle motivazioni addotte a sostegno delle richieste avanzate, atteso che la ricorrente – che non ha formulato all’intermediario mai contestato il credito vantato dalla banca nei confronti del debitore - ha lamentato l’invalidità della fideiussione senza addurre alcuna argomentazione tecnico giuridica e senza specificare quali siano le pattuizioni eventualmente illegittime (cfr. decisione n. 12146/2021 del Collegio di Bari); • a sostegno della nullità della garanzia viene dapprima genericamente richiamata l’“ormai unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione”, mentre in sede di ricorso la richiesta viene motivata col fatto che la banca avrebbe dovuto concedere alla ricorrente il mutuo per l’acquisto dell’abitazione; • a fronte di una richiesta di creditodeclaratoria di nullità della fideiussione poiché recante clausole in contrasto con la legge antitrust (L. n. 287/1990), garantito il Collegio di Bologna, con la decisione n. n. 18418 del 25.07.2019 ha ritenuto che “La materia che implica l’analisi dei profili civilistici (nullità/risarcimento) conseguenti alla violazione di norme di diritto antitrust, esula tuttavia dal perimetro di competenza dell’ABF. Anche sotto • per mero scrupolo difensivo si evidenzia che la Corte di Cassazione ha optato per la soluzione della nullità parziale del contratto di fideiussione in cui siano inserite le clausole 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. del 2003 (la c.d. reviviscenza della garanzia, la rinuncia del fideiussore ai termini di cui al 1957 c.c. e l’obbligo di pagamento “a prima richiesta”) e, in conformità al principio di conservazione del negozio, dovrebbe trovare applicazione l’art.1419 comma 1 cod. civ.; • nel caso di specie, le clausole non sono essenziali all’esistenza del contratto (cfr. Collegio di Coordinamento nella decisione n. 14555 del 19.08.2020); • la richiesta di nullità totale della fidejussione va respinta sulla base del dispositivo della sentenza di Cassazione del 26.09.2019 n. 24044: “Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti a valle, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.”; • in ordine alla mancata concessione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione, osserva che gli intermediari non possono prescindere da valutazioni attinenti il c.d. merito di credito volte ad accertare la capacità di rimborso della clientela; • come già anticipato, nel maggio 2013 la Banca * aveva valutato la possibilità dell'accollo di una quota parte del mutuo ipotecario di euro 85.000,00; • l’operazione non venne, tuttavia, perfezionata in quanto dalle informazioni reperibili nella procedura fidi dell’epoca la ricorrente risultava al momento disoccupata avendo perso il lavoro da dipendente di cui godeva in precedenza; • nessuna promessa in tal senso era stata in precedenza fatta dalla Banca * alla ricorrente; • la futura valutazione del merito di credito dell’attuale ricorrente era infatti – come nella generalità dei casi - un confidi, passaggio assolutamente irrinunciabile per il risanamento perfezionamento dell’operazione di accollo; • non si comprende quale atteggiamento scorretto (nelle precisazioni al ricorso qualificato addirittura come “al limite della propria attività commercialetruffa”) avrebbe tenuto la banca; • l’operatività in questione è stata posta in essere all’interno di una procedura concorsuale che per sua natura prevede un controllo di tipo giurisdizionale; • la banca * ha quindi ricevuto comunicazione dato corso alle richieste provenienti dai promissari acquirenti e dalla società cooperativa dai medesimi costituita concedendo il mutuo necessario al pagamento degli asset immobiliari in capo alla curatela fallimentare, nonché un credito di accoglimento firma a favore della medesima nell’attesa di perfezionare l’erogazione del finanziamento medesimo; • la fideiussione omnibus dei singoli soci della cooperativa, controgaranzia perfettamente coerente con l’attività prestata dalla banca nell’ambito dell’operazione in questione, è stata del resto spontaneamente offerta dai singoli soci come si evince dall’Atto di richiesta di credito di firma e mutuo ipotecario; • la cessione del credito da parte dei promissari acquirenti (già ammessi al passivo del Confidi garantefallimento) era un passaggio propedeutico al perfezionamento del concordato, e - per quel che qui più conta non ha riguardato la banca finanziatrice essendosi perfezionato tra ciascun socio e la Società Cooperativa in veste di cessionaria; - è stato convocato a più riprese dalla banca • la ricorrente, infine, non ha mai contestato in precedenza la fideiussione in questione, né il debito della Società Cooperativa nei confronti della banca. Nelle repliche, parte ricorrente ha ulteriormente dedotto quanto segue: • per quanto riguarda l’eccezione inerente la produzione della documentazione necessaria per qualifica di consumatore, ha firmato personalmente la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazionefideiussione e non in qualità di socia (cfr. all. 1); - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata• inoltre, la fideiussione veniva sottoscritta per fini personali essendo stati i sottoscriventi coinvolti nel fallimento; • difetta uno degli elementi essenziali del Confidi contratto previsto dall’art. 1341 c.c. ossia la causa del contratto di fideiussione; • ha sottoscritto la fideiussione omnibus in quanto la Banca avrebbe dovuto concedergli il mutuo per l’acquisto dell’abitazione di importo pari alla fideiussione; • nella richiesta di fideiussione prodotta da controparte a pag. 3, clausola 2 si evince chiaramente che la fideiussione è subordinata alla richiesta di un mutuo ipotecario di euro 7.433,855,98 al fine di procedere al pagamento in favore della procedura fallimentare e, conseguentemente, all’acquisto definitivo degli immobili che la società fallita si era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non impegnata a liquidità vendere su preliminare; • il contratto di fideiussione è nullo oltre che per difetto di causa anche per contrasto con il disposto dell’articolo 2 della L. n. 287 del 1990 in quanto contenente le clausole indicate nel Modello ABI di cui la B.I. (Provv. n. 55 del 2 maggio 2005) ha sancito il contrasto con le regole poste a fini d'impresa"presidio della concorrenza; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate • l’ordinanza n. 29810 del 2017 resa dalla Prima Sezione della Corte di liquidità e presentando ulteriori documentiCassazione Civile, ha ottenuto un fido stabilito che sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. “fideiussioni omnibus”) conformi allo schema predisposto dall’ABI; • sebbene la Corte di € 5.000,00Cassazione né con la pronuncia n. 29810/2017 né con quella n. 13846/2019 abbia precisato se le clausole vietate determinino la nullità dell’intero contratto o la sostituzione delle stesse con la normativa codicistica, deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. perché la gravità delle violazioni in esame – che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni. Nelle controrepliche l’intermediario ha ulteriormente dedotto che: • in ordine alla qualifica di parte ricorrente, prende atto che la firma della cliente sulla fideiussione non è accompagnata dalla dicitura “in qualità di socia”; - una volta chiarito lo scopo • richiama nuovamente la pronuncia della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata Corte di Giustizia dell’Unione Europea (19/11/2015 C-74/15) nonché la scadenza decisione del Collegio di Bologna n. 9728 del 03.05.2018; • per quanto riguarda le censure di nullità della fideiussione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che aveva durata la causa del contratto fideiussorio, che intercorre tra fideiussore e creditore è la funzione di soli due mesigaranzia dell’adempimento dell’obbligazione mediante l’allargamento della base soggettiva passiva; • dopo la delibera di affidamento conclusasi negativamente per procedere assenza di occupazione, controparte non ha mai richiesto all’intermediario una ulteriore valutazione sostenuta da nuovi parametri reddituali; • la pronuncia menzionata dalla parte ricorrente (Cass., Sez. I, ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810) non si inserisce in un consolidato orientamento; • nelle controdeduzioni ha fatto riferimento ad una - più recente - sentenza in cui la Suprema Corte chiarisce che la nullità di alcune clausole presenti nello schema contrattuale predisposto dall’ABI non comporta l’automatica e integrale nullità della fideiussione stipulata sulla base di tale modello (Cass., Sez. I, sentenza del 26 settembre 2019, n. 24044); • che la posizione della giurisprudenza non sia al momento unanime lo dimostra il fatto che di recente la presente questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, ordinanza del 30 aprile 2021, n. 11486); • contraria alla richiesta nullità totale dell’atto di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie giurisprudenza ABF (cfr. allegato "A" della convenzioneCollegio di Coordinamento, decisione n. 14555/2020 e Coll. di Bologna, decisione n. 6543/2021); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era. Parte ricorrente ha formulato come segue le proprie conclusioni, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata all’atto del ricorso. Le conclusioni formulate nelle memorie di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio replica appaiono di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito contro più dettagliate. Parte resistente chiede il rigetto del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi ricorso in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancainfondato.
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Sources: Contract for Sale
FATTO. Il ricorrentericorrente lamenta di non essere stato informato dei reali costi relativi ad un finanziamento c.d. “revolving” offerto dall’intermediario tramite una “telefonata commerciale” , titolare chiedendo il “ripristino delle condizioni vigenti prima del prestito contestato”. Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto una rivendita telefonata da parte di Sali un operatore commerciale, il quale, con riferimento alla carta di credito posseduta dal cliente e ▇▇▇▇▇▇▇▇rilasciata dall’odierna convenuta, afferma proponeva una “cessione di liquidità” di € 2.600 “al costo di 26 [€]”; secondo quanto appreso nel corso della chiamata, il cliente “avrebbe dovuto pagare 500 [€] mensili per il rientro del capitale e nessun tipo di interesse”. Nel corso dei mesi successivi, riceveva gli estratti conto relativi alla carta di credito, dal quale rilevava l’addebito di alcuni importi a titolo di interesse. La parte attrice presentava reclamo alla convenuta, in ricorso data 8/4/2013, contestando gli addebiti effettuati a titolo di interessi sugli utilizzi della carta e lamentando di non aver mai ricevuto il contratto “in forma cartacea” (e richiedendone copia). In tale missiva, comunicava di essere “disponibile a restituire fin da subito la somma di 600 € risultante dalla differenza tra i 2.600 € ricevuti sul proprio conto corrente e le 4 rate da 500€ già restituite”, nonché “la somma di € 573,07 […] dovuta al[l’] utilizzo della carta”, ma chiedendo, di converso, la “restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interesse dal mese di dicembre in poi”. L’intermediario rispondeva con nota del 18/04/2013, affermando che “l’opzione di pagamento scelta […] risulta essere rateale e non a saldo […] pertanto la stessa prevede il pagamento degli interessi maturati, così come previsto dalle condizioni sottoscritte”; inoltre, rappresentava “di aver inteso accogliere, seppur parzialmente, la [...] richiesta , procedendo con il riaccredito degli interessi addebitati nei mesi di dicembre 2012 e gennaio [...] per un importo complessivo di € 160.10”, rifiutando le ulteriori richieste formulate dalla parte attrice. Insoddisfatto dal riscontro ricevuto, il ricorrente adiva l’ABF, chiedendo testualmente quanto segue; Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 09/09/2013, la resistente ha rappresentato che: - “in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario 20 novembre 2006, [il ricorrente] sottoscriveva il modulo di richiesta di carta di credito […], per l'emissione di uno strumento di pagamento con una richiesta linea di credito ad uso rotativo pari ad Euro 5.000,00. Il giorno 19 novembre 2012, il Sig. [omissis] contattava il servizio clienti [..] e si avvaleva del servizio sopracitato, autorizzando l'operatore telefonico sia a trasferire sul proprio conto corrente bancario parte della disponibilità presente sulla sua carta di credito, garantito da per un confidiimporto pari ad Euro 2.600,00, sia ad attivare la c.d. «opzione revolving», impostando una rata fissa mensile di Euro 500,00 quale modalità di restituzione del debito maturato per il risanamento l'utilizzo della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garantecarta stessa”; - è stato convocato a più riprese dalla banca “l'art. 2.4, rubricato «Utilizzo del fido», [riporta che] «Gli importi compresi nell'estratto conto non sono soggetti ad applicazione di interesse nel caso in cui l'intero importo dell'estratto conto sia pagato entro la relativa scadenza, restando altrimenti soggetti all'applicazione dell'interesse contrattualmente stabilito»”; - “se il [il ricorrente] non avesse modificato la modalità di pagamento, impostando una rata di Euro 500,00 per la produzione della documentazione necessaria per la concessione remunerazione del mutuocredito utilizzato, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto nel mese di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi)dicembre 2012, avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditiziocorrispondere l'intero saldo debitore, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della bancapari ad Euro 4.366,42, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al clientematurato nel mese precedente”; - “Come recita l'art. 2.1 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dal ricorrente «Il fido concesso al Cliente nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito quadro del processo di gestione presente contratto può essere utilizzato mediante l'impiego della carta rilasciata dalla Banca. L'utilizzo del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per fido comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel prospetto»”. - “La disposizione sopra richiamata trova la propria collocazione civilistica nell'istituto dell'apertura di credito bancario, regolato dagli artt. 1842 e ss. c.c., il quale, in particolare al comma 2 dell'art. 1843, prevede che i versamenti effettuati dal cliente abbiano natura di atti ripristinatori della disponibilità originariamente garantita. É pacifico dunque che la disponibilità mensile di Euro 5.000,00, garantita dall'intermediario mensilmente nel caso di specie, debba essere ripristinata ogniqualvolta essa venga utilizzata dal titolare dello strumento di pagamento”. - “evidente risulta anche la summenzionata circostanza tale per cui, da un lato, nel caso di utilizzo del fido si applicano le condizioni economiche indicate nell'apposito prospetto ovvero nel documento di sintesi, dall'altro, in caso di rimborso rateale del fido, sul saldo debitore maturano gli interessi contrattualmente stabiliti”. - “il trasferimento di contanti sul conto corrente di controparte altro non è quella stabilita ad insindacabile giudizio stato [altro] se non una modalità di utilizzo del fido rotativamente concesso dalla banca, in forza del contratto di apertura di credito bancario da egli sottoscritto. Pertanto, al pari di ogni altra possibile utilizzazione della Bancalinea di credito, anche il trasferimento in parola implica l'applicazione delle condizioni economiche contrattualmente pattuite e, concorrendo esso, come ogni altra operazione effettuata con la carta di credito, alla composizione del saldo debitore, l'applicazione del tasso di interesse ove il titolare della carta, come nel caso di specie, rimborsi ratelmente il credito utilizzato”. "- “Alla luce di quanto precede, a poco rileva l'assenza di un'apposita comunicazione recapitata a controparte a seguito dell'esecuzione dell'operazione il 19 novembre 2012 sottolineata da controparte, in primo luogo, perché essa é pervenuta nella forma dell'estratto conto del mese di novembre 2012, nel quale era peraltro indicato il tasso di interesse applicato al saldo debitore, in secondo luogo, perché il trasferimento contestato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo reclamo, non sono menzionatié assoggettabile alla disciplina all'uopo prevista dal Codice del Consumo poiché, trattandosi di una normale modalità di utilizzo della linea di credito, non configura la fattispecie della c.d. vendita a distanza”; - le varie fasi “[dal]la trascrizione della pratica sono sempre state portate a conoscenza del clientetelefonata intercorsa fra il [il ricorrente] ed il […] servizio clienti, che ha anche ricevuto specifiche lettere [si] apprezza[…] sia l'ordine, impartito dal ricorrente all'operatore di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da turno, di trasferire parte della Bancadisponibilità della linea di fido presso il proprio conto corrente bancario, salvo contestuale pagamento di una commissione pari all'1% dell'importo stabilito, sia la variazione della modalità di rimborso del credito erogato tramite la carta, da saldo totale del debito, che, se fosse stata mantenuta, avrebbe comportato la necessaria corresponsione, il mese successivo, dell'intero utilizzo della linea di credito, comprensivo dei 2.600 Euro trasferiti e senza alcuna applicazione di interessi, a rateale, mediante pagamento di una importo mensile fisso di Euro 500,00”. L’intermediario afferma quindi resistente chiede “di voler dichiarare il rigetto del presente ricorso perché infondato”. Il ricorrente ha fatto avere delle repliche in data 15/10/2013 nelle quali ha sottolineato che: - “il contratto telefonico va prodotto mediante supporto audio, al fine di consentire una corretta valutazione all’organo giudicante; la correttezza trascrizione non è sufficiente, in quanto non è titolo di prova atto a dimostrare la realtà dei fatti”. - “Il contratto stipulato telefonicamente [deve] intendersi come nuovo contratto od almeno modifica contrattuale di sostanziale importanza, in quanto trattasi di richiesta di nuovo affidamento sulla carta di credito e non può che essere un contratto a distanza disciplinato dal D.Lgs 206/2005 (Codice del proprio operatoConsumo), facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "anche perché non può trovare altra collocazione giuridica” - “Il […] D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), prevede all’art. 52, l’obbligo per la società proponente, di inviare al domicilio dell’utente copia cartacea del contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente sottoscritto a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancadistanza”.
