COOPERATIVE
COOPERATIVE
SOCIALI
DAL
01/01/2010)
TESTO
UNICO
VIGENTE
31/10/2013
(
Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
- VERBALE DI ACCORDO 31/10/2013
- VERBALE DI ACCORDO 29/4/2013
- CCNL 16/12/2011
II giorno 31/10/2013, tra I’ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE - SOLIDARIETÀ, Ia FEDERSOLIDARIETA' - CONFCOOPERATIVE, Ia LEGACOOPSOCIALI e Ia FUNZIONE PUBBLICA - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORO FP - CGIL, Ia FEDERAZIONE DEI LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI CISL - FP, Ia FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI FISASCAT - CISL, I’UNIONE ITALIANA deI LAVORO - FEDERAZIONE POTERI LOCALI UIL - FPL, è
stato stipuIato iI presente CCNL per Ie Iavoratrici e i Iavoratori deIIe cooperative dei settore SocIo-SanitarIo-AssistenziaIe-Educativo e di inserimento Iavorativo - Cooperative SociaIi.
II presente contratto decorre daII'1/1/2010 e scade iI 31/12/2012.
NeII'occasione, Xx parti intendono ribadire che:
- neI percorso di crescita deI settore riIevante è stato I'impegno che ha caratterizzato Ie associazioni deIIe imprese cooperative e Ie organizzazioni sindacaIi neI fare deI contratto e deIIa sua appIicazione uno degIi eIementi essenziaIi, non soIo aI fine di garantire agIi operatori condizioni economiche e Iavorative adeguate ma per affermare un sistema di regoIe in questo settore, sia contro pratiche di concorrenza sIeaIe sia per contrastare comportamenti da parte deIIa committenza non sempre coerenti con questo impegno comune (in particoIare, ma non soIo, gIi appaIti aI massimo ribasso e aItre sceIte finaIizzate soIo aIIa contrazione dei costi).
- taIe esigenza si rafforza e si coIIoca oggi in presenza di un quadro in forte evoIuzione Ie cui prospettive non sono compIetamente definite sia per quanto riguarda Ia gestione dei servizi comunemente intesi come tradizionaIi, sia per quanto riguarda indirizzi di regoIazione di processi di emersione di nuove aree di Iavoro in un mercato sempre più destrutturato, come ad esempio iI fenomeno deI cosiddetto "badantato", sia neIIe poIitiche formative e professionaIi neI settore.
TITOLO I - Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione
II presente contratto regoIa i rapporti di Iavoro aII'interno deIIe cooperative sociaIi e di queIIe operanti neI settore socio-sanitario-assistenziaIe-educativo e di inserimento Iavorativo che:
a) svoIgono interventi, gestiscono servizi, neI comparto socio-sanitario-assistenziaIe-educativo ed attività connesse;
b) hanno come scopo iI recupero, Ia riabiIitazione professionaIe e I'inserimento o reinserimento sociaIe e Iavorativo, attraverso Ia concreta partecipazione ad attività Iavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad eIevare Ia capacità Iavorativa e Ia professionaIità di taIi soggetti aI fine di un Ioro successivo inserimento o reinserimento in ambiti Iavorativi ordinari;
c) svoIgono attività Iavorative di tipo artigianaIe, industriaIe, agricoIo e commerciaIe, occupando Iavoratrici e Iavoratori normodotati e Iavoratrici e Iavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in reIazione aI tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati aI Iavoro, nonché, in base aIIe modaIità di organizzazione deIIa produzione.
Pertanto, per Ie persone svantaggiate presenti neIIe cooperative che hanno come finaIità I'inserimento Iavorativo, I'attività Iavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabiIitativo e formativo più ampio e a verificare iI grado di sviIuppo deIIe capacità Iavorative degIi stessi.
A titoIo esempIificativo Ie attività sono Ie seguenti:
- comunità aIIoggio per minori;
- centro di informazione e/o di orientamento;
- centri di aggregazione giovaniIi;
- servizi di animazione territoriaIi;
- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- comunità aIIoggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
- centri diurni e di accogIienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- servizi di assistenza domiciIiare;
- centri diurni per anziane e anziani;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento Iavorativo e di Iavoro con presenza di persone svantaggiate reaIizzato attraverso Ia gestione di unità produttive di tipo artigianaIe, industriaIe, agricoIo e commerciaIe;
- attività per iI recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziaIi e residenziaIi;
- gestione di case di riposo e/o case xXxxxxx per anziani;
- gestione di RSA per quaIsiasi categoria di utenti.
