Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità Clausole campione

Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità. 1. In relazione all’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie , finanziarie e societarie – ADR”, iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, le Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero di Giustizia.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità. Condizioni Generali i-Move, Informativa Privacy e Codice deontologico (FNMIC111) - Ver. 02/2019 - Pagina 4 di 7 Copia idonea alla stipula La Banca informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto, l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto la Banca e il Cliente sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell’obbligo sancito dall'art 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D.Lgs. n. 28/2010 ed Iscritto nel Registro del Ministero dì Giustizia. La scelta dell'Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti. È fatta in ogni caso salva la facoltà, per il solo Cliente che rivesta la qualità di Cliente, di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario di cui all’art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità. La ‹‹Banca›› informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto la ‹‹Banca›› e il Cliente sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D. Lgs. n. 28/2010 ed iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell’Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.