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Sources: Financing Agreement
FATTO. Il La ricorrente ha affermato che: -nel 1998, al fine di effettuare ingenti investimenti in prodotti assicurativi e valori mobiliari, la ricorrente e un terzo avrebbero ottenuto dalla banca resistente un finanziamento di importo elevato, dando in garanzia alcune azioni di proprietà della ricorrente; -a causa delle forti perdite finanziarie conseguite a tali investimenti, l’esposizione debitoria della ricorrente nei confronti della banca resistente si sarebbe progressivamente aggravata, fino a diventare insostenibile; -la ricorrente avrebbe pertanto avviato una trattativa, al fine di addivenire a una soluzione transattiva con la banca resistente; -nel frattempo, l’altro debitore solidale avrebbe invece convenuto in giudizio la banca resistente, chiedendo che fosse condannata a restituire il capitale investito nei suddetti prodotti assicurativi e valori mobiliari, nonché gli interessi anatocistici che aveva percepito; -nella lettera inviata dal suo avvocato il 14 aprile 2011, la ricorrente avrebbe proposto alla banca resistente di estinguere qualsiasi suo debito mediante la corresponsione complessiva di € 40.000,00 con le seguenti modalità: a) liquidazione di n. 525 titoli azionari depositati nel dossier intestato alla ricorrente; b) liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento depositate nel dossier cointestato alla ricorrente e, in via disgiunta, all’altro debitore solidale; c) pagamento mediante un bonifico bancario fino alla concorrenza di € 40.000,00; -la banca resistente avrebbe accettato tale proposta transattiva mediante la comunicazione datata 16 febbraio 2012, precisando che, qualora la ricorrente avesse pagato entro un breve termine la somma di € 40.000,00, avrebbe considerato la sua posizione debitoria come «definita a saldo e stralcio»; -tale pagamento sarebbe stato effettuato per conto della ricorrente mediante un bonifico del 14 marzo 2012; -il 4 maggio 2012, la ricorrente avrebbe receduta in forma scritta dal contratto di conto corrente di cui era titolare, chiedendo che la banca resistente provvedesse a ottenere dalla Centrale rischi la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate a suo nome; -sempre il 4 maggio 2012, la ricorrente avrebbe chiesto in forma scritta alla banca resistente che le inviasse una copia dei documenti inerenti alla costituzione e alla estinzione di eventuali garanzie sui titoli azionari e sulle quote di fondi comuni di investimento di cui si è detto, provvedendo altresì a liquidare il loro valore; -senza darle le informazioni richieste, la banca resistente avrebbe liquidato a suo favore i titoli azionari depositati nel dossier a lei intestato e la metà delle quote di fondi comuni d’investimento depositate nel dossier cointestato a lei e, in via disgiunta, all’altro debitore solidale; -il 30 giugno 2012, la ricorrente avrebbe ricevuto l’ultimo estratto del conto corrente dal quale aveva receduto, nel quale sarebbe stato riportato un saldo debitorio; -la segnalazione pregiudizievole del suo nominativo nella Centrale dei Rischi sarebbe stata ingiustificata già dal marzo del 2012, e a maggior ragione a seguito dell’estinzione del suo debito e del recesso dal conto corrente a lei intestato; -il residuo di quanto ricavato dalla liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento mobiliare di cui si è detto sarebbe tuttora depositato presso la banca resistente. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che: -sia accertato che ha receduto dal conto corrente bancario di cui era titolare; -sia accertato che si è estinto qualsiasi suo rapporto contrattuale con la banca resistente; -in mancanza di garanzie reali od obbligatorie a suo carico, la banca resistente sia condannata a corrisponderle il residuo del ricavato dalla liquidazione delle quote di fondi comuni di investimento a lei cointestate in via disgiunta; - la banca resistente sia condannata ad attivarsi affinché dalla Centrale rischi e dai Sistemi di informazioni creditizie siano cancellate le segnalazioni pregiudizievoli del nominativo della ricorrente; -la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente a causa mancata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale rischi della Banca d’Italia, da liquidarsi nella misura di € 10.000,00. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -sarebbero irricevibili ratione materiae le domande della ricorrente aventi a oggetto le quote di fondi comuni d’investimento a lei cointestate; -l’accordo concluso tra le parti sarebbe qualificabile come un pactum de non petendo, inefficace nei confronti dell’altro debitore solidale; -il 27 giugno 2012, la posizione debitoria cointestata alla ricorrente, titolare avente l’importo netto di una rivendita € 393.000,00 circa, sarebbe stata classificata come “incaglio” (e non già come “sofferenza”); -mediante le lettere del 16 febbraio e del 9 marzo 2012, la banca resistente avrebbe confermato alla ricorrente che era stata liberata da qualsiasi responsabilità, precisando che il rapporto cointestato con il debitore solidale non avrebbe potuto essere estinto, non avendo egli manifestato alcuna volontà transattiva; -il nominativo della ricorrente non potrebbe essere pertanto operativamente espunto dalla cointestazione di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇tale rapporto; -quest’ultimo sarebbe tuttora “formalmente” a carico di entrambi i cointestatari, afferma sebbene la ricorrente abbia provveduto a pagare la quota di debito a lei imputata; -pertanto, la posizione debitoria della ricorrente sarebbe legittimamente segnalata nella Centrale rischi, nella sezione delle “garanzie ricevute” e, in ricorso cointestazione con il debitore solidale, nella sezione “crediti di cassa”, categoria di censimento “rischi a revoca”, classi di dati “utilizzato”, variabile di classificazione “a incaglio”, “contestazione di natura giudiziale”. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, il ricorso sia dichiarato irricevibile per il risanamento quanto riguarda la domanda avente a oggetto la condanna della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo resistente al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni del residuo del ricavato dalla liquidazione delle quote di merito creditiziofondi comuni di investimento cointestate alla ricorrente; -le altre domande della ricorrente siano rigettate, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancaperché infondate.
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FATTO. Il ricorrente, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, La società ricorrente afferma in ricorso che: - che in data 11.5.2015 29 ottobre 2018 stipulava con l’intermediario convenuto un contratto di leasing avente ad oggetto la locazione finanziaria di un macchinario; che sin dall’inizio del rapporto contrattuale il macchinario presentava gravi ed irreparabili difetti tecnici, che avevano richiesto, subito dopo la consegna del bene, ben 4 successivi interventi dell’assistenza tecnic, comunque non risolutivi, con conseguente perdita delle commesse che con quel macchinario avrebbero dovuto essere realizzate, per un lucro cessante pari a circa € 100.000,00 annui; che a fronte di quanto precede, l’intermediario non ha formulato all’intermediario una ritenuto di dover sospendere i canoni di locazione, violando così “il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo” e, in generale, i propri obblighi “di solidarietà e di protezione” verso l’utilizzatrice, ragion per cui la ricorrente si vedeva costretta a recedere unilateralmente dal contratto di leasing in questione, giusta lettera raccomandata del 24 aprile 2019; che anche dopo l’intervenuta cessazione del rapporto di locazione finanziaria, la convenuta continuava a richiedere il pagamento, a questo punto sine titulo, dei canoni asseritamente dovuti in ragione del cessato contratto di leasing. Al solo scopo di definire pro bono pacis la vicenda, le parti concordavano un piano di rientro - articolato in un meccanismo di dilazione e pagamento tramite effetti cambiari - sui canoni ritenuti insoluti, che veniva integralmente rispettato con il pagamento sia dell'effetto cambiario tempo per tempo oggetto del piano di rientro, sia la RIBA di ogni rata corrente. Così, già al 2 ottobre 2019 la convenuta dichiarava che “non ci sono scaduti”, pur riservandosi di continuare a “far valere ogni altro nostro diritto previsto dal contratto”. Il ricorrente aggiunge che, intervenuta l’emergenza da pandemia Covid-19, con lettera del 16 marzo 2020, pur riservandosi di chiarire l’insistente e reiterato addebito dei canoni di locazione finanziaria da parte dell’intermediario, chiedeva alla convenuta di poter beneficiare della sospensione disposta dall’art. 56 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie”, del “pagamento delle rate o dei canoni di leasing” dovuti a far tempo da marzo 2020 (quindi, delle rate/canoni relativi - per competenza - dal mese di aprile 2020e sino al 30 settembre 2020; richiesta che veniva reiterata a mezzo legali in data 20 marzo 2020. Il ricorrente afferma altresì che la richiesta di creditosospensione dei canoni di leasing finanziario causa Covid-19 avanzata veniva accettata dalla convenuta senza emettere alcuna comunicazione al riguardo, garantito da un confidibensì direttamente con una nota di credito relativa al canone di leasing cadente nel mese di aprile 2020, inizialmente ed asseritamente ritenuto insoluto; secondo quanto previsto per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuolegge, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricatadunque, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione ricorrente beneficiava dell’integrale sospensione dei locali dell'attività canoni di leasing sino al termine inizialmente fissato al 30 settembre 2020, e non a liquidità a fini d'impresa"; - poi prorogato, dapprima, sino al 31 gennaio 2021 (cfr. art. 65, comma 1, d.l. n. 104/2020, conv. in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating l. n. 126/2020) e, di conseguenzapoi, sino al 30 giugno 2021 (cfr. art. 1, comma 248, legge n. 178/2020): Tuttavia, in data 31.8.201528 settembre 2020, la mancata concessione del mutuol’intermediario trasmetteva, unilateralmente e senza nulla preannunciare alla ricorrente, un “atto integrativo al contratto di locazione finanziaria (leasing) n. …244”, datato 25 settembre 2020, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene cui pretendeva che la condotta controparte accettasse – tra le altre - anche la seguente pattuizione: “alla scadenza del Periodo di Sospensione, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente … dal 01/10/2020 al 01/04/2024, al tasso e periodicità contrattuale, n. 43 canoni mensili, di importo pari ad euro 2.239,54 (oltre IVA e oneri fiscali), salvo gli effetti dell’indicizzazione” . La ricorrente evidenzia, quindi, l’anomalia dell’operazione contrattuale posta in essere dalla banca sia convenuta, e la circostanza di aver ricevuto forti pressioni per la firma della stessa. Inoltre, mentre la convenuta cercava di ottenere, invero forzatamente, la stipula dell’atto integrativo da parte della cliente, procedeva all’emissione di una serie di fatture, tutte in data 30 dicembre 2020 e tutte relative ai canoni asseritamente dovuti dalla ricorrente a far data da ottobre 2020 e sino a dicembre 2020, senza considerare la sospensione ex lege e le relative proroghe. La ricorrente riferisce, quindi, di aver avviato la fase del reclamo e sostiene, in diritto, che l’unica fonte normativa che, nel caso di chiara responsabilità precontrattualespecie, disciplina la sospensione dei canoni di leasing finanziario è costituita dalla legge e, precisamente, dall’art. 56, d.l. n. 18/2020, già ampiamente discusso nelle premesse in fatto; tale articolo di legge riconosce ipso facto la sospensione su cui si controverte a tutte le imprese che appartengono alla sfera delle piccole-medio imprese (cfr. art. 56, comma 5, d.l. n. 18/2020); sulla scorta di tale requisito, oltreché dell’assenza di ogni pendenza che fosse rimasta irrisolta con la convenuta, la società è stata ammessa a beneficiare della sospensione de qua, “oggi valida sino al 30 giugno 2021”; contesta quindi il tentativo dell’intermediario di commutare il regime di sospensione ex lege in un regime di sospensione ex contractu, in aperto e deciso contrasto con i principi, anzitutto di matrice solidaristica (cfr. art. 2 Cost.) e poi di tutela dell’attività imprenditoriale (cfr. art. 41 Cost.) e di controllo e gestione del credito da parte dello Stato (cfr. art. 47 Cost.), sanciti dalla Costituzione Italiana e già fatti propri dai Collegi ABF in analoghe, non meno luttuose, occasioni; aggiunge che nell’asserito spatium deliberandi intercorso dal 16-20 marzo 2020, data delle richieste di sospensione al 28 settembre 2020, data di recapito dell’atto integrativo unilateralmente predisposto dall’intermediario, sarebbe maturato un più che legittimo affidamento verso l’accoglimento della richiesta di sospensione. Il ricorrente, infine, deduce che l’illegittima condotta tenuta dall’intermediario gli ha cagionato danni, anche considerato che è intervenuta una segnalazione senza preavviso presso l’apposita sezione della Centrale dei Rischi; e che è principio assolutamente recepito presso il Collegio quello per cui l’illegittima segnalazione, soprattutto se senza preavviso, presso la Centrale dei Rischi costituisce un fatto dannoso ex se passibile di risarcimento, danno che può essere quantificato, anche solo in via equitativa, nella stessa misura delle fatture emesse dalla convenuta in relazione ai mesi compresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021, e - comunque - in un importo non inferiore ad € 20.417,25 (= € 2.916,75 x 7), salva la diversa somma ritenuta di giustizia, da ritenersi inclusivo anche di quanto ingiustamente patito a titolo di violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene del legittimo affidamento. