Mezzi di chiusura Clausole campione

Mezzi di chiusura. L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Nel caso in cui, al momento del sinistro, venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità: - la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l’autore si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti; - la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
Mezzi di chiusura. Relativamente alla garanzia furto [per le cose assicurate poste all’interno dei locali] l’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Mezzi di chiusura. L’assicurazione “
Mezzi di chiusura. Limitatamente ai soli danni da Furto, l’Assicurazione è prestata a condizione che: - il fabbricato contenente le cose assicurate abbia pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessi- bili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificio- si o di particolare agilità personale; - durante le ore di chiusura senza presenza di addetti ogni apertura verso l’esterno situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno sia difesa per tutta la sua esten- sione da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di materia plastica rigida, di vetro antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serra- ture a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamen- te dall’interno, inferriate fissate nel muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l’accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.
Mezzi di chiusura. L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti i beni assicurati. Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di chiusura o di protezione dei locali non siano conformi a quanto sopra riportato, ogni sinistro sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno. Tale detrazione non sarà applicata quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
Mezzi di chiusura. L’Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Se al momento del Sinistro i mezzi di chiusura attraverso i quali è stato perpetrato il Furto, risultassero inesistenti, insufficienti e/o non operanti, si procederà ugualmente alla liquidazione del danno ma in misura del 80% dello stesso.
Mezzi di chiusura. Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nelle aree di pertinenza dell'attività, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei aree stesse, contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi: - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purchè di dimensioni tali da non consentire l'accesso alle aree di pertinenza dell'attività, contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Mezzi di chiusura. I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, posti a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Mezzi di chiusura. L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio. Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione.
Mezzi di chiusura. L'assicurazione di cui aIIe sezioni tutte è prestata aIIa condizione, essenziaIe per I'efficacia deI contratto, che ogni apertura verso I'esterno dei IocaIi contenenti Ie cose assicurate, situata in Iinea verticaIe a meno di 4 metri daI suoIo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibiIi e praticabiIi per via ordinaria daII' esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particoIare agiIità personaIe, sia difesa per tutta Ia sua estensione, da robusti serramenti di Iegno, materia pIastica rigida, vetro antisfondamento, metaIIo o Iega metaIIica, chiusi con serrature, Iucchetti od aItri idonei congegni manovrabiIi escIusivamente daII'interno, oppure protetta da inferriate fissate neI muro. NeIIe inferriate e nei serramenti di metaIIo o Iega metaIIica sono ammesse Iuci, se rettangoIari di superficie non superiore a 900 cmq. con Iato minore non superiore a 18 cmq. o, se non rettangoIari, di forma inscrivibiIe nei predetti rettangoIi o di superficie non superiore a 400 cmq. NegIi aItri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Tuttavia, si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di furto avvenuto attraverso mezzi di chiusura dei locali non conformi alla descrizione sopra riportata. Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% della somma liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farla assicurare da altri. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l’indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo dell’indennizzo calcolato.