FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale del Lavoro di Savona, in data 9.1.2020, che ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.
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Sources: Atto Di Appello
FATTO. Firmato Da: ▇▇1.- La società ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ AG ha interposto appello nei confronti della sentenza 26 gennaio 2021, n. 1025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti esperiti dalla Aebi ▇▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato Italia s.r.l. avverso gli atti della procedura aperta telematica indetta nel novembre 2019 da Autostrade per l’Italia (ASPI) s.p.a. per la “fornitura e trasporto a destino presso le Direzioni di tronco di Autostrade per l’Italia s.p.a. di n. 118 spargisale […]” (lotto n. 1, del valore a base d’asta di euro 3.525.250,00), ed in particolare avverso l’aggiudicazione in favore dell’appellante, nonché avverso il Tribunale sopravvenuto contratto. La Commissione di gara, nella seduta pubblica del Lavoro di Savona21 gennaio 2020, in data 9.1.2020ha disposto il soccorso istruttorio (per entrambi i lotti, il secondo, che ha assunto il n. 11/2020 RGnon viene in questa sede in rilievo, concerne la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇fornitura di 40 innaffiatrici di cloruri in soluzione) nei confronti della ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente società di posto comune per diritto elvetico, al fine di acquisire la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), traduzione in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, lingua italiana della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui garanzia provvisoria e dell’impegno al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli attirilascio della definitiva. In data 28.2.2020, si è costituito 6 maggio 2020 ASPI ha comunicato ai concorrenti il Miur con una memoria del funzionario dell’USP provvedimento di Savona, avv. ▇▇▇▇aggiudicazione di entrambi i lotti in favore della ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Con il ricorso di primo grado la Aebi ▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19Italia s.r.l., è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; erisultata seconda graduata, quindiha impugnato gli atti di gara ed in particolare l’aggiudicazione, sempre a causa deducendone l’illegittimità nell’assunto dell’invalidità (per difformità dalla legge oltre che dalla lex specialis) della citata situazione emergenzialegaranzia provvisoria, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza consistente in una lettera di discussioneUBS Switzerland AG, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di leggeintestata “bid bond”, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, dell’impegno al rilascio della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇definitiva presentati dalla ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.
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Sources: Bid Bond Agreement
FATTO. Firmato DaLa Sig.ra ….. ha formulato a Poste Italiane S.p.A. – Ufficio del personale - un’istanza di accesso diretta alla visione ed estrazione copia della seguente documentazione: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale - tabelle di classifica di qualità di rendicontazione e tracciatura dei prodotti postali "Linea Evolution" e "Posta 1"; - la propria scheda di valutazione delle prestazioni e dei risultati e qualsivoglia documento attestante dichiarazioni relative all’attività dalla stessa svolta; - i documenti relativi i procedimenti, le modalità e i criteri di assunzione/rinnovo/proroga dei portalettere del Lavoro CMP ….. di Savona, in data 9.1.2020…... A sostegno dell’istanza ha dedotto di essere un ex dipendente di Poste e di voler verificare che non fossero state rese “dichiarazioni mendaci nei sui confronti, che ha assunto il n. 11/2020 RGabbiano ad oggi pregiudicato la possibilità di essere prorogata o riassunta”, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non pur essendo stata accolta la prima nella classifica relativa la qualità della tracciatura dei prodotti postali sopra indicati. L’istante ha anche dedotto nel ricorso di essere un utente residente in una delle zone di recapito del CMP e perciò interessata a verificare la qualità del servizio. Deducendo la formazione del silienzio-rigetto sulla sua domanda istanza di trasferimento - accesso, l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il suo diritto soggettivo caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di precedenza previsto dall’artaccesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, 25 della legge n. 5.2.1992 n.194241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. Poste Italiane S.p.A. ha fatto pernvenire, in combinato disposto con l’art.601 limine, una memoria difensiva in cui chiede il rigetto del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi)ricorso rilevando che, violato dalla contestata illegittima nella fattiscpecie, le richieste dell’istante non ricadrebbero nella disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, dell’accesso agli atti di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992241/1990.
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Sources: Accesso Agli Atti
FATTO. Firmato DaIl Sig. ….., Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha presentato in data 3 gennaio 2017 all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso alla seguente documentazione: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da“rappresentazione della problematica, avente principalmente carattere tecnico, al servizio NOIPA citata nella lettera, a firma del Dirigente cui la presente è rivolta, n. prot. ….. del 23/09/2016 con oggetto: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso Problematiche stipendiali legate al passaggio con il Tribunale del Lavoro sistema NOIPA. Corresponsione assegno ad personam e. verifica conteggio della tredicesima mensilità dicembre 2015, inviata allo scrivente e di Savonaaltri documenti eventualmente negli stessi richiamati ed appartenenti allo stesso procedimento”. In risposta a tale istanza la Questura inviava, in data 9.1.202010 gennaio 2017 la richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. di …... In data 30/01/2017 la Questura, acquisita la risposta del Ministero dell’Interno, faceva presente che ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre Nel confronto tra i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata schemi di dettaglio della tredicesima 2015 e 2016 ottenuti attraverso l'applicazione disponibile sul sistema Mef-Noipa (allegato n. 1 e 2) si rileva una precisa coincidenza degli importi liquidati non rinvengono pertanto le "differenze retributive" lamentate dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuffdipendente. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per E' appena il caso di specierammentare, doveva ritenersi prevalente rispetto in merito alla normativacomparazione tra voci, che la stessa è effettuata attraverso il confronto tra importi lordi . Infatti anche nella gestione delle indennità operative incardinata nell'applicativo del cedolino unico, dal momento che la sua domanda 10 gennaio 2015, si procede alla scelta della modalità del cumulo da applicare mensilmente - di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti cui alla legge 505/78 - attraverso il confronto tra gli importi a lordo Irpef degli emolumenti spettanti a titolo di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico indennità operative e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 indennità pensionabile al personale aeronavigante della Polizia di Stato e dal 1 gennaio 2016 anche della guardia di Finanza .” L’Amministrazione ha allegato al provvedimento gli atti disponibili relativi all'elaborazione delle competenze stipendiali liquidate attraverso le procedure informatizzate del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.servizio Noipa :
