Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento Clausole campione

Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento. L’importo che la Compagnia restituisce all’Assicurato è composto dalla somma di due componenti: quella relativa al premio puro (*) e quella relativa ai costi gravanti sul premio di riferimento. L’importo del premio puro (*) da rimborsare è funzione della parte di premio unico riferita all’importo versato per l’estinzione parziale del contratto di finanziamento, del tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento e del periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. (*) Il premio puro è riferito all’importo versato per l’estinzione parziale. La Compagnia provvede anche alla restituzione della parte dei costi riferiti all’importo di premio di cui sopra. L’importo da restituire si determina:
Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo nella misura corrispondente alla quota estinta. La Compagnia provvederà, entro 30 giorni dalla data di estinzione, alla restituzione all’Aderente della quota parte di premio in proporzione alla quota di debito estinto anticipatamente, al netto delle imposte e del costo di emissione, sulla base della seguente formula: Rimborso del premio = �𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅 + 𝐻 × 𝑁−𝐾� × 𝐶𝑎𝑝_𝑒𝑠𝑡 𝑁 𝐶𝐼 𝑁 𝐷𝑅 PPU = PPU1 (1-Cap_est/DR) CI = CI1 (1-Cap_est/DR) H = H1 (1-Cap_est/DR)
Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento. L’assicurazione resta attiva con riduzione del capitale assicurato e viene restituita all’Aderente parte del premio pagato e non goduto. Ogni eventuale restituzione verrà effettuata a favore dell’Aderente entro 30 giorni dalla data in cui quest’ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopra citati.
Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento. Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, ferma restando la piena vigenza e l’operatività del presente contratto, le somme assicurate saranno corrispondentemente ridotte. In tale caso, il Capitale Assicurato verrà adeguato a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento. L’importo che verrà restituito all’Aderente per la parte di Premio Unico pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 6.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione delle somme assicurate. Nello specifico l’importo da restituire sarà determinato moltiplicando l’importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 6.1 per un rapporto avente: - Al numeratore, l’importo di capitale parzialmente estinto relativo al Contratto di Finanziamento - Al denominatore il capitale residuo oggetto del Contratto di Finanziamento prima dell’estinzione anticipata parziale Decorrenza dell’assicurazione 16/09/2019 Scadenza dell’assicurazione 16/01/2025 Durata dell’Assicurazione 64 mesi Garanzie prescelte (Lavoratori Dipendenti Pubblici e/o Non Lavoratori) Decesso, Invalidità Totale Permanente, ricovero Capitale Assicurato Iniziale € 16.176,34 Capitale Assicurato alla Scadenza € 302,07 Garanzia vita Garanzie danni Premio Unico netto imposte € 579,21 € 289,88 Xxxxx gravanti sul Premio Unico € 359,11 € 159,44 Data estinzione anticipata parziale 26/10/2022 Capitale parzialmente estinto relativo al finanziamento € 2.500,00 Capitale residuo del finanziamento prima dell’estinzione parziale € 7.563,88 Garanzia vita Xxxxxxxx danni Componente premio puro € 14,19 € 12,05 Componente costi € 49,51 € 21,96 6.4 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente, l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - La Copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento; - Con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente, verrà restituita la parte di Prem...
Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo nella misura corrispondente alla quota estinta e ricalcolerà il premio che verrà addebitato all’Aderente/Assicurato a partire dalla prima ricorrenza successiva alla data di estinzione parziale. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Compagnia provvederà a restituire l’eventuale premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del costo di emissione, sulla base della seguente formula: Rimborso del premio = �𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅𝐾 + 𝐻 × 𝑁−𝐾� × 𝐶𝑎𝑝_𝑒𝑠𝑡 𝑁 𝐶𝐼 𝑁 𝐷𝑅
Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento. Nei casi di estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento e previa specifica comunicazione scritta inviata dalla Banca, o in subordine dall’Assicurato, alla Società, è prevista l’estinzione anticipata parziale della copertura assicurativa. A fronte della comunicazione, la Società provvederà al rimborso della parte di premio corrispondente al periodo di copertura assicurativa non goduta, corrispondente al rimborso previsto in caso di estinzione anticipata totale moltiplicato per il rapporto tra l’importo rimborsato anticipatamente e il debito residuo alla data del rimborso parziale. In caso di rimborso parziale del premio, la Società comunicherà all’Assicurato il nuovo piano di ammortamento assicurato. In caso di sinistro successivo ad un rimborso parziale del premio, la prestazione assicurata sarà quindi determinata sulla base del nuovo piano di ammortamento comunicato. Premio netto della copertura per Decesso = 1000 Euro Premio netto della copertura per Invalidità Totale Permanente da infortunio = 500 Euro Costi applicati sul premio netto della copertura per Decesso = 57% x 1000 = 570 Euro Costi applicati sul premio netto della copertura per Invalidità Totale Permanente da infortunio = 57% x 500 = 285 Euro Capitale assicurato iniziale = 10.000,00 Euro Capitale assicurato ultimo = 7.500,00 Euro Durata del contratto = (5 anni ) = 5 x 360 = 1800 giorni Durata residua alla data di estinzione parziale del finanziamento = ( 2 anni) = 2 x 360 = 720 giorni Rapporto tra l’importo rimborsato anticipatamente e il debito residuo alla data del rimborso = 20% Conseguentemente, sulla base di queste ipotesi, - il Premio rimborsato in caso di estinzione anticipata è pari a: 20% x { (570 + 285) x 720/1800 + ((1000 – 570)+(500 – 285)) x 720/1800 x 7500/10000 }= 20% x 535,50 = 107,10. - Il Capitale assicurato ultimo ricalcolato è pari a: (1 – 20%) x 7.500,00 Euro = 6.000,00 Euro.

Related to Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.