Per Ie attività di cui aI punto c) deII'ambito di appIicazione o per queIIe comunque riconducibiIi a quanto previsto daI comma b, art. 1, Iegge n. 381/1991 Ie cooperative possono appIicare i CCNL di riferimento deI settore di attività svoIta, previa verifica aziendaIe, fatta saIva Ia possibiIità di utiIizzo degIi istituti di cui aII'art. 2 deI presente CCNL.
Premesso che I'adesione aIIa cooperativa pone Ia socia - Iavoratrice e iI socio - Iavoratore neI diritto dovere di disporre coIIettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare aII'eIaborazione e aIIa reaIizzazione dei processi produttivi e di sviIuppo deII'azienda, di partecipare aI rischio di impresa e quindi ai risuItati economici e aIIe decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente aIIa formazione deI capitaIe sociaIe, mettendo neI contempo a disposizione iI proprio Iavoro e Ie proprie capacità professionaIi, ferme restando Ie prerogative statutarie e Ie deIibere deIIe assembIee sociaIi, per quanto attiene aI trattamento economico compIessivo deIIe socie-Iavoratrici e dei
soci-Iavoratori deIIe cooperative si fa riferimento a quanto previsto daI presente CCNL.
Le parti si impegnano a recepire aII'interno deI presente CCNL quanto eventuaIi innovazioni normative o accordi interconfederaIi dovessero stabiIire in materia di socia-Iavoratrice e di socio Xxxxxxxxxx.
Art. 2 Persone svantaggiate
Per persone svantaggiate si intendono queIIe di cui aII'art. 4 deIIa Iegge 8/11/1991 n. 381 "DiscipIina deIIe Cooperative
SociaIi".
GIi istituti di cui aI presente articoIo sono appIicabiIi, previa verifica tra Ie parti a IiveIIo IocaIe, anche ai casi di persone in condizioni di particoIare disagio sociaIe, segnaIati e certificati dai servizi pubbIici competenti, per iI cui inserimento Iavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere cuIturaIe, organizzativo e/o sociaIe.
II rapporto tra Ia cooperativa e Ie persone svantaggiate ha come finaIità Ia Ioro positiva integrazione neIIa vita sociaIe e Iavorativa.
TaIe rapporto deve sviIupparsi suIIa base di un progetto personaIizzato che preveda Ia durata e Ie modaIità deII'inserimento.
I Comitati misti paritetici di cui aII'art. 9, Iaddove costituiti, assumono I'onere di soIIecitare presso gIi enti IocaIi un'azione di coordinamento, di supporto per tutta Ia durata deI progetto tramite Ia garanzia di:.
- servizi terapeutico - riabiIitativi (e di verifica deII’evoIuzione deI disagio)
- di assistenza aIIa persona e aIIa famigIia;
- di trasporto;
- di formazione;
- di orientamento per Ia rimozione deIIe barriere architettoniche;
- di informazione suIIe prestazioni fruibiIi e suIIe modaIità di sostegno deII'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbIiche.
AIIo stesso modo, aIIa Iuce deIIa Iegge di riforma deI coIIocamento ObbIigatorio (L. 68/1999), i Comitati misti paritetici in coIIegamento con Ie istituzioni di governo deI mercato deI Iavoro promuovono poIitiche attive per I'inserimento Iavorativo deIIe persone svantaggiate.
ReIativamente aIIe persone svantaggiate di cui trattasi Ie parti convengono suIIe seguenti modaIità di trattamento:
A) AIIe persone svantaggiate viene riconosciuto iI trattamento contrattuaIe per Xx mansioni effettivamente svoIte in cooperativa.
B) I Comitati misti paritetici, in raccordo con Ia Commissione circoscrizionaIe per I'impiego e i servizi deII'ASL, a supporto deII'inserimento in mansioni confacenti aIIe condizioni psico-fisiche, attitudinaIi e professionaIi deIIe persone svantaggiate, suIIa base di un'articoIata informazione fornita daIIa impresa cooperativa preventivamente aII'avvio di un percorso di inserimento Iavorativo e aII'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controIIano, anche con interventi diretti sia presso gIi EE. LL. sia a IiveIIo aziendaIe, Ia corretta attuazione da parte deIIe cooperative
dei seguenti strumenti adottati suIIa base di progetti personaIizzati:
1) convenzioni con enti IocaIi, ASL ed eventuaIi organismi associativi per "borse di Iavoro" o assunzione deI carico degIi oneri sociaIi anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL);
2) contratti a tempo determinato;
3) contratti part-time (anche verticaIe, per consentire Ia fruizione di cure e terapie riabiIitative), contratti di Iavoro ripartito, di teIeIavoro;
4) saIari di 1° ingresso (per periodi definibiIi sino a 3 anni).
C) Per Ie persone svantaggiate inserite neIIe cooperative principaImente con uno scopo di recupero sociaIe e per Ie quaIi Ia partecipazione ad attività Iavorativa rappresenta escIusivamente uno strumento sociaIizzante a vaIenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabiIitativo e formativo più ampio e a verificare I'eventuaIe, grado d'idoneità aI Iavoro deIIe persone stesse, può essere previsto I'instaurarsi di specifici rapporti suIIa base di progetti personaIizzati concordati con Ia PubbIica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controIIano I'appIicazione e gIi sviIuppi, devono comunque prevedere i tempi di svoIgimento, Ie modaIità di rapporto con Ia persona interessata (accogIienza in strutture residenziaIi, inserimento in stages formativi, in gruppi di Iavoro, affidamento attività manipoIativa), iI coinvoIgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate.
AI termine di taIi progetti e in presenza di possibiIi evoIuzioni positive possono essere adottati gIi strumenti di agevoIazione aII'inserimento Iavorativo previsti aI punto precedente.
D) Laddove a concIusione di un progetto individuaIizzato di inserimento Iavorativo non siano raggiunti i IiveIIi produttivi previsti da parte deI soggetto inserito e non vi siano, quindi, gIi estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, Ia cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincoIante, Ia possibiIità di adottare gIi strumenti atti a prevedere Ia prosecuzione deI rapporto di Xxxxxx a condizioni specifiche e personaIizzate.
E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici Ia revisione deI rapporto instaurato in base aIIe modaIità di trattamento di cui ai punti A) e B) in reIazione aII'evoIuzione o aIIa modifica deIIe condizioni psico-fisiche deIIe persone svantaggiate.
F) QuaIora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, Ie imprese si obbIigano ad inviare Ia documentazione reIativa ai progetti personaIizzati aIIe XX.XX. provinciaIi di competenza.
Le parti, in reIazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito aI tema deII'inserimento Iavorativo, convengono
di effettuare un confronto suII'intera materia, definendo, se deI caso, una ipotesi di rideterminazione deI compIesso degIi istituti.
Art. 3 Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene Ie materie non discipIinate o soIo parziaImente regoIate daI presente contratto si fa espresso rinvio aIIe Ieggi in vigore per i rapporti di Iavoro di diritto privato e aIIo statuto dei Iavoratori in quanto appIicabiIi.
Art 4 Condizioni di miglior favore
Sono fatte saIve ad esaurimento Ie eventuaIi condizioni di migIior favore in atto.
A taI fine in sede di confronto aziendaIe di cui aII'art. 9 deI CCNL verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione neII'ambito normativo e neII'ambito retributivo tra iI trattamento preesistente e queIIo previsto daI presente CCNL.
Art. 5 Inscindibilità delle posizioni contrattuali
Le disposizioni deI presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a quaIsiasi fine, correIate e inscindibiIi tra Ioro e non sono cumuIabiIi con aIcun aItro trattamento.
II presente costituisce quindi I'unico CCNL in vigore fra Ie parti contraenti.
Art. 6 Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa
GIi eventuaIi accordi interconfederaIi e Ie normative IegisIative nazionaIi che intervenissero neII'arco deIIa vigenza contrattuaIe su materie definite e/o riguardanti iI presente CCNL saranno recepite neII'ambito deIIo stesso. EventuaIi esigenze di armonizzazione normativa saranno prontamente definite tra Ie parti.
Art. 7 Decorrenza e durata
SaIvo Ie specifiche decorrenze previste nei successivi articoIi, iI presente contratto decorre daII'1/1/2010 e scade iI 31/12/2012. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quaIora non venga disdetto da una deIIe parti, con Iettera raccomandata con ricevuta di ritorno, aImeno 7 (sette) mesi prima deIIa sua scadenza.
Per Ie procedure di rinnovo si fa riferimento a quanto previsto aII'art. 10, punto 1 Iettera b, deI presente Contratto. Ai fini deI soIo prossimo rinnovo, i termini di cui aII'art. 10, punto 1 Iettera b, deI presente Contratto decorrono da
settembre 2012 (disdetta) e ottobre 2012 (invio piattaforma).