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Sources: Accesso Agli Atti
FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il 1.- Il Comune di Catanzaro ha interposto appello avverso la sentenza 13 dicembre 2016, n. 2435 del Tribunale del Lavoro di Savonaamministrativo regionale per la Calabria, in data 9.1.2020sez. I, che ha assunto accolto il n. 11/2020 RGricorso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇dell’Ordine degli Ingegneri, docente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di posto comune Catanzaro, dell’Ordine dei Geologi della Calabria, del Collegio dei Geometri e del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Catanzaro avverso i provvedimenti dirigenziali comunali dell’ottobre 2016 di approvazione del bando e del disciplinare di gara della “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la classe redazione del piano strutturale del Comune di concorso A046 (scienze giuridico – economiche)Catanzaro e relativo regolamento urbanistico”, in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savonanonché del capitolato speciale, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” ancora avverso la presupposta delibera di SavonaGiunta comunale del 17 febbraio 2016 con cui è stata condivisa la possibilità di formulare un bando contemplante incarichi professionali a titolo gratuito. La delibera di Giunta, ha contestato le operazioni dando attuazione alla deliberazione consiliare n. 25 del 13 maggio 2015 disponente la predisposizione di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 un nuovo strumento urbanistico generale, rilevava l’assenza di copertura finanziaria per essere stato leso - non essendo stata accolta una spesa stimata in circa euro 800.000,00; e stabiliva, previo parere favorevole della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21Calabria, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur29 gennaio 2016, di formulare un bando che prevedesse incarichi professionali da affidare a titolo gratuito, delegando il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale all’approvazione dello stesso. Tali atti sono stati impugnati dagli indicati ordini professionali con il ricorso in primo grado, articolato in censure incentrate sull’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, indicando, al CCNI sulla mobilità punto 2.1 del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli)bando, un posto corrispettivo pari ad euro uno, laddove l’appalto si caratterizza come contratto a titolo oneroso, sia nella disciplina del Codice civile, sia in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992dei contratti pubblici.
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Sources: Contratti Pubblici
FATTO. Firmato Da: B.E. e ▇▇.▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale del Lavoro di Savona., in data 9.1.2020proprio e quali genitori rappresentanti del figlio minore B.S. (divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio nel corso del giudizio di merito), che hanno agito in giudizio nei confronti della ASL (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto per ottenere il risarcimento dei danni a loro dire subiti da quest’ultimo in conseguenza di trattamenti sanitari inadeguati cui sarebbe stato sottoposto in occasione della nascita, avvenuta con parto prematuro, presso l’Ospedale di(OMISSIS). Nel corso del giudizio di primo grado sono state chiamate in causa la Regione Marche e la Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto. La Regione Marche ha assunto il n. 11/2020 RGa sua volta chiamato in causa le proprie compagnie di assicurazione (Assitalia S.p.A., la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇Axa Assicurazioni S.p.A., ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A., docente Unipol S.p.A., Zurigo S.A.). Il Tribunale di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇Ascoli ▇▇▇▇▇▇ ha rigettato la domanda nei confronti della ASL (presso l’ITI TorricelliOMISSIS) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; eSan Benedetto del Tronto e ha dichiarato inammissibili quelle proposte nei confronti della Regione Marche e della Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto, quindiritenendo quindi assorbite quella di manleva proposte dalla Regione nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione. La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello proposto dagli attori, ha dichiarato valida la chiamata in causa della Regione Marche e della Gestione liquidatoria della USL n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (OMISSIS) di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria San Benedetto del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovincialeTronto, e quindi rilevando ammissibili le domande proposte nei loro confronti, che però ha rigettato nel merito, confermando per il resto la precedenza opererebbe solo all’interno decisione di ciascuna faseprimo grado. Ricorrono B.E. e S., senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da nonchè ▇▇.▇▇▇ – 19., è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020sulla base di sette motivi. In vista della citata prima udienza di discussione, Resiste con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, controricorso la ricorrente ha contestato Regione Marche. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli assunti del Miur, contenuti nella altri intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’artai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.378 c.p.c..
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Sources: Raccolta Di Giurisprudenza
FATTO. Firmato DaCon il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente espone che: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso - il Tribunale 20 settembre 2014, l’intermediario odierno resistente rilasciava a suo favore una fideiussione, per garantire il pagamento di alcuni canoni di locazione da parte di un consorziato del Lavoro resistente medesimo; - stante l’inadempimento di Savonatali canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio del 2015, il ricorrente intimava all’intermediario resistente di provvedere al pagamento, ma senza ottenere alcun risultato; - in data 9.1.2020seguito, non sarebbero stati pagati neppure i canoni di locazione per i mesi di giugno e luglio del 2015. Ciò posto, il ricorrente chiede che l’intermediario resistente sia condannato al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti. L’intermediario non ha assunto il n. 11/2020 RGresistito al ricorso. Il Collegio di Roma, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savonanella riunione del 5 novembre 2015, ha contestato le operazioni sollevato: (i) il problema di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda stabilire se questo Arbitro possa pronunciarsi nel merito di trasferimento - il una controversia sottoposta al suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, giudizio anche quando l’intermediario fosse bensì iscritto nel relativo elenco (o albo) al giorno della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 presentazione del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio)ricorso, ma, nelle more del giudizio, sia stato poi cancellato (come accaduto in ogni questo caso, ); (ii) la difformità di orientamenti emersi nei Collegi ABF in via particolare, dall’artordine alla validità ovvero alla nullità del contratto di garanzia concluso da un confidi in violazione dei limiti che la disciplina di settore pone alla sua operatività. 601 del D.Lgs n. 297/1994, Ritenendo che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente la soluzione delle anzidette questioni fosse di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materiaparticolare importanza, il Tribunale Collegio di Savona Roma ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa rimesso l’esame del caso ricorso al Collegio di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992Coordinamento.
