Documenti di lavoro Clausole campione

Documenti di lavoro. 1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
Documenti di lavoro. 1) Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dalla legge 4 giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); stato di famiglia; residenza anagrafica; libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); fotocopia di codice fiscale; fotocopia documento di riconoscimento valido; certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); eventuale libretto di pensione; certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
Documenti di lavoro. All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti: - libretto di lavoro; - tessera e libretto di assicurazione sociale; - documento d’identità; - certificato di residenza in data non inferiore a tre mesi; - certificato di nascita per uso UNIRE; - stato di famiglia. Il lavoratore dovrà comunicare il domicilio, la residenza e gli eventuali cambiamenti. Dovrà inoltre comunicare per iscritto, con assunzione di responsabilità, i dati necessari per gli adempimenti fiscali da effettuarsi dal datore di lavoro.
Documenti di lavoro. 1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti: carta d'identità o documento equipollente; codice fiscale; autocerticazione di nascita, residenza e cittadinanza; certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate se previsto dalla normativa; documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare; certificato generale penale e dei carichi pendenti o quanto previsto da normative specifiche sulla base del servizio svolto; libretto sanitario, ove richiesto; titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi - certificati di abilitazione - patenti - attestati, ecc.) in relazione alla qualifica; eventuale libretto di pensione E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge e di comunicare la variazione dello stato civile, qualora questo impatti nelle detrazioni fiscali e negli assegni famigliari, e della residenza. L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia. L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene. Ulteriori documenti previsti o prevedibili dall'osservanza delle leggi di impiego privati. La lavoratrice e il lavoratore, all'atto della assunzione, rilasceranno autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/2003 successive modifiche e/o integrazioni. ln relazione alle caratteristiche dell'Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi. Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: quadri, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito, operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore socio sanitario specializzato, operatore generico di assistenza, fisiochinesi-terapista, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore. I predetti profili professionali non costituiscono f...
Documenti di lavoro. All’atto dell’avvio del distinto rapporto di lavoro il Responsabile incaricato, consegnerà al Socio una “lettera di incarico” che definisce l’inquadramento, le mansioni, il contratto di riferimento, la durata del lavoro, e comunque ogni altra modalità relativa al rapporto medesimo. Il Socio è tenuto a presentare e consegnare ogni documento necessario alla sua assunzione. In particolare dovrà presentare i seguenti documenti: ∞ fotocopia del codice fiscale; ∞ fotocopia del documento di identità e patente di guida validi; ∞ fotocopia del documento che attesta il grado di istruzione e specializzazione; ∞ certificato cumulativo di residenza/stato di famiglia ∞ se cittadino extra-comunitario, premesso di soggiorno in corso di validità e documento di idoneità alloggiativa; ∞ eventuale ulteriore specifica documentazione, per richieste assegni familiari, detrazioni fiscali o altro; ∞ foto formato tessera. Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione rispetto ai documenti consegnati.
Documenti di lavoro. NeI rispetto di quanto previsto dai D.Lgs. n.196 deI 2003 e daI DPR n. 445 deI 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, aII'atto deII'assunzione Xx Xxxxxxxxxxx e iI Xxxxxxxxxx dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionaIe (in sostituzione Iibretto di Iavoro e certificato di iscrizione aI coIIocamento); - stato di famigIia; - residenza anagrafica; - Iibretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscaIe; - fotocopia documento di riconoscimento vaIido; - certificato di iscrizione aII'aIbo/ordine professionaIe (se obbIigatorio); - eventuaIe Iibretto di pensione; - certificato che attesta iI grado di istruzione e di quaIifica. E' ammessa I'autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di Iegge. La Iavoratrice e iI Xxxxxxxxxx dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti aII'atto deII'assunzione.
Documenti di lavoro. Art. 24:Documenti di lavoro. Art. 26: Lavoro a tempo parziale
Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dalla legge 4 giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento; stato di famiglia; residenza anagrafica; libretto di idoneità sanitaria; fotocopia di codice fiscale; fotocopia documento di riconoscimento valido; certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); eventuale libretto di pensione; certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.