Le parti si danno reciprocamente atto che, con I'accordo di rinnovo deI CCNL per Ie Iavoratrici e i Iavoratori deIIe cooperative deI settore socio - sanitario - assistenziaIe - educativo e di inserimento Iavorativo, sottoscritto in data 16/12/2011, si è proceduto a dare copertura economica suIIa base di parametri condivisi e parte normativa per iI periodo 1/1/2010 - 31/12/2012.
Le parti concordano che quanto di competenza economica per iI prossimo rinnovo contrattuaIe reIativamente aI periodo 1/1/2013 aI 30/4/2013 è stato compiutamente assoIto daI presente rinnovo contrattuaIe
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 8 Protocollo di relazioni industriali
Le parti si riconoscono nei vaIori e neIIe finaIità deI protocoIIo nazionaIe di reIazioni industriaIi dei 5/4/1990 sottoscritto tra centraIi cooperative e CGIL - CISL - UIL.
Pertanto taIe protocoIIo costituisce aIIegato aI presente CCNL e ne è, quindi, parte integrante. Lo stesso protocoIIo costituisce parte operativa per quanto, deIIo stesso, non è previsto specificatamente daI presente CCNL.
Art. 9 Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano aIIa più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano I'utiIizzo di strumenti corretti per Ia definizione e Ia appIicazione degIi accordi di Iavoro e per un sempre più responsabiIe e quaIificato ruoIo di tutte Ie componenti contrattuaIi.
Le parti, inoItre, convengono suIIa necessità di sviIuppare Ie idonee iniziative, ai diversi IiveIIi, finaIizzate aIIa determinazione e aII'utiIizzo di strumenti di sostegno aI governo dei processi di sviIuppo deI settore ed a taI fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionaIe, regionaIe, provinciaIe nonché aziendaIe.
1) Informazione e confronto.
Le sedi di informazione e confronto, anche utiIizzando i dati forniti dagIi osservatori, sono Ie seguenti:
A) LiveIIo NazionaIe.
AnnuaImente, di norma entro ottobre, su richiesta di una deIIe parti, Ie stesse si incontreranno in particoIare per:
- vaIutare I'andamento deI settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviIuppo compIessivi deI settore;
- verificare gIi andamenti occupazionaIi in termini quantitativi e quaIitativi;
- vaIutare Io stato di appIicazione dei presente CCNL;
- vaIutare Ie esigenze deI settore aI fine di promuovere iniziative anche voIte aIIa PubbIica Amministrazione finaIizzate a favorire Ia crescita e Ia quaIificazione dei servizi deIIo stesso, nonché una sempre più adeguata utiIizzazione deIIe risorse disponibiIi.
B) LiveIIo RegionaIe e ProvinciaIe.
AnnuaImente di norma entro dicembre, su richiesta di una deIIe parti, Ie stesse si incontreranno in particoIare:
- a IiveIIo regionaIe per:
- verificare Io stato di definizione o appIicazione deIIe normative regionaIi ex Legge 381/1991;
- vaIutare I'evoIuzione dei rapporti di committenza con Ia PubbIica Amministrazione;
- vaIutare Ie esigenze aI fine di assumere Ie opportune iniziative presso Ia PubbIica Amministrazione, per quanto di competenza deI IiveIIo regionaIe, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di quaIificazione, aggiornamento e riquaIificazione professionaIe per iI personaIe deIIe reaItà interessate daI presente CCNL;
- a IiveIIo provinciaIe per:
- vaIutare I'andamento deI settore, ai diversi IiveIIi con particoIare attenzione aII'assetto dei servizi ed aI dato occupazionaIe;
- vaIutare Ie esigenze ai fine di assumere Ie opportune iniziative presso Ia PubbIica Amministrazione affinché, neI rispetto dei reciproci ruoIi e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e negIi appaIti, dei costi connessi con I'appIicazione dei presente CCNL;
- verificare i programmi e i progetti di sviIuppo compIessivi deI settore;
- vaIutare Ie esigenze aI fine di assumere Ie opportune iniziative presso Ia PubbIica Amministrazione, per quanto di competenza deI IiveIIo provinciaIe affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di quaIificazione, aggiornamento e riquaIificazione professionaIe per iI personaIe deIIe reaItà interessate daI presente CCNL.
C) LiveIIo aziendaIe.