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Sources: Fideicommissum
FATTO. Firmato DaIl docente di ruolo dell’Istituto scolastico resistente ….. ha formulato all’Amministrazione un’articolata istanza di accesso diretta ad acquisire una serie di documenti per verificare l’attribuzione delle ore aggiuntive per le quali aveva manifestato la sua disponibilità, deducendo di avere diritto di precedenza rispetto ai supplenti non specializzati. L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza ed avverso tale nota l’istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. L’Istituto ha depositato una nota in cui rileva di aver accolto l’istanza di accesso rendendo disponibili i seguenti documenti: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale - decreto n. ….. del Lavoro …..USP - nomina classe di Savonaconcorso …..; - conferimento nomina USP classe di concorso ….. - Prot. ….. del ….., in data 9.1.2020, che ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇di seguito allegata. ▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune poi, che da tali documenti “si evince che la nomina per la n. ore relative al corso serale per adulti, classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche)….., è stata espletata dall'Ufficio Scolastico delle e non dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Nella seduta del ….. la Commissione rilevava preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savonarelazione alla documentazione ostesa dall’Amministrazione. Per il resto la Commissione, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savonapur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’artrilevava che a norma dell’art. 216, comma 2, della legge del d.p.r. n. 5.2.1992 n.194184/2006 “La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. Sulla base di tale disposizione, qualora un’istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l’istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi)questo caso, violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizioricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente a pronunciarsi. L’Istituto è stato pertanto invitato, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuffnorma dell’art. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 216, comma 2, della legge del d.p.r. n. 104/1992184/2006, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’arta trasmettere direttamente l’istanza di accesso del ricorrente all’Ufficio he ritiene competente, affinché quest’ultimo si potesse pronunciare sulla stessa. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussioneL’istante ha, in data 20.11.2020….. chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione; l’Istituto ha provveduto all’incombente istruttorio in data ….. e, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la qualesuccessivamente, sorprendentementel’istante ha fatto pervenire una nuova nota alla Commissione alla quale allega il riscontro ricevuto dall'Ufficio Scolastico delle ….., nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992ma insiste nel suo ricorso contro l’Istituto.
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FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale del Lavoro di Savona, Il Sig. ….. ha presentato in data 9.1.2020, che ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico 06/12/2016 all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Savona….. - richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: Atto di variazione di classamento n. /2013 - nel Classamento del 25/11/2013 protocollo n. ….. in atti dal 25/11/2013. Unità immobiliare sita in ….. via ….. n. ….. int. , ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” locata dal medesimo. Ha dedotto a fondamento della propria richiesta di Savonaaccesso la circostanza che non ha potuto procedere all’acquisto della predetta unità immobiliare di proprietà dell’Inps. Infatti essendo stato l’immobile dichiarato di pregio a seguito della revisione del classamento, è stato escluso dai benefici previsti dalla normativa nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito degli enti di previdenza (art. 3 comma 3 legge 23 novembre 2001 n. 401, valutazione al prezzo di mercato corrente diminuito del 30% per i singoli acquisti). L’Amministrazione resistente ha contestato negato l’accesso con provvedimento prot. n. ….. del 19 dicembre 2016, atteso che la revisione è stata comunicata alla proprietà, con nota del 10/12/2013, nel quale vengono indicate le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - motivazioni della revisione. Contro tale diniego, il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, ….. ha presentato ricorso in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli attitermini alla Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv8 febbraio u.s. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente l’amministrazione ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando fatto presente che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, 9 gennaio 2017 ha trasmesso all’accedente una nota dal momento seguente tenore contenente l'individuazione dei criteri adottati che hanno comportato la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, revisione del classamento dell'unità immobiliare interessata e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.segnatamente l’inserimento nella microzona ….. "….. …..:
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FATTO. Firmato DaIl sig. , premesso che: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso - in data 13/04/2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione da parte dell'Associazione “…..” per il Tribunale del Lavoro di SavonaProgetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI e in data 16/04/2015 ha iniziato, in qualità di volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto ….. della Casa Religiosa sita in ; - che il progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI è stato inserito tramite l'Associazione “ ” nel bando per la selezione di n. 2005 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015 nella Regione “…..” pubblicato su sito intranet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 14/11/2014; - in data 9.1.202005/08/2015, che senza alcun preavviso, ha assunto il n. 11/2020 RGricevuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DGSCS, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇lettera prot. N. ….. del 31/07/2015 relativamente all'interruzione del servizio, docente a seguito della cancellazione dell'Associazione “…..” dall'Albo Nazionale degli Enti di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche)Servizio Civile, giusto Decreto n. …../2015 datato 28/07/2015 del D.G.S.C.N., in servizio con sede qualità di titolarità volontario per le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16/04. al 06/08/2015; - in data 03/01/2016 ha presentato istanza, inviata via pec, all’Istituto “…..” per il rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite e della certificazione delle presenze presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194l’Istituto dal 16/04/2015 al 06/08/2015, in combinato disposto qualità di volontario per le attività di servizio nazionale – garanzia giovani; - formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza in data 11/02/2016 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 - ricorreva alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di quanto richiesto. - la Commissione per l’accesso si è pronunciata sul gravame il 28/04/2016 affermando quanto segue “Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Il ricorso nei confronti dell’Istituto ….. deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/90. In ogni caso la Scrivente rileva che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 16/01/2013, n. 13 “ In linea con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi)contesti formali, violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miurnon formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al CCNI comma 5”. Invita, conseguentemente, l’Istituto ….. a trasmettere la domanda d’accesso all’autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si possa pronunciare sulla mobilità stessa, dandone comunicazione all’interessato” - nonostante l’invito rivolto ai sensi dell’art. 6 DPR 2006 n. 184 all’autorità competente, nulla è stato rilasciato alla parte ricorrente, nonostante le reiterate richieste di rilascio del 6.3.2019“documento di validazione”; - in data 20/01/2017 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, essendovi disponibili posti vacanti assegnatiai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 – ha proposto nuovamente ricorso alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di quanto richiesto. L’AdIM s.r.l. con memoria del 20/02/2017 ha precisato che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in suo pregiudizioordine al progetto Educazione nei Quartieri • Garanzia Giovani 2014 da parte dell’Associazione ….., a docenti privi non dispone di precedenza, tra cui, alcuna documentazione e non è pertanto in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992rilasciare alcuna validazione.
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FATTO. Firmato Da: ▇▇Con ricorso pervenuto a questa Commissione il 6 febbraio 2017 il cittadino italiano ….. ha evidenziato, anche per conto della moglie ….. (cittadina albanese): - che il 3 febbraio 2015 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale aveva presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana; - che dal sito Internet del Lavoro di Savona, in data 9.1.2020, Ministero dell’Interno era stato possibile appurare che ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudiziol’istruttoria riguardante tale istanza, a docenti privi di precedenzacui era stato attribuito il numero …../C/….., risultava completata il 7 ottobre 2015 in virtù del parere emesso dal Ministero degli Affari Esteri; - che tuttavia, nonostante tre solleciti inviati dal ….. tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” il marzo e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina il settembre dello scorso anno e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per benché fosse spirato il termine biennale entro cui ex lege andava concluso il procedimento introdotto con la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇predetta istanza, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, Ministero dell’Interno non aveva ancora emesso il provvedimento di attribuzione della cittadinanza italiana in favore della …..; - che vana si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, rivelata anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 un’istanza con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia3 gennaio 2017, il Tribunale ….. aveva chiesto al Ministero dell’Interno di Savona ottenere “… copia dello stato corrente ed aggiornato della pratica … e di tutta la documentazione ad essa collegata …”, nonché di conoscere i “… termini di conclusione della pratica …” stessa, di cui era stata altresì sollecitata la positiva conclusione. Pertanto il ….. ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa domandato a questa Commissione di vagliare “… la legittimità del caso diniego/differimento opposto dall’Amministrazione …” e di specie, assumere “… ai sensi e quindi degli arttper gli effetti dell’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, 25 della legge n. 104/1992n° 241/90, … le conseguenti determinazioni”. Nessuna memoria difensiva è pervenuta dal Ministero dell’Interno.
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Sources: Accesso Agli Atti
FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Su ricorso depositato presso della società FIDIA S.r.l. il Tribunale del Lavoro Pretore di SavonaPavia pronunciò, in data 9.1.202027.2.1999, che ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente ingiunzione di posto comune pagamento a carico della società BANCHI MAISON S.r.l. per la classe somma di concorso A046 (scienze giuridico – economiche)L. 36.043.000. La ricorrente aveva allegato di aver dato esecuzione ad un incarico conferitole dalla BANCHI MAISON S.r.l., consistente nel porre in servizio essere tutte le pratiche utili e necessarie per farle ottenere dal MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO, e con sede l'intervento del MEDIOCREDITO CENTRALE, un finanziamento agevolato di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale L. 2.503.000.000 in base alla L. n. 394 del 1981, nel contesto di Savonaun programma di introduzione commerciale nei paesi dell'Est europeo. Aveva anche precisato che la mandante le aveva promesso un compenso pari al 2% dell'importo finanziato nel caso in cui le pratiche fossero andate a buon fine; che tale esito si era in concreto verificato, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” poichè il MINISTERO aveva in effetti stipulato con la BANCHI MAISON S.r.l. il contratto di Savona, ha contestato le operazioni finanziamento; che pertanto essa aveva maturato il complessivo credito di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal MiurL. 60.072.000, di cui al CCNI sulla mobilità le era stato pagato però in acconto solo l'importo di L. 24.028.800, residuando, così, il minor credito di L. 36.043.000, I.V.A. compresa. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la BANCHI MAISON S.r.l. con atto di citazione notificato il 20.4.1999. Si costituì in causa la FIDIA resistendo all'opposizione. Con sentenza n. 68/2003 pubblicata in data 14.2.2003 il Tribunale di Pavia, nel frattempo succeduto all'adito Pretore, ha respinto l'opposizione condannando l'opponente anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ritenendo infondate le due domande riconvenzionali proposte dalla BANCHI MAISON con l'atto di opposizione e inammissibile l'ulteriore domanda da essa svolta per la prima volta in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con la prima domanda l'opponente aveva chiesto l'annullamento, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., del 6.3.2019contratto intercorso con la FIDIA, essendovi disponibili posti vacanti assegnatisostenendo di essere rimasta vittima di raggiri dolosi. A tale riguardo aveva precisato che, pur essendo stato in effetti stipulato il contratto di finanziamento, in suo pregiudizioesso era stato previsto che la materiale erogazione delle somme finanziate avrebbe potuto avvenire solo se fosse stata prodotta, a docenti privi garanzia di precedenzaogni obbligo restitutorio, tra cuiuna fideiussione rilasciata da un istituto di credito gradito al MEDIOCREDITO CENTRALE; che pur dinanzi a tale condizione la BANCHI MAISON si era indotta a stipulare il contratto, promettendo alla FIDIA il pagamento del compenso e pagandole poi anche un acconto, solo per effetto dei raggiri posti in essere dal Sig. M.S., incaricato della FIDIA con cui essa aveva trattato, avendole costui assicurato che sarebbe stato facile ottenere la garanzia fideiussoria richiesta per la erogazione del finanziamento, mentre poi di fatto nè lui, nè la FIDIA avevano svolto alcuna concreta attività per consentirle l'ottenimento di tale garanzia, in particolarequesto modo impedendo anche la concreta erogazione del finanziamento. A detta dell'opponente, due posti essa non si sarebbe mai indotta a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” concludere il contratto se fosse mancata l'azione ingannatrice con la quale le era stato fatto credere di poter ottenere agevolmente la garanzia fideiussoria. Aveva pertanto chiesto, in via consequenziale, che il Giudice adito dichiarasse che nulla era dovuto alla FIDIA e l’I.S. Minutoli)che condannasse quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 12.409,43, un posto pari a L. 24.028.800, già versatale in acconto. Riguardo a S. Agata tale complessa domanda il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che l'incarico conferito dalla BANCHI MAISON alla FIDIA avesse natura mediatoria, e che per buon fine dell'affare, atto a far sorgere l'obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP pagamento della pattuita provvigione, dovesse intendersi l'approvazione - in effetti avvenuta - del finanziamento, per ottenere il quale la FIDIA aveva svolto la sua attività di Messina; intermediaria. Ha escluso invece che la necessità di fornire una garanzia fideiussoria per ottenere la concreta erogazione del finanziamento fosse condizione necessaria per il maturare del compenso mediatorio e che tale necessità fosse stata dalla FIDIA, o dal suo procacciatore d'affari M.S., rappresentata ingannevolmente al legale rappresentante della BANCHI MAISON, che del resto aveva sottoscritto il contratto di finanziamento pur consapevole che, alla luce della pattuizione in esso specificamente inserita, sarebbe stato necessario procurarsi una garanzia fideiussoria per ottenere le somme finanziate. Con la seconda domanda, proposta in via subordinata, l'opponente aveva chiesto che il Giudice adito dichiarasse che il comportamento ingannatorio del responsabile della FIDIA e dell'agente di quest'ultima, sig. M.S., aveva comunque indotto il legale rappresentante della BANCHI MAISON a pattuire il compenso di cui alla citata lettera d'incarico con le modalità e con le scadenze ivi descritte, piuttosto che con riferimento al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento, come invece gli era stato promesso verbalmente, e che conseguentemente dichiarasse, in relazione al danno così subito, che ex art. 1440 cod. civ., nulla avrebbe dovuto essere pagato alla FIDIA fino al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento. Anche tale domanda è stata ritenuta infondata dal Tribunale sulla base delle medesime considerazioni sopra illustrate. Con la terza domanda, proposta per la prima volta in ulteriore subordine nell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'opponente aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse che l'affare di cui alla ripetuta lettera d'incarico per la pratica di finanziamento agevolato non era stato condotto a buon fine e che pertanto nulla era dovuto alla FIDIA o, comunque, che le era dovuta una somma inferiore a quella pattuita in relazione all'opera prestata, con ogni conseguente provvedimento. Sul punto, come s'è detto, il Tribunale ha ritenuto che fosse stata tardivamente proposta una domanda nuova, e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento l'ha dichiarata inammissibile. Per la riforma di tale sentenza ha interposto gravame avanti a Messina questa Corte d'Appello la BANCHI MAISON (ora in veste di S.p.A.) con atto di citazione notificato in data 3.4.2003. Si è costituita in giudizio l'appellata società FIDIA resistendo al gravame. Così integrato il contraddittorio, negata poi all'appellante la sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza e provincia; essendo residente a Milazzoprecisate di seguito le conclusioni - conformemente agli atti introduttivi - nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, dove abita questa Corte ha infine trattenuto la causa in decisione all'udienza del 2.3.2004, concedendo alle parti - nei limiti temporali previsti dagli artt. 190 e dove è in cura352 cod. proc. civ. - i termini, per la patologia gravemente inabilitante (rispettivamente, di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico cinquanta e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di notereplica. Con sentenza 19.5-1.6.2004 la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue: "1) respinge l'appello confermando, per controdeduzione alla comparsa del Miurl'effetto, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella l'impugnata sentenza n. 68/2003 del Tribunale di Genova e del Tribunale di MessinaPavia, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato pubblicata in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.14.2.2003;
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Sources: Mandato O Mediazione
FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato presso il Tribunale del Lavoro di Savonain udienza. Segnatamente, in data 9.1.2020detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che ha assunto il n. 11/2020 RGchiedevano di allegare al verbale di udienza, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, docente di posto comune ragione per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di consenso al trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato o alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione costituzione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.
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Sources: Contratto
FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale Il sig. ….., conduttore dal 2007 di un immobile di proprietà del Lavoro Comune di Savona….., deduce di aver appreso nel 2016 di aver versato, al predetto Ente, canoni di locazione in eccesso ed a tal riguardo ha presentato formale istanza di accesso agli atti, datata 30 novembre 2016, richiedendo al Comune di ….. l’ostensione di numerosa documentazione - indicata per punti da 1 a 34. L' amministrazione adita con provvedimento del 14 dicembre 2016 consentiva un accesso parziale escludendo alcuni documenti ed in particolare quelli contraddistinti con i numeri 8 – 9 – 11 - 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 26 - 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34. Motivava tale parziale diniego con la circostanza che, in data 9.1.2020ordine ai predetti documenti, che l’istanza di accesso fosse volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, atteggiandosi a controllo ispettivo. Avverso tale provvedimento il sig. ha assunto adito la Commissione, con ricorso del 13 gennaio 2017, affinché riesaminasse il n. 11/2020 RGcaso e, valutata la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇legittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, docente di posto comune ai sensi e per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’artgli effetti dell’art. 21, comma 2, 25 della legge n. 5.2.1992 n.194241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente la quale ha fornito chiarimenti in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenzaordine allo svolgersi dei fatti puntualizzando, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992l’altro, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte con sentenza …../… del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, 23 aprile 2015 il Tribunale di Savona a ha rigettato dichiarato risolto per inadempimento il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente contratto di locazione intercorrente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di speciesig. ….., e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992ribadendo altresì le argomentazioni dedotte nel provvedimento opposto.
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Sources: Accesso Agli Atti
FATTO. Firmato Da: Con ricorso all’ABF del 06.10.2015 il ricorrente ha affermato quanto segue. In data 31.03.2015, richiedeva alla parte resistente, con la quale aveva in essere un rapporto di conto corrente e di mutuo, chiarimenti in ordine alla perdurante segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischi, connessa ad un suo pregresso obbligo fideiussorio, nonché circa la prova dell’avvenuta sua messa in mora. Ottenuta la documentazione in merito, con lettera del 21.05.2015, sollecitava la cancellazione della suddetta segnalazione, risultando non più tenuto alla garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., posto che l’intermediario, comunicata nel luglio 2011 al debitore garantito la revoca del prestito, con contestuale intimazione di pagamento delle somme dovute, non aveva “nei 36 mesi successivi intrapreso ovvero continuato con diligenza alcuna attività di recupero del credito nei confronti del debitore principale”. Invitato dalla parte resistente a contattare il soggetto incaricato del recupero, non riceveva adeguati riscontri; rivoltosi nuovamente alla parte resistente, non otteneva ulteriori chiarimenti. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede al ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 che, accertata la decadenza di ogni suo obbligo fideiussorio ex art. 1957 c.c., provveda alla cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi. Con ricorso depositato presso il Tribunale del Lavoro di Savonale proprie controdeduzioni, in data 9.1.2020, che l’intermediario resistente ha assunto il n. 11/2020 RG, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, docente di posto comune per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in precisato quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli attisegue. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇22.01.2010, il qualericorrente si era costituito fideiussore a favore di una società fino all’importo di € 65.000. Inviato il 05.05.2011 un sollecito al debitore garantito in ragione del mancato pagamento di quanto dallo stesso dovuto, a difesa dell’Amministrazione Scolasticaseguito del perdurare dell’inadempimento, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni con raccomandata del 23.06.2011 comunicava di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno ritenere risolto il contratto di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020finanziamento. In vista della citata prima udienza di discussionedata 28.07.2011 intimava sia alla società, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020debitore principale, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solosia al ricorrente, in via generalequalità di fideiussore, dall’art. 21di pagare quanto dovuto, comma 2, della legge n. 104/1992, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, informando il garante che, in ogni casocaso di inadempimento, incontra solo avrebbe proceduto alla segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi, in ottemperanza alla normativa sulla vigilanza bancaria. Perdurando l’insolvenza, il limite 09.09.2011 conferiva ad un terzo l’incarico per il recupero giudiziale dei crediti. Relativamente alle contestazioni del ricorrente, richiama l’art. 4 del contratto di prove concrete da parte fideiussione circa l’obbligo del datore fideiussore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore, anche richiedendo alla banca comunicazioni in ordine a pregiudizi all’entità dell’esposizione debitoria; quanto al riferimento all’art. 1957 c.c. ne contesta l’applicabilità, affermando di ordine economico e aver operato con continuativa diligenza nel tentativo di servizio)recuperare l’importo dovuto dal debitore principale; sottolinea, ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994inoltre, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuolail ricorrente risulta ancora obbligato nei suoi confronti, che ha natura assoluta non avendo riscosso quanto a lui dovuto e che non incontra limitipermanendo quindi la posizione debitoria in gestione alla società di recupero crediti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo di ribadire e precisare, in contraddittorio con gli assunti del MiurTutto ciò premesso, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella parte resistente chiede al Collegio il rigetto del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992.