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede, in via principale, previa, se del caso, ogni statuizione con riguardo alla cessazione del contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative leasing sottoscritto tra le parti erano “ben avviate considerando e/o all’illegittimo diniego opposto dall’intermediario in ordine alla sospensione dal pagamento dei canoni di leasing ex art. 56, d.l. n. 18/2020, di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”suddetta sospensione con effetto dal mese di ottobre 2020 sino al 30 giugno 2021, salvo proroghe di legge, sancendo altresì l’illegittimità o, comunque, la non debenza di tutte le fatture emesse medio tempore dall’intermediario relativamente ai mesi di competenza ricompresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021; l’intermediarioin via subordinata, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la nullità, anche solo parziale, e/o l’illegittimità del documento denominato “atto integrativo al contratto di locazione finanziaria (leasing) n…” unilateralmente predisposto dall’intermediario, per contrasto con le norme di legge che regolano la materia, così come l’illegittimità di ogni atto e determinazione da esso derivanti e/o ad esso presupposti, per l’effetto annullandoli, ivi incluse tutte le fatture emesse medio tempore dall’intermediario relativamente ai mesi di competenza ricompresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021, e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa e ogni altro sussistente, con ogni conseguente pronunzia; chiede altresì di disporre l’immediata cancellazione di ogni segnalazione del ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la “Centrale dei Rischi” e/o ogni altra database di archiviazione dei c.d. “cattivi pagatori”, e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa e per ogni altro sussistente; nonché di condannare l’intermediario al risarcimento del danno, anche per violazione del legittimo affidamento ingenerato nella IMF S.r.l. in ordine all’accoglimento delle sue richieste di sospensione del 16-20 marzo 2020, da quantificarsi, anche in via equitativa, in una misura pari agli importi indicati nelle fatture emesse relativamente a mesi di competenza ricompresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021 e, comunque, in un importo non inferiore ad € 20.417,25, salva la diversa misura ritenuta di giustizia; in tutti i casi, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine ad eventuali segnalazioni e/o diffide nei confronti dell’intermediario convenuto, così come in ordine alle spese di assistenza legale e di avvio della presente procedura. In via istruttoria, chiede l’esibizione, anche ex art. 210 c.p.c., ed a carico del ricorrente, di ogni documento concernente la segnalazione della IMF presso la Centrale dei Rischi (e.g.: scheda ACROS; etc.) e/o presso altri database dedicati ai c.d. “cattivi pagatori”. L’intermediario, costituitosi, replica, affermando che in data 13 novembre 2018 le parti stipulavano il contratto di locazione finanziaria in contestazione, della durata di sessanta mesi (e, quindi, sino al 1° novembre 2023) e con canone periodico mensile; e precisando in particolare che le condizioni generali di contratto, prevedevano all’art. 2, l’accollo in capo all’utilizzatore di “ogni rischio, onere e responsabilità connessi con tale bene (…), anche per gli eventi derivanti da (…) atto o fatto del Fornitore”, precisando che “l’Utilizzatore non potrà pertanto imputare alcuna responsabilità alla Concedente….”; che il 16 novembre 2018, il fornitore e il ricorrente sottoscrivevano l’ordine di acquisto n. …48 con le annesse condizioni generali di acquisto, che, all’art. 5, prevedevano che “la garanzia e tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti della …..si intendono estese anche a favore dell’Utilizzatore il quale….potrà chiedere il loro adempimento ed esercitare ogni relativa e consequenziale azione nei confronti diretti del Fornitore…”; che a seguito del mancato pagamento dei canoni nn. 2 e 4 del 2019 per un totale di Euro 5.659,12 inviava al ricorrente una lettera di pre-risoluzione, invitandolo alla regolarizzazione della propria; che nel frattempo, all’evidenza del tutto pretestuosamente, con comunicazione in data 24 aprile 2019 la ricorrente aveva informato l’intermediario della propria intenzione di recedere dal contratto di leasing, in conseguenza del malfunzionamento del macchinario; tale missiva veniva riscontrata richiamando le condizioni generali di contratto e respingendo ogni addebito; che nel mese di settembre 2019, avendo la ricorrente ulteriormente accresciuto il proprio scaduto (a quella data, infatti, risultavano impagati anche i canoni n. 5, 7, 8 e 9/2019), veniva accordato un piano di rientro che prevedeva: i) il versamento con valuta immediata della somma di Euro 3.941,38 a mezzo bonifico bancario; ii) dieci versamenti di Euro 1.000,64 ciascuno tramite effetti cambiari con scadenza dal 4 novembre 2019 al 4 agosto 2020; iii) la ripresa regolare del pagamento del canone a partire da quello in scadenza l’1 ottobre 2019; si trattava, all’evidenza, di una rinegoziazione dei termini di pagamento dell’insoluto su richiesta del ricorrente e non di una sorta di accordo transattivo successivo alla pretesa cessazione del contratto; il documento precisa con chiarezza che “l’accettazione degli effetti cambiari non costituisce novazione rispetto agli obblighi contrattuali assunti”. L’intermediario aggiunge, quindi, che a seguito della ricezione della richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 56 D.L. 18/2020 presentata dalla ricorrente deliberava, nell’ambito della propria insindacabile autonomia decisionale, la sospensione dei canoni con scadenza dal 1° aprile al 1° settembre 2020 compreso e comunicava tale decisione al ricorrente con PEC del 28 settembre 2020, insieme alla proposta di aderire alla nuova rimodulazione del contratto; a tale comunicazione allegava pertanto, al fine di perfezionare la modifica contrattuale dell’intermediario condannandolo in questione, l’atto integrativo al contratto, la cui sottoscrizione si rendeva necessaria in particolare per ridefinire il piano di ammortamento; in data 30 dicembre 2020, emetteva le fatture relative ai canoni in scadenza l’1 ottobre 2020, l’1 novembre 2020, l’1 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021, che, tuttavia, rimanevano impagate. Così ricostruiti i fatti, l’intermediario osserva, tra l’altro che i comportamenti assunti da parte della ricorrente, che i) paga il canone in scadenza l’1 giugno 2019; ii) nel settembre 2019, sottoscrive un piano di rientro; e iii) richiede all’intermediario la sospensione dei canoni ex art. 56 D.L. n. 18/2020 sono del tutto incompatibili con l’affermazione della avvenuta cessazione degli effetti del contratto e con l’asserita presenza di gravi e irreparabili difetti del bene concesso in locazione finanziaria; che ai sensi dell’art. 56 D.L. n. 18/2020 possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 del medesimo articolo le microimprese e le piccole e medie imprese, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto in discorso, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; cita in proposito, la Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, la quale prevede che “per la definizione di “default” di un debitore, gli intermediari finanziari applicano quanto previsto dall’art. 178 CRR” (ossia il Reg. UE n. 575/2013); che, quindi, la valutazione dell’improbabilità dell’adempimento opera a giudizio della banca, e non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore; inoltre, ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile sino al 31 dicembre 2020 e, quindi, fino a quando non sono entrate in vigore le nuove e più stringenti norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2016/07 e EBA/RTS/2016/06), lo stato di default è destinato a venire meno nel momento in cui il cliente regolarizzava la propria posizione; che nella specie, a pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto di leasing, il ricorrente si era reso inadempiente al pagamento dei danni subiti canoni nn. 2 e 4 del 2019 e che, ritenuto probabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il ricorrente non avrebbe adempiuto integralmente le proprie obbligazioni creditizie, già nell’aprile 2019 l’esposizione era stata classificata come “inadempienza probabile”; che, alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020 (i.e. 17 marzo 2020), non avendo la ricorrente ancora regolarizzato completamente la propria posizione (il piano di rientro, infatti, non si era ancora concluso: rimanevano da pagare cinque effetti cambiari in scadenza rispettivamente ad aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2020), l’esposizione debitoria era ancora del tutto legittimamente classificata come deteriorata; che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750a quella data, quindi, la ricorrente non aveva titolo alcuno per beneficiare della moratoria di cui all’art. 56 D.L. n. 18/2020, né delle successive proroghe. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente precisa, quindi, che per giurisprudenza costante dell’Arbitro, costui è incompetente a sindacare nel merito la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di valutazione relativa al merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione creditizio del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporaleall’Arbitro è, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo altresì, preclusa la possibilità di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito imporre la sospensione della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" moratoria, precisando con riferimento all’invocato legittimo affidamento posto sulla concessione della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del clientesospensione, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale banca.si
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Sources: Leasing Agreement
FATTO. Il ricorrentericorrente riferisce quanto segue: − in data 25/03/2013, titolare unitamente al coniuge che ha aderito al presente ricorso e su sollecitazione di un promotore di una rivendita società ha acquistato un non meglio precisato “diritto di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇vacanza” al prezzo complessivo di € 14.800,00; − il contratto subordinava il diritto delle prestazioni dedotte nel contratto alla consegna di un certificato d’iscrizione; − gli acquirenti firmavano due cambiali del rispettivo importo di € 700,00 mentre, afferma in ricorso che: - per far fronte al finanziamento del residuo importo, si rivolgevano, su indicazione ed invito della società venditrice, a parte resistente, effettuando una domanda di prestito al consumo dell’importo di € 13.700,00; − in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta 7 maggio 2013, ambedue i ricorrenti sottoscrivevano il formulario contrattuale, corredato soltanto dal documento di creditosintesi e dalle condizioni generali, garantito nel quale veniva previsto il finanziamento, in sorte capitale, dell’importo di € 14.872,72 con l’obbligo di restituire 84 rate dell’importo di Euro 280,77 per un totale di € 23.584,68; − alcuni mesi dopo la stipula, la società venditrice inoltrava ai ricorrenti il certificato di iscrizione ad un club e, in questa circostanza, i coniugi apprendevano di non avere acquistato alcun diritto vacanza ma di essersi sobbarcati le spese annuali di gestione di uno degli alloggi residenziali affiliati al club; − adivano dunque il Tribunale di Bologna che, con ordinanza del 1 dicembre 2019, all’esito di un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., dichiarava la nullità del contratto di associazione; − la declaratoria di nullità del contratto di associazione (circostanza coperta da giudicato sostanziale) comporta la nullità anche del contratto di finanziamento, in virtù del collegamento negoziale tra quest’ultimo e quello di credito al consumo, − il collegamento negoziale è da rinvenirsi implicitamente nell’indicazione, contenuta nel contratto a monte, secondo cui il pagamento del prezzo concordato sarebbe potuto avvenire tramite un prestito concesso da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale“società finanziaria”; ha quindi ricevuto comunicazione − detta previsione trovava riscontro nel contratto di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenzafinanziamento, in data 31.8.2015base al quale l’erogazione poteva avvenire con modalità alternative all’accredito sul conto corrente del mutuatario; − la stipula dei due contratti è avvenuta inoltre in maniera contestuale, la mancata concessione del mutuo, con essendoci stata tra i due una “contiguità temporale” (il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto 25 marzo 2013 il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fattoprimo, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale7 maggio 2013 il secondo); − ad ogni modo, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionatofinanziamento, infatti, le trattative tra le parti erano è “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto di per ben due volte”; l’intermediario, sé” nullo per consuetudine commerciale e posta la natura violazione di imprenditore del ricorrente norma imperativa (iscritto a titolo oneroso al Confidil’art. 124 T.U.B.), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente “perché gli obblighi di intraprendere una cui all’art. 124, comma 3, TUB rientrano “strategia tra gli obblighi di accesso al creditotrasparenza informativa a carico della società finanziaria” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizioe, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. "nostro caso, non sono menzionati; - le varie fasi assolvono alla funzione di rendere edotti i consumatori della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere tipologia di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti bene di cui hanno richiesto il finanziamento; - − altro profilo di nullità discende dall’indeterminatezza dell’oggetto, in quanto ai clienti non era stato consegnato il piano di ammortamento (la parte richiama gli articoli 1346 e 1284 cod. civ., nonché dell’articolo 117 TUB); − la banca deve rimodulare il piano