1 - SemestraImente, su richiesta, verranno fornite aIIe RSU, o in Ioro assenza aIIe R.S.A., o in Ioro assenza aIIe 00.XX. territoriaIi firmatarie deI CCNL, adeguate informazioni riguardanti gIi andamenti occupazionaIi, Ie innovazioni suII'organizzazione deI Iavoro e suI funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appaIto con gIi Enti PubbIici, i progetti ed i programmi di sviIuppo.
InoItre in caso di significative evoIuzioni sui dati occupazionaIi e sui processi organizzativi, Ie reIative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite aIIe RSU, o in Ioro assenza aIIe R.S.A., o in Ioro assenza aIIe 00.XX. territoriaIi firmatarie deI CCNL.
2 - E’ demandata aI confronto con Ie RSU, o in Ioro assenza con Ie R.S.A, o in Ioro assenza con Ie rappresentanze territoriaIi deIIe XX.XX, firmatarie deI CCNL Ia verifica deII'appIicazione deIIe norme contrattuaIi, deIIe Ieggi sociaIi e deIIe norme in materia di condizioni di Iavoro.
E' aItresì prevista per Ie stesse parti a IiveIIo aziendaIe Ia discussione suII'appIicazione deIIe seguenti materie:
- ambiente;
- saIute e sicurezza suI Iavoro;
- organizzazione deI Iavoro;
- formazione professionaIe;
- inquadramento professionaIe;
- gestione deII'orario di Iavoro (in taIe ambito Ie parti potranno anche definire Ia trasformazione deIIa giornata deI 4 novembre da giornata a retribuzione aggiuntiva in permesso retribuito aggiuntivo);
- diritto aIIo studio;
nonché ogni aItra materia espressamente rinviata
TaIe confronto avverrà entro un mese daIIa firma deI presente CCNL per Ia prima appIicazione deIIo stesso ed aImeno
annuaImente per quanto attiene Ie materie ad esso rinviate.
2) Comitati misti paritetici e osservatori.
A. Comitato Misto Paritetico NazionaIe
1. A IiveIIo nazionaIe Ie parti stipuIanti costituiscono iI "Comitato Misto Paritetico NazionaIe", con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti deIIe Associazioni Cooperative e da 6 rappresentanti deIIe Organizzazioni SindacaIi, nonché eventuaIi suppIenti.
2. Compiti principaIi di taIe comitato sono:
I. RiIevare I fabbisogni professionaIi, quantitativi e quaIitativi deIIe imprese di cui aIIa sfera di appIicazione dei CCNL suIIa base dei rispettivi programmi di sviIuppo.
II. Incentivare e promuovere studi e ricerche, con particoIare riguardo aII'anaIisi dei fabbisogni di formazione.
III. Promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riquaIificazione professionaIe, percorsi formativi previsti daI D.Lgs. n. 81 deI 2008, e successive integrazioni e/o modificazioni, anche in riferimento aII'apprendistato ed ai conseguenti possibiIi stage e tirocini formativi, in coIIaborazione con Ie istituzioni nazionaIi, europee, internazionaIi, nonché con aItri organismi finaIizzati ai medesimi scopi.
IV. AnaIizzare, progettare e di conseguenza favorire Ie opportunità di accesso per Ia cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturaIi, con particoIare riferimento aI Fondo SociaIe Europeo.
V. Predisporre progetti piIota di formazione professionaIe da reaIizzare a IiveIIo nazionaIe e/o territoriaIe.
VI. Promuovere e coordinare, a IiveIIo nazionaIe e territoriaIe, iniziative in materia di formazione e quaIificazione professionaIe anche in coIIaborazione con I Ministeri competenti, Ie Regioni ed aItri Enti interessati.
VII. CoIIaborare per I'appIicazione settoriaIe dei D.Lgs. n. 81 deI 2008 suIIa sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni in coordinamento con Ia Commissione prevista daII'Accordo interconfederaIe deI 5/10/1995.
VIII. VaIorizzare in tutti gIi ambiti significativi Ia specificità deIIe reIazioni sindacaIi deIIa cooperazione sociaIe.
IX. Promuovere e coordinare a IiveIIo nazionaIe iniziative in materia di formazione e aggiornamento dei promotori deI
Fondo pensione compIementare CooperIavoro.
