Erogazione Clausole campione

Erogazione. Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’AEEG. Per le Amministrazioni dotate di misuratore “monorario” verrà considerata un’unica fascia di riferimento (F0). Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica), ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.ii. Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i., qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amm...
Erogazione. L’erogazione è effettuata in unica soluzione, con data predeterminata, di norma il trentesimo giorno successivo alla data di stipula, subordinatamente alla costituzione della garanzia reale. Si precisa che qualora l’Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal finanziamento in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuerà l’erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l’Ente potrà attingere esclusivamente per realizzare l’investimento finanziato.
Erogazione. 1. L’erogazione della formazione di base, trasversale e specialistica dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da rendere efficace l'intervento formativo erogato.
Erogazione. L'erogazione del prestito si intende subordinata alla presentazione di documentazione probante, valida ai fini fiscali. L'Impresa, a richiesta, erogherà il prestito in forma anticipata, anche sulla base di preventivo di spesa. Resta inteso che, entro un ragionevole periodo di tempo, anche in relazione alla tipologia della richiesta, dovrà essere esibita la prevista documentazione fiscalmente valida. Qualora ciò non avvenisse, l'Impresa potrà richiedere la restituzione della somma erogata e degli interessi maturati sino a quella data.
Erogazione. La Camera di Commercio competente verificata la correttezza della rendicontazione, eroga all’impresa, entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione on-line l’importo del voucher. Ai fini dell’erogazione del contributo, le spese effettive (IVA esclusa qualora prevista) devono essere uguali o superiori all’investimento minimo previsto dalla singola azione. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore all’investimento minimo, il voucher decadrà. E’ responsabilità dell’impresa conservare la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile (“eseguito” o “pagato”). I documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla rendicontazione on line, sottoscritta con firma digitale.
Erogazione. L’erogazione della borsa Erasmus avviene in due rate: la prima pari all’80% dopo che lo studente vincitore di una Borsa ha:
Erogazione. Il Finanziatore erogherà al Consumatore l’Importo Totale del Credito dedotti: a) eventuali estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza da Adv Finance S.p.A., per obbligo di legge o per volontà del Cliente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva ai sensi del successivo art. 3.4. Il Finanziatore provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli contestualmente alla erogazione del finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l’ottenimento del Benestare di cui al precedente art. 3.1.
Erogazione. L’intero importo del Finanziamento viene erogato tramite accredi- to sul conto n. 0020900955 partita n. acceso presso il Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria dichiara di ricevere detto importo, rilasciandone con il presente atto, ampia quietanza liberatoria. La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere dal- l’importo così erogato gli importi relativi: - alle spese di istruttoria e di perizia di cui al successivo art. 13; - all’imposta sostitutiva di cui al successivo art. 15.
Erogazione. 1. Le sovvenzioni a fondo perduto sono erogate dall’Amministrazione regionale o dal Soggetto istruttore nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nel Contratto di Investimento.
Erogazione. Erogazione al 15 luglio dell’anno seguente (esempio: 15.7.2001 per il PdR anno 2000).