Durata del contratto e proroga dell’assicurazione Clausole campione

Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta, esercitata con una comunicazione inviata in una delle forme previste dall’Art. 5 "Comunicazione tra le Parti", almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 28/10/2015 fino alle ore 24 del 28/10/2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l’espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. La durata del contratto è indicata sulla scheda di Polizza; il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all’anno. Il contratto può essere stipulato nella forma “a tacito rinnovo” o “a scadenza automatica”.
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. La durata del contratto è indicata sulla scheda di Polizza; il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all’anno. Il contratto può essere stipulato nella forma “a tacito rinnovo” o “a scadenza automatica”. Nel caso di XXXXXX XXXXXXX il contratto di Assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all’art. 1.9 - Disdetta dell’Assicurazione. Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di Polizza, senza necessità di disdetta.
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.09.2016 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 30.09.2019. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. La Società si impegna tuttavia a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 180 giorni qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza. Decorso tale ulteriore termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata. L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e la Società è tenuta a rilasciare un apposito certificato di assicurazione da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; tuttavia, qualora la Società abbia concesso una mora di pagamento in deroga all’art. 1901 c.c. 1° comma, si applicano le disposizioni seguenti:
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell’art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. Genialloyd, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell’art. 1901, secondo comma, X.X.
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. La durata è di un anno. Se l’Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in Polizza.
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del e scadrà alle ore 24.00 del
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. In mancanza di disdetta, da esercitare mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC spedita all’Impresa almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno viene tacitamente prorogata di un altro anno, e così successivamente per gli anni a seguire.
Durata del contratto e proroga dell’assicurazione. Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio. L’Ente Contraente, entro la naturale scadenza, si riserva di richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rate o di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della proroga.