Estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento Clausole campione

Estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento. Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Finanziamento. In tal caso, all’Aderente, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento fino alla scadenza dell’assicurazione). Essa è calcolata sia per il premio puro che per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l’importo del Premio Unico Complessivo – al netto di eventuali imposte - per un rapporto avente: - al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della stessa; - al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione.
Estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento. In tal caso l’assicurazione si risolve a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Finanziamento. All’Aderente viene restituita la parte di premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto ma già versati dall’Aderente e considerando eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.
Estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento. Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente, cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del Contratto di Finanziamento. All’Aderente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, e considerando eventuali precedenti estinzioni parziali, relativa al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento fino alla Scadenza dell’assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro in funzione dei mesi e frazione di mese mancanti alla Scadenza della Copertura nonché del Capitale Assicurato residuo; per i costi in proporzione ai mesi e frazione di mese mancanti alla Scadenza della Copertura. Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
Estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento. In caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento, trasferimento o accollo (non successiva alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente), le coperture assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale del Finanziamento. La Compagnia restituirà all’Aderente, entro 30 giorni dalla data di estinzione, la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte e del costo di emissione, calcolata sulla base della formula di seguito indicata: PPU = PPU1 (1-Cap_est/DR) CI = CI1 (1-Cap_est/DR) H = H1 (1-Cap_est/DR)
Estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento. Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente, cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del Contratto di Finanziamento. All’Aderente/Assicurato, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, e considerando eventuali precedenti estinzioni parziali, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento fino alla scadenza dell’assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro in funzione dei mesi e frazione di mese mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione ai mesi e frazione di mese mancanti alla scadenza della copertura. Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Metodo relativo alla copertura per Decesso (garanzia fornita da Xxxxxxxxxx): L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione e dei capitali assicurati in tale periodo, verrà ottenuto come somma di due componenti: - Componente A, riferita alla restituzione di quota parte dei costi gravanti sulla quota di Premio Unico relativo alla garanzia vita; - Componente B, riferita alla restituzione di quota parte del premio puro relativo alla garanzia vita (definito come la differenza tra il Premio Unico relativo alla garanzia vita, al netto di eventuali imposte, e i costi gravanti sullo stesso). Tale componente è ottenuta moltiplicando l’importo dei costi gravanti sulla quota di Premio Unico relativo alla garanzie vita per un rapporto avente: - al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della stessa; - al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione. Tale componente è ottenuta sottraendo al premio puro relativo alla garanzia vita – come sopra definito - compreso nel Premio Unico relativo alla garanzia vita effettivamente pagato dall’Aderente, il premio puro compreso nel Premio Unico relativo alla garanzia vita che l’Aderente avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell’assicurazione coincidente con il tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di anticipata estinzione dell’assicurazione stessa, ferme restando tutte le alt...
Estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento. Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Finanziamento. In tal caso, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento fino alla scadenza dell’assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.