EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO Clausole campione

EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. La "Ditta Appaltatrice" resterà vincolata con la presentazione dell’offerta. "L’Ente Appaltante" resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. Anche in pendenza della stipula del contratto o della sua approvazione a norma di legge, la ditta aggiudicataria del servizio resterà vincolata dal momento in cui, con l’atto di aggiudicazione, viene accettata la sua offerta.
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. L’Appaltatore s’intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; l’Amministrazione sarà, invece, impegnata soltanto dalla data di stipulazione del contratto d’appalto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto relativo all'appalto dei servizi in oggetto sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. Art. 9 - Consegna del Servizio
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. La Ditta appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell’offerta, mentre l’Ente appaltante resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto. La Ditta appaltatrice è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e negli altri atti relativi all’appalto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro modifiche e integrazioni, anche se di carattere eccezionale, contingente e locale, oppure se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante. A garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto di appalto, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16 una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/16 per la garanzia provvisoria
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. L’impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell’offerta. La Stazione Appal- tante resterà vincolata, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. Art. 7 -Osservanza del capitolato, leggi, norme e regolamenti Art. 8-Cauzione definitiva
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. Il Fornitore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto in cui saranno richiamati i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti.
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. 1. La ditta appaltatrice rimane obbligata con la presentazione dell’offerta, mentre l’Ente appaltante resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto di servizio.
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. L’Appaltatore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’offerta, mentre il Committente dal momento della sottoscrizione del contratto.