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Sources: Not Specified
FATTO. Firmato Da: Per la fornitura del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale nel periodo marzo 2014 - 30 giugno 2016 il Comune di Bologna aderiva alla Convenzione stipulata da Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ con il RTI MegASP S.r.l. (mandataria)/GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A. (mandante), impegnando la spesa complessiva di € 13.950.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 224849/2016 del 30 giugno 2016 veniva autorizzato il rinnovo dell’affidamento dei servizi di gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada forniti in convenzione dal suddetto RTI dal 1 luglio al 31 dicembre 2016, impegnando la spesa complessiva di € 4.000.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 429098/2016 del 27 dicembre 2016 veniva disposto un ulteriore rinnovo fino al 31 dicembre 2017, impegnando la spesa complessiva di € 7.000.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 433676/2017, esecutiva dal 14.12.2017 veniva integrato l’impegno 0317001615 di euro 1.970.000,00 e contestualmente veniva disposto l’affidamento dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada al RTI MegASP S.r.l./GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 456890/2017 del 19 dicembre 2017 veniva autorizzato il rinnovo dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada fino al 31 marzo 2018 al sopra citato RTI impegnando la spesa complessiva di € 2.500.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n.102672/2018 del 13 marzo 2018 veniva autorizzato il rinnovo fino al 30 settembre 2018 dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada allo stesso RTI impegnando la spesa complessiva di euro 5.000.000,00. Medio tempore, il 20 dicembre 2016 era stato pubblicato sul portale di Intercent-ER il Bando di gara per i servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale, suddivisa in due lotti, il cui Lotto 1 aveva ad oggetto la gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali. La gara Intercent-ER veniva aggiudicata alla Sapidata S.p.A. con determina n. 279 del 21.9.2017. L’aggiudicazione è stata oggetto di ricorso giurisdizionale presso il Tar ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da, il quale rigettava il ricorso con sentenza n. 517/2018 del 20.6.2018. La sentenza del Tar veniva appellata dinnanzi al Consiglio di Stato con udienza fissata al 7 febbraio 2019, per cui Intercent-ER comunicava sul proprio sito che non sarebbe stato possibile procedere alla stipula della convenzione prima del mese di marzo 2019. Sul sito di Inrercent-ER risultava pubblicato infatti il seguente avviso: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale del Lavoro di Savona«si comunica che la ditta MEGASP, in data 9.1.2020, che ha assunto il n. 11/2020 RG, dopo la prof.ssa ▇▇▇▇▇ sentenza emessa dal T.A.R. per l’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇- Romagna che respingeva il ricorso presentato dalla stessa, docente è ricorsa in appello al Consiglio di posto comune Stato. All’udienza del Consiglio di Stato l’appellante (MEGASP) ha rinunciato al cautelare, con fissazione del merito al 7 febbraio 2019. Pertanto non sarà possibile procedere alla stipula della Convenzione prima del mese di marzo». Il Comune di Bologna, ritenendo necessario garantire la continuità del servizio di postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada, e ritenendo che la stipula della convenzione Intercent-ER non poteva essere ragionevolmente attesa prima della primavera 2019, stimando i tempi tecnici di adesione alla stessa a tutto il 30.6.2019, in data 14 settembre 2018 richiedeva all’aggiudicataria della gara Intercent-ER Sapidata S.p.A. un’offerta per la classe fornitura del servizio di concorso A046 (scienze giuridico – economiche)cui trattasi. In data 18 settembre 2018 Sapidata S.p.A. presentava la propria offerta. I prezzi offerti da Sapidata, analoghi a quelli indicati nella gara Intercent-ER venivano ritenuti congrui dal Comune di Bologna in quanto più bassi di quelli praticati dal precedente fornitore. Pertanto, con determinazione dirigenziale dell’Area Sicurezza Urbana Integrata P.G. n. 388808/2018 del 28.9.2018 il Comune affidava alla Sapidata S.p.A. la fornitura del servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale postalizzazione degli atti relativi a violazioni al codice della strada e comunque correlati a sanzioni amministrative di Savonapertinenza della Polizia Municipale di Bologna, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savonafino al 30 giugno 2019, ha contestato le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’art. 21, ai sensi del comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194lettera c) dell’art. 63 del d. lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice per un importo complessivo di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur€ 6.900.000,00, di cui al CCNI sulla mobilità € 73.260,00 per Iva. Con provvedimento del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, 1° ottobre 2018 veniva effettuata la consegna anticipata del servizio. L’affidamento del servizio di postalizzazione degli atti relativi a docenti privi violazioni del codice della strada e sanzioni amministrative a Sapidata S.p.A. avvenuto con d.d. n. 388808/2018 è stato effettuato dal Comune di precedenza, tra cui, in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuffBologna ai sensi dell’art. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando che la precedenza opererebbe solo all’interno di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020, la ricorrente ha contestato gli assunti del Miur, contenuti nella memoria di costituzione, rilevando che il suo diritto di precedenza, per il caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento che la sua domanda di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, 63 comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In base a tale norma, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della legge n. 104/1992procedura, della sussistenza dei relativi presupposti «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». Sia l’Autorità che la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di pronunciarsi sul presupposto dell’estrema urgenza, che legittima l’affidamento tramite procedura negoziata senza bando, anche con riferimento alla previgente disciplina dell’art. 57 comma 2 lett. c) del d.lgs. 163/2006, di contenuto pressoché identico a quello dell’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/20161. E’ stato quindi precisato che l’urgenza prevista dalla norma deve essere qualificata, connotata cioè da speciali caratteristiche, che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’artla rendano compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica. 331 Cfr. Ex multis Cons. St., comma 5sez. V, che6 maggio 2015 n. 2272; sez. V, 28 luglio 2014 n. 3997; Delibere Anac n. 30 del 9.3.2011; Parere sulla Normativa del 13.3.2013 - rif. AG28/12 . In particolare, lo stato di necessità deve essere caratterizzato da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, corrispondenti a situazioni eccezionali e contingenti. Inoltre, l’urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all’amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità. E’ stato chiarito, inoltre, che la procedura in parola costituisce una deroga al principio cardine dell’evidenza pubblica, che guida la materia degli appalti e che pertanto i casi in cui essa è prevista dal legislatore sono da ritenersi tassativi e da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione motivare espressamente ed in modo rigoroso la sussistenza dei presupposti giustificativi. Anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’estrema urgenza, non è comunque consentito l’affidamento diretto. Infatti, in ogni casobase al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, incontra solo il limite applicabile a tutti i casi di prove concrete utilizzo della procedura negoziata senza bando, «le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da parte consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del datore possesso dei requisiti di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi partecipazione previsti per l'affidamento di ordine economico e contratti di servizio)uguale importo mediante procedura aperta, maristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione». Va ricordato, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994inoltre, che costituisce una norma speciale per con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, i trasferimenti servizi postali fanno parte dei servizi specifici di cui agli art. 140 e seguenti ed Allegato IX del personale docente della scuolaCodice, che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, è stata fissata apposita udienza di discussione al 29.10.2020, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, che sono state depositate il 19.10.2020, e con le relativamente ai quali la ricorrente ha avuto modo soglia di ribadire rilevanza comunitaria è fissata in € 750.000,00 (art. 35 comma 1 lett. d e precisare, in contraddittorio con gli assunti Allegato IX del Miur, la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli arttd.lgs. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione per l’udienza del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa è stata discussa e, ulteriormente, rinviata all’udienza del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, e quindi degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/199250/2016).
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FATTO. Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 Con ricorso depositato presso il Tribunale del Lavoro di SavonaIn data 02.09.2009, l’intermediario resistente, in data 9.1.2020qualità di mandatario di altro intermediario, che ha assunto il n. 11/2020 RGconcedeva alla ricorrente un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per l’importo nominale di Euro 30.000,00, rimborsabile in 120 rate mensili di Euro 250,00 ciascuna. All’inizio del 2012, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la prof.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ricorrente provvedeva all’estinzione anticipata del prestito dopo il pagamento delle prime 29 rate. Nel reclamo del 9.03.2012 e nel successivo ricorso all’ABF del 22.05.2012, docente la ricorrente contesta il conteggio estintivo predisposto dalla convenuta, affermandone il contrasto con l’art. 125 sexies T.U.B. “che stabilisce che il costo del credito per il consumatore sia ridotto di posto comune un ammontare pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio con sede di titolarità presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all’Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona, ha contestato vita residua del contratto non trovando applicazione perché nulla la clausola secondo cui le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020 per essere stato leso - commissioni non essendo stata accolta la sua domanda di trasferimento - il suo diritto soggettivo di precedenza previsto dall’artsono rimborsabili”. 21, comma 2, della legge n. 5.2.1992 n.194, in combinato disposto con l’art.601 del D.Lgs n. 297/1994 (in quanto portatrice di handicap per invalidità oltre i due terzi), violato dalla contestata illegittima disciplina contrattuale sui trasferimenti applicata dal Miur, di cui al CCNI sulla mobilità del 6.3.2019, essendovi disponibili posti vacanti assegnati, in suo pregiudizio, a docenti privi di precedenza, tra cui, Più in particolare, due posti a Messina (presso l’ITTL “▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e l’I.S. Minutoli), un posto in a S. Agata di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (presso l’ITI Torricelli) ed un posto sull’ambito provinciale dell’USP di Messina; e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia; essendo residente a Milazzo, dove abita e dove è in cura, per la patologia gravemente inabilitante (di cui alle certificazioni attestanti il grado di invalidità superiore a due terzi, prodotte agli atti), da cui è affetta, costituta da “pleuropericardite cronica recidivante ed insuff. cardiaca classe II/III nyha in soggetto con pregressa polmonite interstiziale e pregresso k-mammella sx”, come attestata dalla certificazione medica prodotta agli atti. In data 28.2.2020, si è costituito il Miur con una memoria del funzionario dell’USP di Savona, avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale, a difesa dell’Amministrazione Scolastica, si è solo riportato alla contestata contrattazione collettiva sulla mobilità e, quindi, alla distinzioni in tre fasi delle operazioni di trasferimento, comunale, provinciale ed interprovinciale, e quindi rilevando precisato che la precedenza opererebbe lettera di reclamo “non ha avuto risposta soddisfacente … se non con riferimento al solo all’interno rimborso di ciascuna fase, senza nulla rilevare ulteriormente nemmeno €250” della rata di dicembre 2011 considerata insoluta in ordine agli effetti concreti per sé pregiudizievoli sede di conteggio estintivo del trasferimento interprovinciale da Savona a Messina. La prima udienza di discussione, fissata per la data del 19.3.2020, a