Fattori E Criteri Di Esecuzione Clausole campione

Fattori E Criteri Di Esecuzione. I principali fattori presi in considerazione dalla Banca al fine di definire la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini sono: • corrispettivo totale, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all’esecuzione sostenuti dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine; • rapidità di esecuzione; • probabilità di esecuzione; • probabilità di regolamento; • dimensione dell’ordine; • natura dell'ordine; • altri fattori rilevanti per l’esecuzione dell’ordine. La Banca si riserva, tuttavia, di ritenere prevalenti altri fattori oltre a quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al cliente, all’ordine, allo strumento finanziario e/o alla sede di esecuzione. Nella definizione dei suddetti fattori considerati la Banca assume che l'interesse primario del cliente sia quello di conseguire il miglior prezzo possibile per il suo ordine, prendendo in considerazione tutti i costi che gravano sulla transazione. Inoltre, si assume che sia interesse del cliente non subire a suo svantaggio la variazione dei prezzi di mercato, pertanto il mercato viene prescelto anche in funzione della probabilità di eseguire totalmente l'ordine in un periodo di tempo breve. Al fine di stabilire l’importanza relativa di questi fattori, la Banca tiene conto dei seguenti criteri: • le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione; • le caratteristiche dell’ordine del cliente; • le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine; • le caratteristiche delle sedi di esecuzioni alle quali l’ordine può essere diretto. Sulla base dei criteri e dei fattori sopra indicati la Banca ha individuato una propria strategia di esecuzione degli ordini che, per ciascuna categoria di strumento finanziario trattato in più sedi di esecuzione concorrenti, consente di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti. La Banca seleziona le sedi di esecuzione (trading venues) nell’ambito dei market maker (anche definiti come internalizzatori non sistematici) che danno maggiori garanzie nel processo di applicazione del principio di Best Execution secondo i fattori menzionati nel paragrafo 4. Nella selezione dei market maker la Banca terrà conto: • del numero di ordini accettati rispetto al numero totale di ordini ricevuti; • del numero totale di ordini ricevuti in termini assoluti; • dello spread medio denaro/lette...
Fattori E Criteri Di Esecuzione 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).