di ammortamento applicando il tasso legale e rimborsare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto, che corrisponde all’importo totale previsto (il finanziamento è stato infatti estinto). Pertanto chiede che sia dichiaratA la nullità del contratto di prestito al consumo e riconosciuto il diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo di euro 23.584,68; in via subordinata e previa dichiarazione di nullità del contratto, chiede che sia applicato il tasso sostitutivo (artt. 117 TUB e/o art. 1284 c.c.), con rimborso di euro 22.548,96 o di veriore somma liquidanda. L’intermediario, riepilogando i fatti, eccepisce quanto segue: − nega l’esistenza di un collegamento negoziale ex art. 121 ss. TUB tra contratto di finanziamento e contratto stipulato con la società terza, con cui non sussisterebbe alcun accordo o convenzione; − l’assenza di correlazioni è evidente anche dal fatto che il finanziamento risulta “collocato da altro soggetto in sede diversa”, vi è assenza di contestualità nella sottoscrizione dei due contratti, vi è la differenza tra importo richiesto/finanziato e prezzo del bene acquistato; − il prestito personale per cui è causa risulta essere stato liquidato in data 09/05/2013 per la somma di € 13.700 direttamente sul conto corrente n. ***784 intestato al ricorrente, che ne ha poi liberamente disposto bonificandone una parte (€ 12.104,66) al venditore; − all’atto della stipula il cliente ha dichiarato come finalità “ristrutturazione 1° casa”; − la mancata consegna del piano di ammortamento (inviato ai ricorrenti a seguito del ricorso, n.d.r.) non comporta profili di indeterminatezza dell’oggetto (ai sensi del 1284 C.C.), né di violazione di norme sulla trasparenza, poiché la rata risulta già stata determinata ex ante nel contratto. Quindi conclude per il rigetto del ricorso. Il ricorrente replica e ribadisce che vi è collegamento fra i due contratti per le motivazioni già addotte in sede di presentazione del ricorso; sottolinea in proposito l’identità tra prezzo e importo finanziato, ove si consideri l’importo delle cambiali sottoscritte (€ 1.400,00), nonchè la rilevanza strutturale del piano di ammortamento nell’economia del contratto, indipendentemente dalla natura fissa o variabile del tasso. Aggiunge, quanto al contratto di compravendita del certificato, che l’art. 7.4 prevede quanto segue: “in ipotesi di recesso, il contratto di concessione della fideiussione da parte del Confidi è credito eventualmente sottoscritto dal socio per il pagamento parziale o totale del prezzo di iscrizione s’intenderà risolto di diritto, senza il pagamento di alcuna penale né spesa aggiuntiva.”; a parere del ricorrente, tale clausola, benché riferita all’ipotesi del recesso, presuppone necessariamente l’esistenza di un atto svincolato dalla autonoma rapporto tra il venditore e la finanziaria, al fine di essere valida ed insindacabile valutazione del merito creditizio efficace e, quindi, di garantire al consumatore la ripetizione degli importi versati anche da parte della Bancafinanziaria. L’intermediario afferma quindi Ad ogni buon conto, sostiene che la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – finanziaria era a conoscenza di quale fosse l’utilizzo dei propri moduli e che il "contratto di finanziamento" stipulato prestampato “prestito abitare con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è CPI” in realtà “un'esemplificazione è stato predisposto proprio per la vendita di un prestito eventualmente erogabileprodotti del tipo multiproprietà, oscuratamente descritti con la dicitura PP ristrutturazione 1° casa”. Parte resistente controreplica e ribadisce quanto già affermato in sede di controdeduzioni. Quanto alla supposta identità tra prezzo e importo finanziato, rileva che il primo è pari a € 14.800, mentre il secondo ammonta a € 14.872,72 per una somma direttamente liquidata sul conto del ricorrente di € 13.700, di cui € 12.104,66 versati alla società terza. Sottolinea che l’art. 7.4 del contratto di compravendita del certificato, citato dal ricorrente, qualifica come meramente “eventuale” da tale bancail contratto di concessione del credito, smentendo in ciò l’ipotesi di collegamento sostenuta dalla parte istante. Respinge le argomentazioni addotte sul modulo utilizzato per la stipula del contratto.
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Sources: Contract for Vacation Rights
FATTO. Il ricorrenteLa ricorrente ha affermato che: • il 30 aprile 2014, titolare avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di fideiussione omnibus per garantire le obbligazioni di una rivendita società commerciale; • tale contratto sarebbe tuttavia nullo; • nelle sue clausole sarebbero infatti riprodotti gli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI, i quali, secondo quanto accertato dalla Banca d’Italia mediante il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, si porrebbero in contrasto con il divieto di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇intese restrittive della libertà di concorrenza che è sancito dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990; • il 7 maggio 2018, afferma la ricorrente avrebbe receduto dal suddetto contratto; • solo mediante le comunicazioni periodiche della banca resistente, la ricorrente avrebbe appreso di aver sottoscritto una fideiussione omnibus; • in ricorso precedenza, sarebbe stata infatti convinta di aver garantito fino al massimo del 50% di un finanziamento di € 40.000,00; • non informandola adeguatamente, la banca resistente avrebbe pertanto violato il principio di buona fede. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta -in via principale, sia accertato che, stante la nullità del contratto di creditofideiussione stipulato con la banca resistente, garantito da un confidinon è debitrice nei confronti di quest’ultima; -in via subordinata, per sia accertato che, il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti7 maggio 2018, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo receduto da tale contratto. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: • questo Arbitro non potrebbe pronunciarsi nel merito della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenzacontroversia, in data 31.8.2015quanto le violazioni dei divieti antitrust allegate dalla ricorrente sarebbero di esclusiva competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali Ordinari di Milano, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza Napoli e buona fedeRoma; sebbene • il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato fideiussione omnibus stipulato con la risposta ricorrente non sarebbe comunque nullo; • il 19 marzo 2018, a seguito della concessione di un nuovo finanziamento di € 24.000,00 al reclamodebitore principale, la ricorrente avrebbe dichiarato di tener ferma la fideiussione rilasciata; • alla data del 25 novembre 2019, il debito del debitore principale sarebbe ammontato a € 17.465,00; • non sarebbe stata comunicata a tale debitore alcuna decadenza dal beneficio del termine. Nel meritoCiò posto, la banca precisa resistente ha chiesto che: - nell'atto -in via pregiudiziale, il ricorso sia dichiarato inammissibile per materia; -nel merito, il ricorso sia respinto. Nella seduta del 26 marzo 2020, il Collegio ABF di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e Roma, il Confidi è espressamente prevista quale era territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come talequestione, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio deciso di competenza sottoporne l’esame a questo Collegio, ritenendo che la questione della nullità dei contratti stipulati “a valle” di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) un’intesa anticoncorrenziale sia di particolare importanza e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo volendo evitare l’insorgere di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato contrasti interpretativi con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancaaltri Collegio territoriali.
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Sources: Fideicommissum Agreement
FATTO. Il ricorrenteLa controversia verte sulla validità ed efficacia del finanziamento erogato dalla resistente per l’acquisto di un prodotto derivato a copertura del rischio di rialzo del tasso in connessione con un mutuo ipotecario a tasso variabile. I ricorrenti evidenziano che in data 19 marzo 2010, titolare stipulavano con Banca Nuova spa, poi assorbita dall’odierna resistente, un mutuo ipotecario a tasso variabile; detto mutuo, in data 8 luglio 2015, veniva trasferito con surrogazione ad altra banca, previa estinzione del contratto originario. In data 17 febbraio 2011 – affermano i ricorrenti - convinti dalla banca mutuante dell'utilità di costituire una rivendita forma di Sali garanzia contro eventuali oscillazioni del tasso di interesse del mutuo, sottoscrivevano altresì un contratto concernente un prodotto denominato "derivato OTC" (derivati over the counter). Detto contratto, aveva come dichiarato presupposto e fine esclusivo quello di "cautelarsi contro gli eventuali effetti delle variazioni dell'indice di riferimento (EURIBOR 3 MESI+ 0,10 x 360/365) che potrebbero intervenire nel corso dell'ammortamento" del mutuo. La struttura del contratto era costruita sulla base di uno stretto collegamento negoziale con il contratto di mutuo, con particolare riguardo alla sua durata, legata indissolubilmente a quella del mutuo stesso: nel contratto – sottolineano i ricorrenti - si legge che la sua durata è convenuta "fino alla scadenza del termine finale del piano di ammortamento del mutuo" (v. lettera "f' della premessa), con la precisazione che: "qualora il mutuo di cui in premessa fosse estinto totalmente in via anticipata ( ... ) il presente contratto e le operazioni poste in essere in base allo stesso si intenderanno automaticamente estinti per il venire meno dell'oggetto della copertura" (cfr. Art. 11.7.1). L’estinzione immediata e automatica è confermata ulteriormente nell'art. 11.14 del medesimo contratto in cui si legge che "il contratto avrà durata pari a quella del finanziamento di cui in premessa" (par. 1) e che "resta espressamente inteso e stabilito che, in caso di scioglimento, per qualsiasi ragione o causa intervenuta, del contratto unico titoli, del contratto di mutuo e/o del contratto di conto corrente, il contratto si intenderà , in ogni caso, risolto con effetto immediato e la banca dovrà darne comunicazione al cliente". Pertanto, i ricorrenti, dopo l'estinzione anticipata del mutuo, chiedevano alla banca di dichiarare estinto ogni rapporto e revocavano l'autorizzazione a procedere a ulteriori addebiti in c/c. La banca tuttavia non procedeva a dichiarare l'estinzione del contratto OTC e affermava l'esistenza di un contratto di finanziamento (quindi di un terzo contratto) con il quale sarebbero stati erogati a favore dei ricorrenti 25.610,00 euro, importo tramite il quale la medesima banca avrebbe "pagato in data 18/2/2011 il premio unico corrisposto in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇". Alla conseguente richiesta dei ricorrenti di credito, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione ottenere copia di accoglimento da parte tale contratto nonché copia dell'estratto del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenutac/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel meritoc riportante l'asserito accredito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, replicava facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che di non aver rinvenuto il contratto, producendo una copia standard del "Documento di sintesi n.1 del contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente nonché copia dell'estratto conto. Seguiva il reclamo, al quale la banca dava riscontro dichiarando di accogliere la richiesta di estinzione del predetto contratto OTC, insistendo tuttavia sull'ulteriore pretesa relativa all'asserito finanziamento. I ricorrenti precisano, altresì, di aver prudenzialmente continuato a sostegno della domanda è pagare le rate mensili per evitare la segnalazione in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale banca.sistemi informativi creditizi come cattivi pagatori così come paventato dalla convenuta. Concludono i ricorrenti chiedendo all’Arbitro di:
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Sources: Financing Agreement
FATTO. Il ricorrente rappresenta che, al fine di acquistare l’intera proprietà di un immobile di cui era già intestatario per la metà, si rivolgeva nel maggio 2016 all’intermediario resistente chiedendo la concessione di un mutuo ipotecario di € 125.000,00 a tasso fisso per la durata di 25 anni. Riferisce che, “rassicurato sulla fattibilità della concessione del credito”, procedeva a stipulare il preliminare di compravendita dell’immobile (con l’impegno di addivenire al definitivo il 15.01.2017), versando l’importo di € 13.000,00 a titolo di caparra (ad oggi riscossa); nel frattempo comunicava la disdetta del proprio contratto di locazione, si attivava per fornire una garanzia personale e riscontrava le richieste dell’intermediario di presentare ulteriore documentazione. Veniva quindi informato che la sua pratica sarebbe stata seguita da una società specializzata del gruppo, la quale ne prendeva in carico la gestione da inizio ottobre 2016 e provvedeva a far stimare l’immobile, con costo di € 280,00 per la perizia a carico del ricorrente; l’immobile veniva valutato in circa € 290.000,00, titolare di talché l’importo chiesto con il finanziamento – asserisce – risultava “inferiore alla somma concedibile pari al 95% del valore dell’immobile”. Nel corso dei mesi seguivano ripetuti solleciti all’intermediario, il quale lo rassicurava “sulla rapida conclusione dell’iter istruttorio”. Solo in data 12.01.2017, poco prima della data fissata per la stipula del definitivo, giungeva la comunicazione che il mutuo era stato deliberato, ragion per cui il ricorrente avviava le pratiche notarili e quelle per la ristrutturazione dell’immobile; le condizioni contrattuali del mutuo, tuttavia, seppur richieste non gli venivano illustrate. In data 20.01.2017 gli veniva inoltre richiesto di sostenere il costo di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇polizza “donazione”, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria rappresentata come “indispensabile per la concessione del mutuo”. Dalla lettura della polizza egli si avvedeva che le condizioni per il quale il finanziamento sarebbe stato erogato dall’intermediario differivano da quelle richieste: l’importo finanziato sarebbe stato di € 115.000,00 da restituire in ventidue anni; € 10.000 sarebbero stati concessi a titolo di fido. Seguivano “estenuanti trattative” che portavano alla concessione del mutuo per l’importo originariamente richiesto (di cui € 115.000,00 per l’acquisto della quota parte dell’immobile ed € 10.000 per i lavori di ristrutturazione). Gli veniva dunque richiesto di acquisire il “computo metrico” dell’immobile, compreso con costo a suo carico; riscontrava tale richiesta dell’intermediario fornendo i preventivi dei lavori di ristrutturazione. In data 01.02.2017 gli veniva inviato un prospetto dettagliato del mutuo, apprendendo così che era stato previsto un tasso d’interesse variabile in luogo di quello fisso, condizione inaccettabile per il business planingricorrente. Facevano seguito altre trattative, prodotto all’esito delle quali il ricorrente inoltrava il reclamo all’intermediario, lamentando che la banca, con il suo comportamento “immediatamente” dopo ingiustificatamente dilatorio”, violava i principi di correttezza e buona fede, ingenerando “l'ennesima” convocazioneuna aspettativa della concessione del mutuo”. Essa fissava unilateralmente condizioni più sfavorevoli per il finanziamento rispetto a quelle richieste, senza preavvertirlo e subordinando “l’erogazione del mutuo alla sottoscrizione di una polizza assicurativa, allorquando era già stata data la disponibilità per una garanzia personale”; - in violazione delle regole di trasparenza, ometteva di fornire il prospetto informativo ESIS dovuto per legge in ipotesi di “mutui casa”, nonché adeguate informazioni in merito alla variazione unilaterale delle condizioni del mutuo. In data 07.03.2017 l’intermediario riscontrava il reclamo e comunicava la disponibilità a concedere il finanziamento di € 125.000,00, per la durata di 21 anni, previa sottoscrizione di una polizza donazione, condizioni che il ricorrente definisce “addirittura peggiorative rispetto a quelle deliberate in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un 12.01.2017”. Parte ricorrente precisa infine che le sue doglianze “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "non sono dovute alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la eventuale mancata concessione del mutuo, che tuttavia se fosse stata comunicata con il consiglio la dovuta solerzia non avrebbe arrecato i danni lamentati (…) ma piuttosto alla circostanza che ad oggi, senza valida giustificazione, lo stesso non sia ancora in grado di rivolgersi ad altro Istituto conoscere se la sua istanza possa trovare riscontro nei termini e alle condizioni volute e chiaramente espresse a giugno 2016”. Richiamando i precedenti ABF in tema di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza sussistenza del proprio operatodiritto ad ottenere il mutuo alle condizioni inizialmente concordate, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale banca.nonché
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Sources: Mutuo Ipotecario
FATTO. Il ricorrente, titolare intestatario di una rivendita due rapporti di Sali conto corrente presso la banca convenuta, contesta l’esistenza del divieto di effettuare versamenti successivi al primo, sul proprio conto corrente, chiedendo che siano rifusi i danni economici derivanti. Più precisamente, i clienti sono cointestatari presso la convenuta di due conti correnti: contratto n. 208/1688 del 16.12.2011 e contratto n. 208/1690 del 19.12.2011. Per ciascuno dei contratti nella stessa data di apertura, veniva sottoscritto un “Accordo di modifica delle condizioni economiche”, con particolari condizioni di tasso per diversi periodi e a scadenza. Con riferimento al contratto di c/c n. 1690, i ricorrenti affermano che in data 01.03.2012 “contemporaneamente al rimborso di alcuni titoli [si sono] rivolti al private banker (…) per chiedergli di trasferire il ricavato dei rimborsi predetti sul c/c 1688 [il private banker…] rispose che il conto 1688 non poteva essere integrato con altri versamenti”. Sempre i ricorrenti asseriscono di aver chiesto, alla scadenza del periodo di validità delle condizioni temporanee, di dar corso alle loro richieste di trasferimento, e di aver disposto affinché alla scadenza del c/c n. 1690, il saldo venisse trasferito sul c/c n. 1688; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ affermato di aver ricevuto conferma dal responsabile che il c/c n. 1688 non poteva essere “integrato”. Il responsabile della filiale ha però ammesso “che i contratti medesimi presentano errori”. Il ricorrente e i cointestatari che hanno aderito al ricorso, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta hanno sostenuto di credito, garantito da un confidi, per non essere stati informati circa il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione divieto di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato effettuare versamenti successivi al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenzaprimo sul c/c n. 1688, in data 31.8.2015quanto “le caratteristiche del rapporto n.1690 sono identiche a quelle del rapporto 1688, la mancata concessione del mutuo, quindi stessa modulistica contrattuale con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte l’unica variante del tasso creditore concesso fino al 19.03.2012.”. Hanno altresì affermato che “nessun divieto espresso è contenuto nei contratti che riguardano ulteriori versamenti o giroconti”. Inoltre, le caratteristiche e la specifica operatività del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene rapporto n. 1688 “sono condensate nel foglio – allegato al comunissimo contratto di conto corrente - che porta per oggetto: accordo di modifica delle condizioni senza effetti novativi”; a supporto delle proprie motivazioni hanno affermato che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa allegare al contratto “il documento di sintesi con l’indicazione di spese per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditiziobonifici, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della bancafidi assegni, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel meritovaluta versamenti, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", etc…se queste operazioni non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza fattibili”. Con ricorso protocollato il 30.05.2012 i ricorrenti hanno chiesto: ➢ “l’accertamento dei diritti” ➢ Il risarcimento del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale banca.danno subito costituito da:
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Sources: Controversy Resolution Agreement
FATTO. Il ricorrenteLa parte ricorrente lamenta il mancato svincolo di alcuni titoli costituiti in pegno. Formula conseguente domanda risarcitoria. In particolare, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇con il ricorso il ricorso rappresenta, afferma in ricorso chetra l’altro, quanto segue: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, per il risanamento è socio unico della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garantesocietà L. s.r.l.; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione società L. detiene il 50% delle quote sociali della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazionesocietà A. s.r.l.; - in data 21.7.201530/03/2011, è stato nuovamente convocatola società A. stipulava con l’intermediario un contratto di locazione finanziaria, avente per oggetto un immobile; - nell’ambito delle garanzie richieste dall’intermediario, il cliente costituiva in pegno titoli per € 75.000,00; - l’intermediario si impegnava allo svincolo dei predetti titoli decorsi 48 mesi dalla stipula del contratto, in presenza di pagamenti regolari; - con lettera del 20/03/2015, i soci della società A. chiedevano lo svincolo parziale dei titoli dagli stessi costituiti in garanzia; - l’intermediario dapprima formulava richiesta integrativa, poi rigettava la domanda; - soltanto a seguito di reclamo presentato a mezzo di un legale, i soci della società A. ottenevano la liberazione da alcune delle garanzie prestate; - il cliente aumentava invece il valore dei titoli costituiti in pegno da € 76.000,00 a € 100.000,00; - la società A. si impegnava a richiedere lo svincolo dei titoli in seguito alla presentazione del bilancio 31/12/2016; - successivamente, le parti concordavano lo svincolo di titoli del cliente per un controvalore di € 50.000,00 (rispetto all’importo complessivo degli stessi di € 100.000,00); - da ultimo, con comunicazione scrittarichiesta del 26/05/2018 il cliente domandava lo svincolo dei titoli ancora oggetto di pegno; - l’intermediario negava lo svincolo per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società A.; - il rifiuto, privo di consistente motivazione, sarebbe illegittimo in quanto contrastante con le pattuizioni contrattuali; - come risulta dal bilancio della società A. fornito all’intermediario, la situazione economico-finanziaria sarebbe migliorata rispetto al momento della costituzione in pegno dei titoli; - inoltre, la pattuizione originaria in tema di svincolo dei titoli è indeterminata con riferimento ai requisiti per la liberazione; - al momento della stipula del contratto garantito, l’intermediario acquisiva garanzia di valore sproporzionato rispetto al valore del debito garantito; - i pagamenti della società A. sono sempre stati regolari; - nel frattempo, i titoli intestati al cliente sono scaduti e il pegno attualmente vincola il controvalore presente sul relativo dossier titoli. Ciò esposto il cliente chiede all’Arbitro di: a) disporre lo svincolo, dal pegno esistente a favore [dell’intermediario], del dossier titoli esistente a nome [del ricorrente] presso l'istituto di credito[altro intermediario], c/c ****795, con un “nulla conseguente liberazione dall’intero saldo attivo pari, alla data del 4/9/2018 ad € 50.227,51=, nonché di fatto”eventuali somme successivamente accreditate; b) condannare [l’intermediario] a rifondere [al cliente] gli interessi di mora calcolati sull’importo vincolato a pegno dalla data della domanda di svincolo sino alla data di effettiva liberazione dal vincolo stesso; c) condannare [l’intermediario] a rifondere [al cliente] i danni, poiché da determinarsi in via equitativa, per la mancata disponibilità della somma dalla data della domanda di svincolo sino alla data di effettiva liberazione dal vincolo stesso; d) condannare l’intermediario a parere rifondere al cliente le spese e competenze di assistenza legale per la fase stragiudiziale e per l’assistenza nella presente procedura arbitrale, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014; e) porre a carico dell’intermediario le spese e competenze della funzionaria incaricataprocedura arbitrale. Con le controdeduzioni l’intermediario replica, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e tra l’altro, che: - il cliente non a liquidità a fini d'impresa"può far valere eccezioni fondate sul rapporto garantito, avendo stipulato contratto autonomo di garanzia; - in data 23.7.2015ogni caso, per esigenze immediate lo svincolo dei titoli di liquidità e presentando ulteriori documenticui è ricorso era contrattualmente subordinato alla regolarità dei pagamenti del debitore garantito, ha ottenuto un fido assistita da “evidenze di € 5.000,00giudizio di conforto”; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidiil soddisfacimento di tale requisito è rimesso a valutazione discrezionale dell’intermediario, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussionenon sindacabile dall’ABF; - la nuova fideiussione dall’analisi di bilancio della società garantita A. emergeva il calo della produzione e l’esistenza di debiti tributari rateizzati; - tali elementi “non autorizzavano un alleggerimento del quadro garantistico”; - l’istanza risarcitoria formulata dal cliente è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento priva di supporto probatorio. L’intermediario chiede rigetto del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Creditoricorso. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fattoRichiamate le contestazioni già svolte, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte cliente non con nota di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa repliche osserva che: - nell'atto la procura allegata dal legale dell’intermediario è rilasciata per “ogni sede giudiziaria civile”; - non vale pertanto per il procedimento avanti all’ABF, discendendone l’inutilizzabilità delle controdeduzioni; - il subagente dell’agente dell’intermediario, intervenuto nella stipula, confermava l’intenzione delle parti di convenzione procedere allo svincolo dopo 48 mesi, in presenza di pagamenti regolari e non peggioramento della situazione economico-finanziaria della società A.; - nelle successive rinegoziazioni con cui l’intermediario aveva concesso una parziale liberazione di titoli, non era più fatto riferimento all’originaria pattuizione in punto di svincolo; - al contrario, era richiesta la sola presentazione del 5.3.2015 sottoscritto tra bilancio 2016; - gli indicatori finanziari, richiamati dall’intermediario come negativi, erano già conosciuti al momento della liberazione di alcune delle garanzie prestate; - inoltre, numerosi altri dati indicherebbero un miglioramento della situazione economico- finanziaria della Società A. L’intermediario replica, a sua volta, che la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta memoria depositata dal cliente al Confidi eraè irrituale e ne chiede lo stralcio. Inoltre, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - la procura depositata è generale e quindi risulta valida per il presente procedimento. Ribadisce nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - resto le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancacontestazioni già svolte.