causa dell’emergenza da ▇▇▇▇▇ – 19, è stata rinviata d’ufficio all’11.6.2020; e, quindi, sempre a causa della citata situazione emergenziale, ulteriormente rinviata d’ufficio al 18.9.2020 e ancora al 21.9.2020. In vista della citata prima udienza di discussione, con preverbale relativo all’udienza del 21.9.2020prestito, la ricorrente ha contestato gli assunti contesta integralmente la commissione dell’Agente, riferendo di non aver sottoscritto alcun contratto per il conferimento di tale incarico ed affermando che tale contratto dovrebbe rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 11 del MiurProvvedimento UIC del 29.04.2005. In definitiva, contenuti nella memoria la ricorrente chiede il rimborso delle commissioni non maturate e della commissione “Mediatore Creditizio” per un totale di costituzioneEuro 5.276,58, rilevando oltre Euro 142,56 per spese di istruttoria, o comunque il rimborso delle somme “veriori accertande”. Nelle controdeduzioni, eccepita in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, avendo contratto il finanziamento oggetto della presente controversia in qualità di mandataria (con rappresentanza) di banca terza, l’intermediario: - contesta l’applicabilità dell’art. 125 sexies T.U.B., affermando invece l’operatività delle previsioni di cui ai previgenti artt. 125 T.U.B. e 3 D.M. 8 luglio 1992 in forza dell’art. 30 della Direttiva 2008/48/CE ed osserva che la quantificazione dell’importo da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito deve essere determinata sulla scorta del comma 2 del menzionato art. 3 “volendo partire dal presupposto che il suo diritto contratto in questione non dettagli l’importo degli oneri ricorrenti nel tempo”; - afferma che la somma richiesta alla ricorrente “a titolo di precedenzaestinzione anticipata porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell’allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992”, osservando che “nelle definizioni del DM 8 luglio 1992 per il «rata di rimborso» s’intende ogni pagamento a carico del consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere connesso all’utilizzo del credito”; - dichiara di essersi uniformato, nella predisposizione del conteggio estintivo, anche al Comunicato della Banca d’Italia del 10.11.2009 provvedendo ad “un ulteriore, sebbene non dovuto, «rimborso oneri gestionali» pari ad Euro 400,40”; - precisa al riguardo che, “[c]ontrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con riferimento alla presunta «mancanza di trasparenza» circa gli oneri maturati e non maturati in caso di specie, doveva ritenersi prevalente rispetto alla normativa, dal momento anticipata estinzione … il contratto di prestito è invece estremamente chiaro nell’esposizione degli oneri e costi non rimborsabili in caso di anticipata estinzione sia nell’art. 1 che la sua domanda nel documento di mobilità interprovinciale era fondata, su fonti di legge, sintesi” e quindi, su fonti gerarchicamente, superiori, costituite non solo, in via generale, dall’art. 21, comma 2, della legge n. 104/1992, prosegue evidenziando che non incontra limiti nei trasferimenti (diversamente dall’art. 33, comma 5, che, in ogni caso, incontra solo il limite di prove concrete da parte del datore di lavoro Firmato Da: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48bf8b3472f167ff09d68127a1312787 in ordine a pregiudizi di ordine economico e di servizio), ma, in ogni caso, in via particolare, dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994, che costituisce una norma speciale per i trasferimenti del personale docente della scuola, l’“unica voce che ha natura assoluta e che non incontra limiti. Su richiesta della ricorrente di esame, quindi, nel tempo è indicata al punto 1.1 b) del contratto” ed è stata fissata apposita udienza “correttamente” restituita pro quota, mentre per le “altre voci di discussione al 29.10.2020costo il contratto è estremamente chiaro nello specificare che trattasi di oneri non ricorrenti e dunque non rimborsabili in caso di anticipata estinzione del prestito”; - con riferimento alle commissioni applicate per l’attività di mediazione, con concessione di un termine per il deposito di note, per controdeduzione alla comparsa del Miur, l’intermediario rileva che sono state depositate il 19.10.2020, e con le quali la ricorrente ha avuto modo “si è rivolta discrezionalmente all’Agenzia … e … [ha] accettato i costi relativi … sottoscrivendo i seguenti documenti attestanti tali costi: il contratto (pagina n. 3), il documento di ribadire e precisaresintesi, in contraddittorio con gli assunti del Miur, il riepilogo delle condizioni economiche (inviato … anche all’agente)”; - sul punto osserva ancora che il Provvedimento dell’UIC richiamato dalla ricorrente non si applica nel caso di specie poiché la questione di diritto, peraltro, confortata dalla prevalente giurisprudenza favorevole, anche citata ed allegata, tra cui quella del Tribunale di Genova e del Tribunale di Messina, che appare la più coerente con il contenuto degli artt. 21, comma 2, della legge 104/1992, e ▇▇▇, e 601 del D.Lgs n.297/1994. La causa è stata, quindi, rinviata società intervenuta per la discussione stipula del prestito è agente in attività finanziaria; - per l’udienza quanto concerne il premio assicurativo, riferisce che: i) il contratto per la copertura del 29.10.2020, con termine alle parti per produrre note gg 10 prima dell’udienza. La causa rischio impiego è stata discussa stato perfezionato direttamente tra la ricorrente e la compagnia assicuratrice e, ulteriormentepertanto, rinviata all’udienza l’istante “deve rivolgersi direttamente a … [quest’ultima] al fine di ottenere il rimborso”; ii) l’assicurazione per la copertura del 23.11.2020, poi anticipata al 20.11.2020, rischio morte conserva efficacia in vista della quale la ricorrente ha depositato in data 18.11.2020 apposito preverbale con allegate altre due sentenze favorevoli. Quindi, all’esito della discussione, in data 20.11.2020, è stata depositata la sentenza n. 11/2020 con la quale, sorprendentemente, nonostante il favore della pacifica giurisprudenza in materia, il Tribunale di Savona ha rigettato il ricorso, richiamando una giurisprudenza minoritaria non coerente con il chiaro contenuto letterale della normativa del caso di specie, estinzione anticipata del prestito e quindi “la contraenza di essa verrà automaticamente trasferita all’assicurato … che potrà designare un nuovo beneficiario; in mancanza di tale designazione la polizza andrà a beneficio degli artt. 601 del D.Lgs n. 297/1994 e 21, comma 2, della legge n. 104/1992eredi”.
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Sources: Financing Agreement