DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA Clausole campione

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. ART. 35 –
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. Il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva , di cui al DM 24 ottobre 2007, è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento La regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali. In tema di DURC, relativamente alla materia dei contratti pubblici, sono altresì competenti l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”, le quali si avvalgono del portale messo a disposizione dallo Sportello Unico Previdenziale, IL DURC deve essere richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Da ciò discende, pertanto, la necessità di acquisire il DURC non solo nell’ambito delle procedure concorrenziali (ovvero del cottimo fiduciario), volte all’affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori in economia, ma anche nel caso degli affidamenti diretti, anche di modico valore.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. L’Amministrazione regionale acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità: ▪ per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del Codice degli Appalti; ▪ per l’aggiudicazione del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice degli Appalti; ▪ per la stipula del contratto; ▪ per i pagamenti del corrispettivo contrattuale previsti dal presente Capitolato; ▪ per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Ditta Esecutrice negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla stazione appaltante a condizione che l'appaltatore trasmetta tempestivamente alla Stazione appaltante le seguenti indicazioni: − il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; − la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti; − per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; − per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana numero di posizione assicurativa dei soci; − se del caso, per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. Stante l’obbligo, di procedere d’ufficio alla verifica della regolarità contributiva del soggetto invitato a presentare offerta, questa Amministrazione procederà all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’art. 16-bis c.10 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2. La mancata regolarità della suddetta certificazione costituisce condizione ostativa all’aggiudicazione nel caso il soggetto sia inadempiente.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. 1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Contributi di assistenza contrattuale (Vedi accordo di rinnovo in nota)

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

  • Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Modalità di fatturazione e pagamento Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, X-00000 Xxxxxxx.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Modalità di espletamento del servizio Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: