Effetti cambiari Clausole campione
Effetti cambiari. 1. Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debito- re cambiario un avviso con l’invito a recarsi presso i propri sportelli per l’accettazione o per il pagamen- to e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, anche se non firmata.
Effetti cambiari. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell' azione cambiaria.
b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze
d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.