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Sources: Pegno
FATTO. Il Le doglianze della ricorrente hanno ad oggetto: i) la mancanza di informativa sia al momento della stipula sia in corso di rapporto relativamente ad una fideiussione omnibus rilasciata dalla ricorrente a favore della banca convenuta; ii) il mancato accoglimento delle proposte dell’istante di sistemazione dell’esposizione debitoria garantita e di altro debito derivante da scoperto di conto corrente. Più precisamente, in data 28.05.2008 la ricorrente ed il coniuge rilasciavano una fideiussione omnibus fino a concorrenza dell’importo di € 30.000,00 a favore di un intermediario oggi incorporato nell’odierna parte resistente. Successivamente il marito decedeva, lasciando quali eredi le figlie cointestatarie del ricorso, di cui una delle due, a sua volta, contitolare (unitamente a terzo) di conto corrente acceso presso l’intermediario convenuto. La ricorrente, titolare assistita da un legale, ha rappresentato quanto segue: • “al momento della sottoscrizione, non era stato chiarito loro che invece di una rivendita fideiussione per uno scoperto di Sali conto, stavano sottoscrivendo una fideiussione di carattere generale”; • l’iniziale scoperto di conto corrente per € 30.000,00 della debitrice principale è stato ripianato con la stipula di un prestito personale, perciò venivano chiesti alla banca chiarimenti, nonché la revoca della fideiussione; • avendo ottenuto una risposta insoddisfacente, con messaggio PEC del 10.07.2013 (reclamo), la ricorrente formulava una proposta transattiva consistente: a) quanto alla fideiussione di € 30.000,00 in “un piano di rientro di € 7.500,00 in 36 mesi ad interessi zero (€ 15.000,00 infatti sono coperti da convenzione […] al 50%) e ▇▇▇▇▇▇▇▇la liberazione dalla fideiussione generale vista la mancata chiarezza del direttore della filiale al momento della sottoscrizione” e la mancata consegna delle periodiche comunicazioni di trasparenza a tutti i fideiussori; b) quanto allo scoperto di conto corrente di titolarità di una delle cointestatarie del ricorso unitamente a soggetto terzo (convivente della garantita), afferma per circa € 3.000,00, nel versamento di € 1.500,00 “con liberazione e cancellazione da tutte le banche dati di rischio”; • l’intermediario, tuttavia, non forniva riscontro. Con ricorso protocollato il 13.11.2013 la ricorrente ha chiesto all’ABF: - che “venga revocata la fideiussione generale e che per lo scoperto di € 30.000,00, dal momento che vi è stata nei primi mesi del 2009 ulteriore garanzia fideiussoria specifica [della madre della garantita], venga accolto il proposto piano di rientro di - “di trovare una soluzione transattiva allo scoperto di conto di € 3.000,00 [di una delle cointestatarie del ricorso], mediante il versamento da parte della stessa dell’importo di € 1.500,00 (pari al 50%) con cancellazione di tutti i negativi sulle banche dati e la liberazione dell’altra metà che continuerebbe a gravare” sull’altro contitolare del rapporto. Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse con PEC del Conciliatore Bancario Finanziario in ricorso data 11.12.2013, l’intermediario ha preliminarmente sollevato l’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF limitatamente alle doglianze relative alla fase di stipula della fideiussione oggetto di controversia. Sempre nelle controdeduzioni parte resistente ha riportato il contenuto di una propria missiva del 20.12.2012, indirizzata al legale dell’istante, ove aveva osservato quanto segue: - nel maggio 2008 la banca originaria concedeva alla garantita uno scoperto di conto corrente transitorio di € 25.000,00, garantito da fideiussione generica rilasciata dalla ricorrente e dal coniuge, “con scadenza 30 settembre 2008, nelle more della formalizzazione di finanziamento […] in convenzione” finalizzato a rilevare un’attività di commercio; - alla scadenza prefissata del 30.09.2008 il conto corrente garantito rimaneva tuttavia sconfinato, in quanto l’operazione di finanziamento non era ancora stata perfezionata; - nei primi mesi del 2009, la concessione dello scoperto di conto corrente transitorio veniva sostituita da 2 finanziamenti a medio termine (di cui uno per € 18.000,00 e l’altro per € 22.000,00), garantiti con fideiussione specifica della madre della debitrice e, “nell’ambito di consolidamento di una maggiore garanzia, come nelle previsioni contrattuali, la struttura deputata [aveva] ritenuto di non liberare” dalla fideiussione la ricorrente ed il coniuge; - la debitrice cessava, però, il rimborso di entrambi i finanziamenti dopo il pagamento della rata di preammortamento e della prima rata di ammortamento; - “atteso che le intenzioni [della ricorrente] dovevano essere esplicitate nell’atto originario ovvero alla morte del[l’altro] fideiussore”, la garanzia era valida e, “in ogni caso, eventuali revoche non potevano avere effetti retroattivi”. Tanto rappresentato, parte resistente ha affermato: - di aver “adempiuto completamente alle richieste dei ricorrenti informandoli compiutamente e contestualmente al rilascio della fidejussione”; - di aver dato la propria disponibilità “per trovare soluzioni di reciproca soddisfazione, disponibilità che, comunque, è stata totalmente disattesa dai ricorrenti”; - di avere comunque “piena libertà di valutazione circa l’accettazione o meno della richiesta dei ricorrenti”. La convenuta ha chiesto all’ABF di “voler considerare esaurito il motivo del contendere”. Il procuratore della ricorrente ha replicato che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta “nulla viene detto sulla mancanza di creditoinformativa […] circa la natura dell’atto che [la ricorrente stessa ed il marito] stavano firmando, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione cioè di accoglimento da parte del Confidi garantefideiussione generica […] e non specifica (cioè limitata al solo credito che veniva concesso alla [garantita])”; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”viene, poiché a parere della funzionaria incaricataaltresì, detto circa la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente omessa comunicazione annuale (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio doverosa da parte della Banca) a tutti i soggetti che avevano rapporti con essa, circa l’andamento della Fideiussione”; - la cliente non è stata in grado di manifestare le sue intenzioni, poiché “al momento della morte [dell’altro fideiussore] nulla è stato comunicato […] dalla banca sulla esistenza, la natura e circa l’andamento della Fideiussione”; - nessuna soluzione è stata proposta dal direttore della filiale competente, che ha solo suggerito di rivolgersi all’ABF; - sull’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF, “solo il contratto è stato firmato in data anteriore, mentre tutti gli atti e comportamenti successivi rientrano nel pieno vigore dell’Arbitrato”. L’intermediario afferma quindi Il legale ha ancora segnalato la correttezza “condotta deontologicamente scorretta” della convenuta per aver inviato delle intimazioni di pagamento alla ricorrente, in relazione al mancato rimborso dei finanziamenti concessi alla garantita, nelle more del proprio operatoprocedimento innanzi all’ABF. Infatti, facendo presente – quanto in data 11.02.2014 è stato richiesto anche alla richiesta risarcitoria – che ricorrente il "contratto pagamento di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno complessivi € 46.000,00 circa, esposizione della domanda è in realtà ditta garantita. In sede di replica la ricorrente ha chiesto l’adozione dei “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancaprovvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni nei confronti della Banca”.
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Sources: Fideicommissum Agreement
FATTO. Il ricorrenteI ricorrenti, titolare assistiti da avvocato di una rivendita fiducia, premettevano di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta aver stipulato – nel giugno 2012 – con l’intermediario intimato un contratto di credito, garantito da un confidi, finanziamento “per consentire” al proprio figlio il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione noleggio di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, un’autovettura. Allegavano che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenzaquest’ultimo, in data 31.8.201511 giugno 2012, aveva sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine presso un esercente, il quale gli aveva dichiarato che il canone mensile di locazione sarebbe stato versato all’intermediario in qualità di delegato alla ricezione dei pagamenti e che per effettuare tale operazione “era necessaria la sottoscrizione dei genitori” e che la locatrice avrebbe emesso periodicamente – come infatti avveniva – le fatture relative ai pagamenti. Evidenziavano che, dal mese di gennaio 2013, pur essendo stati corrisposti regolarmente i canoni di noleggio, la mancata concessione vettura diveniva inutilizzabile in quanto la società locatrice non aveva provveduto alla stipula del mutuo, con il consiglio contratto di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa assicurazione RCA e non erogava più i servizi connessi e che, infinepoco dopo, la stessa società in liquidazione comunicava la risoluzione del contratto di locazione a far data 10.9.2015dal 31 dicembre 2012, ha ottenuto invitando il giorno stesso della richiestacliente - “al fine di ottimizzare i tempi per l’estinzione del contratto di finanziamento collegato” - a far pervenire un conto estintivo dello stesso. Precisavano, presso altra bancaquindi, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene aver scoperto che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo finanziamento non sia stato perfezionatoaveva ad oggetto la locazione dell’autovettura a lungo termine in favore del figlio, infattibensì l’acquisto della stessa a loro nome (circostanza peraltro mai avvenuta) e che se non avessero continuato a pagare si sarebbero esposti alle azioni della finanziaria, le trattative nonchè di aver trovato – per tale ragione – un accordo finalizzato all’acquisto dell’autovettura a nome del figlio dal liquidatore della società al prezzo di € 12.000,00: somma che non veniva incassata dal venditore, bensì compensata con l’importo necessario ad estinguere il finanziamento in essere, ammontante ad € 15.541,21. Ritenendo che lo stesso intermediario non avesse alcun titolo per richiedere il pagamento delle somme indicate nel contratto di finanziamento e considerato che “l’autovettura è stata acquisita” dal proprio figlio e che il danno subito “è limitato alla differenza tra le parti erano quanto versato dopo la risoluzione del contratto di locazione a lungo termine per l’estinzione del debito e il prezzo di acquisto dell’autovettura”, chiedevano la restituzione della somma di € 3.541,21, oltre interessi e rivalutazione, “ben avviate considerando trattandosi di indebito”. Con tempestive controdeduzioni, l’intermediario precisava che il finanziamento sottoscritto dai ricorrenti in data 28 giugno 2012 era finalizzato a “concludere un contratto per la delibera positiva fornitura di un veicolo” con l’esercente, al quale – come previsto nel credito al consumo – veniva erogata l’anticipazione di € 17.000,00, pari all’importo finanziato e che tale circostanza era peraltro nota ai ricorrenti, essendo debitamente firmata l’apposita sezione del contratto. Ribadito che il finanziamento risultava estinto sulla base del conteggio richiesto il 20 giugno 2013, evidenziava come il contratto fosse “assolutamente chiaro e comprensibile”, essendo – per espressa previsione della Confidi recepita dall'Istituto sezione 2 – “finalizzato all’acquisto di veicoli” e non risultando in alcuna parte che l’intermediario fosse un mero delegato al pagamento per ben due volte”; l’intermediarioconto dell’esercente. Precisava, per consuetudine commerciale altresì, di non essere a conoscenza “dei presunti accordi” intervenuti tra i ricorrenti ed il fornitore del veicolo, “di cui peraltro non vi è alcuna prova” e posta la natura ai quali era rimasto estraneo. Rilevato che, se messo tempestivamente al corrente di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi)tali accordi, avrebbe dovuto esprimersi potuto rammentare ai ricorrenti che in termini chiari (interrompendo realtà la trattativa somma richiesta in pagamento per un motivo preciso l’acquisto dell’autovettura era già stata versata al fornitore del bene, chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare diritto, e, in via subordinata, la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato rideterminazione dell’importo eventualmente da rimborsare in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale banca1.583,22.
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Sources: Financing Agreement
FATTO. Il Con ricorso presentato in data 12 novembre 2020, il ricorrente ha affermato che, con atto di quietanza consegnato in data 10 ottobre 2016, veniva formalizzata la definizione di tutti i rapporti pendenti inter partes con impegno da parte dell’intermediario alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile di proprietà del ricorrente e della sua ex moglie; che tale accordo era stato concluso con un rappresentante della società X (ora incorporata nell’intermediario resistente) con l’unica finalità di procedere spontaneamente alla vendita del bene di proprietà del ricorrente (in comunione con la ex-moglie) al fine di estinguere i contratti di mutuo ***961 e ***289, all’epoca in essere con l’intermediario resistente; che restava inteso tra le parti che l’eventuale eccedenza rispetto al saldo residuo del mutuo, sarebbe stata consegnata ai venditori-mutuatari; che l’accordo aveva ad oggetto il conferimento di un mandato al servicer di procedere alla vendita bonaria dell’immobile al miglior prezzo di mercato; che, al contrario, ha visto svendere l’immobile al prezzo equivalente del debito residuo al momento in essere con l’intermediario; che, infatti, a fronte di un valore dell’immobile pari a circa € 160.000,00 (doc. 2) quest’ultimo è stato venduto a 87.000,00 euro, oltre le commissioni; che tale risultato, com’è apprezzabile ictu oculi, ha costituito un indubbio vantaggio per l’intermediario al quale ha fatto da contraltare un lucro cessante in capo al contraente–consumatore: infatti, quest’ultimo avrebbe ben potuto vendere l’immobile ad un prezzo più alto rispetto al debito residuo vantato con l’istituto di credito; che, ad ogni modo, a quella data veniva confermato che tutti i rapporti (compresi anche i rapporti di conto corrente sul quale giravano le rate del mutuo) erano definiti; che nel luglio del 2020 – intenzionato a comprare una nuova automobile – veniva a conoscenza di risultare segnalato a sofferenza per complessivi 9.371,00 euro; che, con reclamo del 22 luglio 2020, chiedeva la cancellazione retroattiva delle informazioni illegittimamente segnalate nella Centrale Rischi presso Banca d'Italia perché illegittima per insussistenza dei presupposti formali e sostanziali e – al contempo – avanzava formale richiesta, ai sensi del 119 T.U.B. volta a ottenere copia del contratto di servicing stipulato con la società X al fine di poter dimostrare e quantificare l’illegittimo comportamento posto in essere dalla stessa; copia del contratto di mutuo ***961 e ***289; copia della comunicazione di messa in mora e contestuale segnalazione a sofferenza. Quanto alla richiesta documentale, l’intermediario dirottava il Cliente presso la filiale di riferimento; ritenendo insoddisfacente la risposta dell’Intermediario, avanzava un nuovo reclamo in data 1° settembre 2020 (doc. 6) reiterando la richiesta della documentazione e chiedendo che gli venisse recapitata a mezzo pec “dietro pagamento del dovuto che dovrà essere previamente comunicato”. Tale richiesta trova la sua motivazione in quanto attualmente risiede a L*** e, anche in ossequio alla normativa primaria e secondaria sull’emergenza sanitaria COVID-19, appare più ragionevole ottenere tale documentazione in via telematica; con successiva comunicazione del 24 settembre 2020 l’intermediario confermava quanto già rappresentato nella prima risposta (doc. 7) ovvero di recarsi in filiale; si faceva, comunque, parte diligente prendendo contatti con la Filiale a mezzo pec in data 5 ottobre 2020, alla quale però non ha mai ricevuto alcuna risposta. La parte ricorrente ha, poi, affermato, in diritto, di essere stata oggetto di una erronea segnalazione del ricorrente in Centrale Rischi per mancanza dei presupposti formali e sostanziali, in quanto la segnalazione a sofferenza riguarda un debito in realtà insussistente in quanto oggetto di accordo con l’istituto segnalante, la prova di tale accordo è da rinvenire nella quietanza consegnata in occasione della vendita dell’immobile in forza del quale la Banca ha promesso la definizione in via bonaria di tutte le pendenze. Peraltro, l’estinzione dell’obbligazione deve essere presunta dal comportamento omissivo dell’istituto di credito che si è ostinato a non produrre alcuna documentazione, nonostante le numerose richieste avanzate sia all’Ufficio Reclami che alla filiale ove il rapporto era stato acceso (peraltro a seguito di espressa indicazione del primo). Altro elemento di fatto dal quale è possibile presumere l’illegittimità della segnalazione per estinzione del debito è la manifestata volontà di non voler consegnare e/o allegare alle risposte dei reclami la comunicazione di messa in mora e preavviso di iscrizione a sofferenza. Infatti, ha sostenuto il ricorrente che la situazione economico-patrimoniale del ricorrente non corrisponde affatto alla definizione di sofferenza offerta dalla Circolare di Banca d’Italia (cap. II, sez. 3, § 9), così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità e arbitrale: il ricorrente infatti ricopre un importante ruolo nell’Arma dei Carabinieri, non ha mai avuto alcuna problematica con il ceto bancario e, in generale, con alcun creditore, gode di un ottimo stipendio e conduce una vita senza alcuna privazione nella città di ***. In giurisprudenza è stato precisato che grava sull’intermediario segnalante l’onere di dimostrare, in sede giudiziale, i criteri che hanno giustificato tale appostazione (cfr., ex multis, Tribunle di Napoli del 1° dicembre 2017 e Tribunle di Belluno del 22 marzo 2018). Nel caso di specie la Banca non ha minimamente motivato ed esposto nelle risposte ai reclami le ragioni che hanno giustificato un così grave provvedimento, e, inoltre, non ha ricevuto alcun preavviso di segnalazione e ciò ha impedito di contestare tempestivamente la dichiarata situazione di insolvenza e il credito vantato dall’intermediario. Per la giurisprudenza costante il preavviso costituisce presupposto di validità della segnalazione a sofferenza in C.R., la cui omissione giustifica un risarcimento del danno in capo all’odierno ricorrente; l’onere di fornire la prova della ricezione da parte del cliente incombe sull’intermediario segnalante. In merito al risarcimento del danno patrimoniale e non, per quanto concerne il danno patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali non richiede sostegno probatorio in ordine all’esistenza in concreto di un danno, ma soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di esso (cfr. Cassazione, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 25512), ove, sul danno non patrimoniale, l’orientamento maggioritario in giurisprudenza ha chiarito che il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente presso la Centrale dei rischi «costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sussistenza» (ex multis Cass. Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. Sez. I, 24 maggio 2020, n. 12626). la giurisprudenza più recente, in tema di mezzi di prova utilizzabili, ha altresì chiarito che nel caso in cui venga lamentato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, da illegittima segnalazione «È ammessa la prova per presunzioni dell’esistenza del danno, purché le allegazioni siano puntali e complete». (Cass., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 7661). Nel caso di specie, l’esistenza del danno è dimostrata dalla circostanza che la segnalazione persiste come minimo dall’ottobre del 2016; che non è mai stata soggetta a rettifiche o segnalazioni ulteriori, neppure telefoniche; che appartiene all’Arma dei Carabinieri, con servizio di alto grado anche in ambasciate estere, ed è sottoposto al Codice disciplinare e di condotta, così come previsto dal D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e al Regolamento interno che all’art. 732, comma 6 stabilisce espressamente che: «6. Per il personale dell'Arma dei Carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: […] d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.»; che non ha mai ricevuto un addebito nella sua carriera e attualmente vive in uno stato di profonda angoscia in quanto il recupero forzoso del credito viene solitamente notificato anche alla Caserma di appartenenza e tale notifica comporta l’apertura di un procedimento disciplinare; che le conseguenze di tale provvedimento determinano immediatamente una ricaduta negativa in termini di future promozioni o scatti di stipendio; che, in tema di quantum risarcibile, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali in casi analoghi (cfr. Trib. di Modena 20 marzo 2012 su Resp. Civ., 2012, il danno è da quantificare in una somma pari al debito erroneamente segnalato e, pertanto, in complessivi € 9.371, oltre rivalutazione ed interessi; che, in ogni caso, il ricorrente chiede che il danno non patrimoniale sia quantificato in via equitativa ai sensi del 1226 c.c. Quanto alla mancata consegna della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 119 T.U.B., il ricorrente sostiene che, nonostante si sia fatto parte diligente inviando una richiesta scritta alla filiale di Olbia, quest’ultima non ha mai risposto; che la richiesta di documentazione mediante un appuntamento fisico in filiale non solo appare un mero strumento per aggravare di ulteriori costi il Cliente ma, oltretutto, appare irragionevole in virtù della normativa emergenziale sanitaria che impone a tutti i cittadini e, a maggior ragione agli intermediari qualificati, di adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli spostamenti e i contatti fisici. Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha chiesto al Collegio la condanna del resistente, previo accertamento della illegittima segnalazione presso la CR, «alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti […] quantificati nella misura minima» di 9.371,00 euro, «o di diversa maggiore o minor somma che riterrà di giustizia, oltre alla refusione delle spese del presente ricorso», oltre alla riconsegna della documentazione richiesta con il reclamo del 22 luglio 2020. Nel controdedurre, l’intermediario ha eccepito, in via preliminare, che la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il credito è rientrato in una operazione di cessione di crediti pro soluto individuati in blocco perfezionata in data 1/07/2020 in favore di altra società, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U.. Nel merito, ha poi affermato che la correttezza delle segnalazioni effettuate, anche in presenza di trattative con il ricorrente, titolare che confermano come lo stesso fosse perfettamente a conoscenza della propria posizione debitoria avendo già ricevuto a maggio 2015 la comunicazione di una rivendita costituzione in mora nonché l’avvenuta notifica a suo carico di Sali un atto di precetto e ▇▇▇▇▇▇▇▇successivamente di un pignoramento immobiliare sin da giugno/luglio 2015; che successivamente, afferma preso atto di precedenti tentativi posti in essere da parte di società mandatarie per il recupero del credito nonché della grave situazione di insolvenza come sopra descritta in forza dell’esecuzione immobiliare avviata ai danni del ricorrente, ha proceduto alla classificazione a sofferenza della posizione in questione nel settembre 2017 in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative emanate in materia dalla Banca d’Italia (Circolare 139/1991); che, secondo la giurisprudenza costante dei Collegi ABF, il preavviso di segnalazione a sofferenza nella CR non costituisce condizione di legittimità della segnalazione a sofferenza, ma ha esclusivamente valenza informativa; che, quanto alla presunta dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Banca ed allegata al ricorso, la stessa si riferisce solo ai rapporti di mutuo cointestato con altro nominativo e non alle esposizioni derivanti da c/c e carta di credito intestati unicamente al ricorrente; che, per quanto riguarda la richiesta di documentazione, il ricorrente è stato più volte invitato, ma senza esito, a ritirare la documentazione richiesta presso l’Agenzia di competenza, previo pagamento di quanto stabilito dalle norme che regolano la trasparenza bancaria. Da ultimo, in relazione alla richiesta di risarcimento di presunti danni subiti, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza e consistenza di tali danni né del nesso di causalità tra il lamentato comportamento della banca e il danno. La resistente ha, quindi, richiesto al Collegio di «dichiarare il ricorso che: - inammissibile per carenza della legittimazione passiva della Banca» e, in data 11.5.2015 subordine, la legittimità della segnalazione in CR. In sede di repliche, il ricorrente ha formulato all’intermediario affermato, per quanto riguarda l’eccezione del difetto di legittimazione passiva, che la stessa appare priva di pregio in quanto il soggetto passivamente legittimato è indubbiamente l’intermediario che ha proceduto alla segnalazione; sulla pendenza di presunte trattative e sulla raccomandata A/R di costituzione in mora, contesta fermamente che vi siano mai state trattative con la società Y, così come affermato da controparte che non fornisce alcuna prova a riguardo; quanto alla raccomandata A/R, non ha mai ricevuto tale comunicazione, né ha mai sottoscritto la cartolina; anzi la documentazione prodotta attesta che dal 27.04.2015 al 17.05.2015 non si trovava a L***; che l’Istituto di Credito, pienamente in possesso di tutte le sottoscrizioni, avrebbe dovuto verificare la corrispondenza della sottoscrizione apposta; che la differenza risulta palese, come è possibile constatare dalla lettura dei documenti che la stessa banca ha prodotto, nonché dalla procura alle liti; disconosce, dunque, la sottoscrizione apposta sulla cartolina e segnala che sta predisponendo esposto/querela contro lo spedizioniere al fine di accertare le responsabilità penali in relazione al fatto accaduto; formula anche una richiesta di creditoindennizzo in quanto tale comportamento gli ha arrecato un grave ed irreparabile danno; in ogni caso, garantito da un confidianche a voler considerare che la lettera di messa in mora sia stata correttamente recapitata al destinatario, quest’ultima non costituisce comunque condizione di legittimità della segnalazione; per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione quanto riguarda la richiesta di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricatadocumentazione, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, resistente ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso prodotto documenti estranei all’oggetto della richiesta, presso altra bancache riguarda il contratto di servicing con cui la società X ha provveduto alla contabilizzazione dell’importo di 82.000,00 euro; che gli atti di precetto e di pignoramento prodotti da controparte sono totalmente ininfluenti rispetto all’oggetto del ricorso e sono affetti da un difetto di notifica che, un prestito personale di euro 25.000,00stante la loro natura recettizia, ad un tasso del 7,66%determina la loro invalidità ab origine. Dipoi, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fattodifferenza di quanto sostenuto dall’intermediario, il ricorrente ritiene che ha affermato di aver preso contatti con la condotta posta in essere dalla banca sia fonte filiale di chiara responsabilità precontrattualeriferimento, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo come dimostra la comunicazione a mezzo pec del 5 ottobre 2020 cui non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente è mai seguita alcuna risposta (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzatadoc. 12). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizioDa ultimo, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – risarcitoria, nel rimandare alle considerazioni svolte in sede di ricorso, evidenzia che sia il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancadanno patrimoniale che quello non patrimoniale sono stati dimostrati ed argomentati.
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Sources: Settlement Agreement
FATTO. Il ricorrente, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso cheParte ricorrente riferisce quanto segue: - in data 11.5.2015 20.02.2020 sottoscriveva un contratto di finanziamento con l’intermediario resistente dell'importo complessivo di € 1648,32 da rimborsare mediante il pagamento di n. 12 rate mensili da €. 137,36 cadauna, finalizzato a cure odontoiatriche; - a marzo 2020 la clinica chiudeva senza fornire più alcuna prestazione necessaria alla paziente; - nessun riscontro aveva la diffida inviata al fornitore e la successiva pec al finanziatore. L’intermediario afferma di rendersi disponibile ad accettare il ricorso in questione e di aver provveduto alla chiusura del contratto di finanziamento intestato al ricorrente, nonché al relativo rimborso della quota parte dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle €. 20,00 per la presentazione del ricorso stesso. Con successivo atto difensivo, parte ricorrente eccepisce che: -l’intermediario nulla ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, per il risanamento allegato e prodotto a dimostrazione dell'adempimento parziale della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento prestazione da parte del Confidi garantefornitore, ovvero dei lavori che assume eseguiti, come era suo onere; - è stato convocato -inoltre, l’intermediario ha provveduto al rimborso dell'importo di Euro 1.560,00, solo a più riprese dalla banca seguito della presentazione del ricorso all'Arbitrato Bancario e Finanziario, nonostante le formali richieste precedentemente inviate a mezzo; pertanto, ha diritto al ristoro dell'importo di Euro 20,00 pagato per la produzione della documentazione presentazione del presente ricorso, oltre alle spese per l'assistenza legale resasi necessaria per la concessione a causa del mutuocomportamento del finanziatore- Insiste, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015pertanto, per esigenze immediate l'accoglimento integrale del ricorso nonché per il rimborso di liquidità e presentando ulteriori documentiEuro 20,00, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, oltre ad un tasso del 7,66%contributo alle spese della presente procedura di cui si chiede la liquidazione in via equitativa. Con successivo atto difensivo, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa parte resistente eccepisce che: - nell'atto a seguito della mancata riapertura dei centri dedicati allo svolgimento delle cure odontoiatriche, provvedeva a valutare le varie posizioni dei clienti che avevano sottoscritto i contratti di convenzione finanziamento finalizzati all’acquisto del 5.3.2015 sottoscritto tra servizio fornito dai centri suddetti; difatti, oltre a provvedere alla sospensione delle rate ed all’oscuramento dei dati dei clienti, ricercava prontamente una struttura alternativa presso la Banca e quale gli stessi potessero continuare regolarmente il Confidi è espressamente prevista servizio acquistato, come per il caso di specie; -quanto al contratto di finanziamento che rileva nel caso di specie, si rendeva disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto in 60 mesi la durata massima questione rimborsando altresì l’importo della sola quota parte dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta servizi non usufruiti dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi ricorrente che, come talesulla base delle dichiarazioni fornite in ricorso e dalle verifiche effettuate, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio ammonta a €. 340,08, con rinuncia dell’importo di competenza €. 20,00 per la presentazione del ricorso stesso in quanto gestita “in accordo stragiudiziale”: - l’onere della prova è a carico di superiori Organi deliberanti diversi da quelli localichi agisce ex art. 2697 c.c., supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente- l’ABF non necessita di apposita rappresentanza professionale per essere adito; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione pertanto l’assistenza di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancaprofessionista rientra nella libera scelta del ricorrente. In conclusione, Parte ricorrente formula la seguente domanda: L’intermediario chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
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Sources: Financing Agreement
FATTO. Nel proprio ricorso all’ABF il ricorrente premesso di rivestire la qualità di utilizzatore nell’ambito di un contratto di leasing stipulato con l’Intermediario convenuto e avente ad oggetto un’autovettura, avendo assunto tale veste a seguito del subentro nel predetto contratto in luogo dell’originario utilizzatore, lamenta di essere stato iscritto nella centrale rischi Crif dietro segnalazione dell’Intermediario. Il ricorrentericorrente contesta tale segnalazione e afferma di aver dimostrato all’Intermediario (con 2 comunicazioni del 21/05/2012 e dell’11/06/2012) che “il mancato pagamento delle rate di leasing era riconducibile al furto dell’autoveicolo […] di cui peraltro [l’Intermediario] aveva espressamente autorizzato [il Ricorrente] a concedere il bene in comodato a terzo soggetto”. Narra anche di continuare a “pagare l’antifurto satellitare […] secondo il quale il bene ora si troverebbe in Arabia Saudita come già più volte comunicato [all’Intermediario] che tuttavia ad oggi non ha provveduto al recupero”. Pertanto il ricorrente “contesta” l’iscrizione al Crif effettuata dietro segnalazione dell’Intermediario. Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario afferma che il Ricorrente è subentrato nel contratto di leasing il 14/09/2010 e successivamente, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta di credito, garantito da un confidi, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.201504/10/2011, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con autorizzato il comodato d’uso ad un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione terzo soggetto. Il 14/12/2011 è stato intimato al ricorrente il pagamento del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"credito scaduto; - in data 23.7.201517/02/2012 l’intermediario ha risolto il contratto chiedendo l’immediata restituzione dell’auto e il 24/02/2012 è stato informato dal Ricorrente che il veicolo è stato oggetto di furto. In riferimento al contratto di leasing, per esigenze immediate di liquidità l’intermediario afferma che: a) non vi è una completa coincidenza tra l’oggetto del ricorso e presentando ulteriori documentiquello del reclamo, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli in particolare col ricorso è stata comunicata “definitivamente abbandonata” la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesidomanda risarcitoria; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione b) l’autorizzazione al comodato d’uso non libera l’utilizzatore dagli obblighi assunti e il Ricorrente è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento l’unico soggetto utilizzatore del rating e, di conseguenza, in data 31.8.2015, la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”leasing; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura c) in caso di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo risoluzione anticipata l’utilizzatore è tenuto al pagamento dei danni subiti canoni scaduti e, in caso di perdita del bene, ad indennizzare il concedente per l’intera somma ancora dovuta; d) non è stata fornita la prova documentale del furto e il veicolo non è presente nell’archivio dei veicoli rubati del Ministero dell’Interno; e) l’inadempimento del Ricorrente risale ad ottobre 2011, prima dell’evento furto; f) si è “prontamente” adoperato per il recupero del veicolo conferendo delega ad una società, ma evidenzia che si sarebbero tradotti “nessun obbligo” gravi in un tracollo dell’attività commerciale quantificato capo alla concedente circa tale recupero. Sull’iscrizione al Cifr afferma di aver rispettato le disposizioni procedurali e di aver inviato il preavviso, contestualmente alla messa in € 26.750mora, con nota del 14/12/2011. L’intermediario Pertanto l’intermediario ha chiesto al Collegio di respingere l’istanza e di accertare la legittimità delle segnalazioni in Crif. In sede di ulteriore replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa il Ricorrente rileva che: - nell'atto a) “la prova documentale del furto è stata fornita ed è altresì evincibile dalla documentazione versata nel presente procedimento … Peraltro il [documento] di convenzione controparte risulta del 5.3.2015 sottoscritto tra tutto erroneo in quanto la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) targa ricercata non corrisponde a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito quella del processo di gestione veicolo oggetto del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è leasing”; b) “l’Intermediario non ha fatto nessuno sforzo per recuperare il veicolo sebbene [il Ricorrente] (che tuttora paga il GPS) avesse informato [l’Intermediario] del luogo in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” cui il veicolo trovasi come da tale bancarisultanze del sistema GPS”.
