Entrata in vigore e denuncia Clausole campione

Entrata in vigore e denuncia. Articolo 21 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno succes- sivo al terzo mese dalla data in cui le Parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Detti stru- menti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter previsto all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notificazioni di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.
Entrata in vigore e denuncia. (1) Il presente Accordo entra in vigore quando le due Parti contraenti si sono reci- procamente notificate che le loro rispettive procedure costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore degli accordi internazionali sono giunte a compi- mento.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono comunicate ufficialmente che sono state adempiute le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Le parti si comunicano per via diplomatica la conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’ultima notificazione.
Entrata in vigore e denuncia. TENENDO PRESENTE che gli Stati Uniti e l’Unione europea si sono impegnati a garantire un livello elevato di protezione delle informazioni personali scambiate nel contesto della prevenzione, dell’indagine, dell’accertamento e del perseguimento di reati, compreso il terrorismo; INTENZIONATI a stabilire un quadro giuridico duraturo per agevolare lo scambio di informazioni, fondamentale per prevenire, indagare, accertare e perseguire i reati, compreso il terrorismo, al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni; DECISI, in particolare, a definire le norme di protezione applicabili agli scambi di informazioni personali effettuati sulla base degli accordi esistenti e futuri tra gli Stati Uniti e l’Unione europea e i suoi Stati membri in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo; RICONOSCENDO che alcuni accordi in vigore tra le parti in materia di trattamento delle informazioni personali enunciano di offrire un livello adeguato di protezione delle informazioni nel loro ambito di applicazione, le parti dichiarano che il presente accordo non dovrebbe essere interpretato nel senso che modifica detti accordi, vi pone condizioni o vi deroga in altro modo; rilevando, tuttavia, che gli obblighi introdotti dall’articolo 19 del presente accordo, sul ricorso giurisdizionale, si applicherebbero in relazione a tutti i trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che ciò non pregiudica alcun futuro riesame o modifica dei suddetti accordi ai sensi dei medesimi; CONSTATANDO che entrambe le parti hanno una consolidata tradizione di rispetto della vita privata, come risulta dai principi sul rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali a fini di contrasto elaborati dal gruppo di contatto ad alto livello UE-Stati Uniti sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla legislazione dell’Unione applicabile, dalla Costituzione degli Stati Uniti e dalla legislazione statunitense applicabile, e dai principi del codice di deontologia dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; RICONOSCENDO i principi di proporzionalità, necessità, pertinenza e ragionevolezza attuati dalle parti nei rispettivi quadri giuridici, GLI STATI UNITI D’AMERICA E L’UNIONE EUROPEA HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Entrata in vigore e denuncia. 1 Il presente Accordo dev’essere ratificato. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica d’Austria (Stato depositario), che notifica il deposito ai governi degli altri Stati contraenti. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese di deposito dell’ultimo strumento di ratifica presso il depositario.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione.