Comunicazioni periodiche alla clientela Clausole campione

Comunicazioni periodiche alla clientela. Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatari. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel modulo di Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).
Comunicazioni periodiche alla clientela. Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all’anno il Concedente invia all’Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 del TUB. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta la comunicazione si intenderà approvata trascorsa sessanta giorni dal ricevimento. L’Utilizzatore ha diritto di ottenere dal Concedente in qualunque momento del rapporto senza spese il rendiconto relativo alla locazione finanziaria. L'Utilizzatore, i suoi aventi causa a qualunque titolo hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il Concedente trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 giorni ed addebiterà all’utilizzatore il costo della produzione di tale documentazione che verrà comunicato al richiedente al momento della richiesta.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione.
Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore. Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza. Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo ch...
Comunicazioni periodiche alla clientela. La ‹‹Banca››, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, invia a mezzo posta ordinaria una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione in merito allo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, la comunicazione si intenderà approvata decorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il Cliente ha il diritto di ottenere dalla ‹‹Banca›› in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, il rendiconto e documento di sintesi delle condizioni economiche, comprendenti:
Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, invia a mezzo posta ordinaria una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione, in merito allo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, la comunicazione si intenderà approvata decorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il Cliente ha diritto di ottenere dalla Banca in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, il rendiconto e documento di sintesi delle condizioni economiche, comprendenti:
Comunicazioni periodiche alla clientela. 14.1 Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate a mezzo lettera gratuitamente al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel SECCI per l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. L’estratto conto e il Documento di Sintesi aggiornati vengono trasmessi dalla Banca al termine del Contratto ed in ogni caso almeno una volta all’anno.
Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. La Banca invia al Cliente le comunicazioni periodiche previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), ossia il documento di sintesi delle condizioni economiche e l’estratto conto, secondo la periodicità prevista dal Foglio Informativo allegato al Contratto. Il documento di sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
Comunicazioni periodiche alla clientela. Copia idonea alla stipula Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all’anno il Concedente invia all’Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 del TUB. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta la comunicazione si intenderà approvata trascorsa sessanta giorni dal ricevimento. L’Utilizzatore ha diritto di ottenere dal Concedente in qualunque momento del rapporto senza spese il rendiconto relativo alla locazione finanziaria. Condizioni Generali Leasing Peugeot B2B (FNMIC209) - Ver. 06/2018 - Pagina 5 di 5 L'Utilizzatore, i suoi aventi causa a qualunque titolo hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. ll Concedente trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 giorni ed addebiterà all’utilizzatore il costo della produzione di tale documentazione che verrà comunicato al richiedente al momento della richiesta.