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Sources: Leasing Agreement
FATTO. Il ricorrenteCon ricorso pervenuto in data 04.04.2017, titolare di una rivendita di Sali e ▇▇▇▇▇▇▇▇, afferma in ricorso il ricorrente espone che: - a) in data 11.5.2015 ha formulato seguito alla presentazione di un project financing avente ad oggetto la riqualificazione urbana delle aree di parcheggi e servizi in un Comune, si rivolgeva all’intermediario una richiesta A per ottenere assistenza circa la possibilità di creditoaccedere ai fondi di cui alla legge 662/1996, garantito da un confidi, per necessari alla realizzazione dle progetto; b) dopo avere intrattenuto contatti con il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere alla richiesta di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenzapredetto intermediario, in data 31.8.201515.11.2016 stipulava un contratto di mandato di intermediazione creditizia che prevedeva il pagamento di € 3.000,00 a titolo di spese di istruttoria; c) la suddetta istruttoria non poteva essere avviata al momento della stipula del contratto perché la ricorrente non aveva ancora ottenuto la qualifica di “concessionario” prevista per l’aggiudicazione del progetto: d) data l’impossibilità di procedere all’istruttoria veniva consegnato all’intermediario A un assegno, tratto sul conto intestato alla ricorrente pari a € 3.000,00 “a garanzia del mandato sottoscritto”; e) questo assegno veniva emesso senza l’indicazione della data, concordando che il pagamento della somma ivi indicata sarebbe avvenuto solo dopo la mancata concessione conclusione del mutuo, con il consiglio procedimento amministrativo di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fatto, aggiudicazione; f) Intorno al 14.12.16 il ricorrente ritiene che la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione riceveva comunicazione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio dell’intermediario B (banca trattaria) della negoziazione dell’assegno in questione; g) dopo diversi solleciti da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi ricorrente, il 29.12.16, l’intermediario A richiamava il titolo negoziato; h) in virtù dei suddetti accordi intercorsi con l’intermediario A, la correttezza ricorrente non aveva provveduto a rendere disponibile la provvista per il pagamento dell’assegno a questi rilasciato; i) l’intermediario A aveva avviato l’istruttoria volta all’ottenimento del proprio operatofinanziamento senza preavviso alla ricorrente; l) nel frattempo, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – l’intermediario B richiedeva la quietanza liberatoria per non procedere all’iscrizione in C.A.I. per mancanza di provvista; m) per ottenere la quietanza liberatoria la ricorrente è stata costretta a pagare € 1.500,00 a titolo di indennizzo all’intermediario A; che tale quietanza non presentava tutti i requisiti previsti per la sua validità; n) l’intermediario B, nonostante il "contratto richiamo dell’assegno, ha proceduto all’iscrizione al C.A.I. Pertanto, la ricorrente chiede la condanna dell’intermediario A per il comportamento scorretto, all’intermediario B di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno effettuare la cancellazione della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancasegnalazione al CAI e la condanna al risarcimento e/o restituzione delle somme ingiustamente pagate.
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Sources: Project Financing Agreement
FATTO. Il ricorrente ha affermato che: -nell’aprile del 1999, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo ipotecario, di durata quinquennale; -le rate di tale mutuo sarebbero state addebitate su un conto corrente di cui era titolare presso la banca resistente, poi definitivamente chiuso nell’agosto del 2000; -sempre nell’agosto del 2000, avrebbe chiesto mediante PEC alla banca resistente che gli fosse consegnata «copia completa del contratto di mutuo, di apertura di conto corrente […], gli estratti di conto corrente di tutto il periodo contrattuale dalla sottoscrizione a oggi o alla data di chiusura dello stesso, copia di tutte le comunicazioni periodiche di legge, copia di ogni altro atto/appendice/disposizione/modifica contrattuale intervenuta sino ad oggi»; -la banca resistente non avrebbe tuttavia dato alcun riscontro a tale richiesta. Ciò posto, il ricorrente ha domandato che: -la banca resistente sia condannata a consegnare in copia tutti i documenti richiesti. La banca resistente ha affermato che: -mediante PEC del 7 ottobre 2021, avrebbe provveduto a trasmettere al rappresentante volontario del ricorrente copia della documentazione contrattuale che quest’ultimo aveva richiesto; -per quanto riguarda gli estratti conto, tuttavia, sarebbero stati consegnati soltanto quelli relativi ai dieci anni precedenti alla richiesta del ricorrente; -in conformità a quanto deciso da questo Arbitro, titolare infatti, il diritto del cliente a ottenere copia di tale documentazione sussisterebbe nei limiti degli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 119, ult. comma, t.u.b. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -sia dichiarata cessata la materia del contendere. -nel conto corrente bancario, a differenza di quello ordinario, gli estratti conto potrebbero essere redatti esclusivamente da una rivendita delle parti contraenti, ossia la banca; -il cliente si verrebbe pertanto a trovare in una posizione deteriore, anche dal punto di Sali vista della conoscenza dei contenuti di tali documenti e ▇▇▇della loro conservazione; -poiché si tratterebbe dell’attività d’impresa che è esercitata dalla banca, quest’ultima non potrebbe non disporre di un’organizzazione professionale adeguata alla redazione e alla conservazione degli estratti conto, a differenza del cliente; -in virtù del principio generale di buona fede, la banca sarebbe pertanto gravata da uno specifico obbligo di collaborazione documentale; -dalla peculiare posizione di vicinanza della banca rispetto ai documenti di cui si tratta sorgerebbe infatti un obbligo di protezione nei confronti del correntista; -ciò varrebbe a maggior ragione quando la richiesta documentale di cui si tratta non sia stata fatta dal cliente in una fase di contenzioso con la banca, ma sia semplicemente diretta al fine di ricostruire il rapporto e, in particolare, di controllare la regolarità e la correttezza delle contabilizzazioni rappresentante in tali documenti; -pertanto, il diritto del cliente ad avere copia di tali documenti non potrebbe riguardare soltanto una frazione temporale del rapporto contrattuale tra le parti, considerata la peculiare unitarietà del conto corrente bancario che si manifesta nella consecutività e nella relativa interdipendenza delle poste annotate; -l’art. 119, ult. ▇▇▇▇▇, afferma in ricorso che: - in data 11.5.2015 ha formulato all’intermediario una richiesta t.u.b. sarebbe applicabile esclusivamente ai documenti riguardanti le operazioni sottostanti al conto corrente bancario; -il limite temporale di creditodieci anni, garantito da un confidiivi previsto dal legislatore, per il risanamento della propria attività commerciale; ha quindi ricevuto comunicazione di accoglimento da parte del Confidi garante; - è stato convocato a più riprese dalla banca per la produzione della documentazione necessaria per la concessione del mutuo, compreso il business planing, prodotto “immediatamente” dopo “l'ennesima” convocazione; - in data 21.7.2015, è stato nuovamente convocato, con comunicazione scritta, presso l'istituto di credito, con un “nulla di fatto”, poiché a parere della funzionaria incaricata, la fideiussione del Confidi era riferita "alla ristrutturazione dei locali dell'attività e non a liquidità a fini d'impresa"; - in data 23.7.2015, per esigenze immediate di liquidità e presentando ulteriori documenti, ha ottenuto un fido di € 5.000,00; - una volta chiarito lo scopo della garanzia rilasciata dal confidi, gli è stata comunicata la scadenza della fideiussione, che aveva durata di soli due mesi; per procedere sarebbe pertanto applicabile alla richiesta del cliente di mutuo avrebbe quindi dovuto produrre una nuova fideiussione; - la nuova fideiussione è stata quindi inoltrata dal confidi alla Banca, ma questa ha comunicato al cliente il peggioramento del rating e, di conseguenzaavere copia degli estratti conto, in data 31.8.2015quanto essa sarebbe disciplinata dal diritto comune, trattandosi della pretesa all’adempimento di una vera e propria obbligazione contrattuale della banca; -ove anche l’art. 119, ult. comma, t.u.b. si ritenesse applicabile alla fattispecie di cui si tratta, tale disposizione di legge dovrebbe essere interpretata nel senso che il cliente avrebbe diritto agli estratti dei conti correnti bancari che sono stati definitivamente chiusi nei dieci anni che precedono la mancata concessione del mutuo, con il consiglio di rivolgersi ad altro Istituto di Credito. Il cliente precisa che, infine, in data 10.9.2015, ha ottenuto il giorno stesso della sua richiesta, presso altra banca, un prestito personale di euro 25.000,00, ad un tasso del 7,66%, a fronte del tasso del 3,50% previsto nella convenzione banca convenuta/confidi. Ciò premesso in fattoposto, rilevata la particolare importanza della questione posta dal ricorso, il ricorrente ritiene che Collegio remittente ne ha rimesso la condotta posta in essere dalla banca sia fonte di chiara responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; sebbene il contratto di mutuo non sia stato perfezionato, infatti, le trattative tra le parti erano “ben avviate considerando la delibera positiva della Confidi recepita dall'Istituto per ben due volte”; l’intermediario, per consuetudine commerciale e posta la natura di imprenditore del ricorrente (iscritto decisione a titolo oneroso al Confidi), avrebbe dovuto esprimersi in termini chiari (interrompendo la trattativa per un motivo preciso e non interpretativo) e celeri (in modo consentire al cliente di intraprendere una “strategia di accesso al credito” meno “invasiva” di quella di fatto realizzata). Sulla base di ciò il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’intermediario condannandolo al pagamento dei danni subiti che si sarebbero tradotti in un tracollo dell’attività commerciale quantificato in € 26.750. L’intermediario replica con le controdeduzioni osservando preliminarmente che la problematica portata all'attenzione dell’Arbitro verte su valutazioni di merito creditizio, tipica attività rientrante nella sfera dell'autonoma discrezionalità della banca, come rappresentato all'interessato con la risposta al reclamo. Nel merito, la banca precisa che: - nell'atto di convenzione del 5.3.2015 sottoscritto tra la Banca e il Confidi è espressamente prevista in 60 mesi la durata massima dei finanziamenti della specie (cfr. allegato "A" della convenzione); la garanzia richiesta dal cliente al Confidi era, invece, relativa ad un mutuo chirografario della durata di 84 mesi che, come tale, ha richiesto un ulteriore iter istruttorio di competenza di superiori Organi deliberanti diversi da quelli locali, supportato da documentazione integrativa richiesta al cliente; - nel relativo lasso temporale, l'iniziale "rating" assegnato al cliente si è deteriorato passando dall'iniziale C2 (aprile-maggio-giugno 2015) a C3 (luglio 2015) e infine a D1 (agosto 2015); tali ultime classi (C3 e D1) - nell'ambito del processo di gestione del rischio di credito - sintetizzano una valutazione di merito della controparte inferiore ai parametri minimi previsti dal "Sistema dei Rating interni" della banca, tanto che nell'allegato "A" della convenzione, dove viene inoltre ribadito che "La classe di merito a cui si fa riferimento per l'applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca. ", non sono menzionati; - le varie fasi della pratica sono sempre state portate a conoscenza del cliente, che ha anche ricevuto specifiche lettere di invito a recarsi in filiale per comunicazioni inerenti il finanziamento; - la concessione della fideiussione da parte del Confidi è un atto svincolato dalla autonoma ed insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca. L’intermediario afferma quindi la correttezza del proprio operato, facendo presente – quanto alla richiesta risarcitoria – che il "contratto di finanziamento" stipulato con altro intermediario prodotto dal cliente a sostegno della domanda è in realtà “un'esemplificazione di un prestito eventualmente erogabile” da tale bancaquesto Collegio.
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Sources: Mutuo Ipotecario