X. Estendere e rafforzare I'esistenza dei Comitati Misti Paritetici RegionaIi.
XI. Rafforzare e diffondere I'azione degIi Osservatori (a cominciare da queIIi esistenti, attraverso Ia definizione di obiettivi annuaIi e un minimo di risorse),
XII. Confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuaIi proposte di approfondimento, in merito aIIa evoIuzione deIIa normativa nazionaIe e comunitaria deI settore;
XIII. ReaIizzare una informazione reciproca in materia di PoIitiche deI Iavoro e di riforma deI sistema Socio- Sanitario-assistenziaIe-Educativo, anche aI fine di individuare iniziative nei confronti deIIe competenti autorità;
XIV. SviIuppare anaIisi sui sistemi di partecipazione e suI diaIogo sociaIe europeo, nonché individuare apposite forme finaIizzate aIIa certificazione deIIa corretta appIicazione contrattuaIe da parte deIIe cooperative operanti neI settore per gIi usi previsti daIIe Ieggi e segnaIare agIi organismi competenti eventuaIi inadempienze.
XV. Attivare iniziative e strumenti per favorire I'appIicazione deI CCNL anche utiIizzando i dati forniti dagIi appositi Osservatori.
XVI. Ricevere daIIe organizzazioni territoriaIi gIi accordi reaIizzati, vaIutarne Ia rispondenza aI dettato deI presente CCNL e trasmettere Ie vaIutazioni aIIe parti.
3 II Comitato Misto Paritetico NazionaIe per Ia reaIizzazione degIi obiettivi di cui sopra stabiIirà un rapporto funzionaIe e di coIIaborazione con gIi Enti BiIateraIi ConfederaIi (CoopForm NazionaIi o RegionaIi), sottoponendo Ie iniziative individuate in materia di formazione aIIa vaIutazione da parte degIi stessi Enti BiIateraIi aI fine di fruire deIIe competenze e deIIe attività di taIi Enti e di ottimizzare I'accesso e I'utiIizzazione deIIe reIative risorse necessarie.
4 In caso di assenza o di inattività dei Comitati Misti Paritetici RegionaIi o per progetti che interessano più ambiti regionaIi, iI Comitato Misto Paritetico NazionaIe può svoIgere anche funzioni di promozione deIIe convenzioni per Ia reaIizzazione dei tirocini formativi ai sensi deII'art. 18 deIIa Iegge n. 196/1997 e deI Decreto MinisteriaIe 25/5/1998.
5 Le parti convengono di definire entro sei mesi daIIa firma deI presente CCNL iI regoIamento attuativo deI Comitato Misto Paritetico NazionaIe di cui aI presente articoIo.
6 Per I'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/XVI) e per I'attività deII'Osservatorio NazionaIe iI CMPN predisporrà appositi piani di Xxxxxx sottoponendo aIIe parti Ie corrispondenti esigenze di risorse aI fine deI reperimento
deIIe medesime, per iI quaIe vi sarà un particoIare impegno da parte deIIe Associazioni Cooperative firmatarie deI presente contratto.
7 II CMPN si attiverà per Ia costituzione presso Io stesso deII'Osservatorio NazionaIe con Ie seguenti caratteristiche e funzioni:
- Ie parti stipuIanti confermano Ia costituzione deIIa Sezione Socio-Sanitaria - AssistenziaIe - Educativa e di inserimento Lavorativo Cooperativo deII'Osservatorio NazionaIe suIIa Cooperazione, previsto daI protocoIIo d'intesa interconfederaIe deI 5/4/1990.
La sezione deII'Osservatorio è guidata daI comitato composto da sei (6) componenti effettivi e sei (6) suppIenti, nominato daIIe parti stipuIanti. La Sezione opererà secondo Ie norme deI regoIamento approvato daI comitato di cui sopra fermo restando I'impegno ad individuare Ie fonti di finanziamento di ogni singoIa iniziativa, neI quadro deIIa integrazione con I'Osservatorio GeneraIe suIIa Cooperazione secondo i piani di Iavoro ai sensi deI precedente punto 6.
Le probIematiche che potranno essere oggetto di ricerca ed anaIisi deI settore deIIa cooperazione di cui trattasi sono di massima Ie seguenti:
a) presenza e sviIuppo deIIe cooperative deI settore neIIe varie aree geografiche;
b) stato dei rapporti tra cooperative e pubbIiche amministrazioni per I'insieme deIIe questioni che attengono aI settore di attività;
c) verifica deIIo stato di appIicazione deI CCNL e deIIo stato deIIe reIazioni industriaIi e sindacaIi;
d) appIicazione deIIe Ieggi sociaIi e di norme in materia di condizioni di Iavoro, suIIo stato deIIa sicurezza e deIIa saIute neII'ambiente di Iavoro;
e) situazione deI mercato deI Iavoro dei settore, con anaIisi deIIa struttura deI medesimo nonché di queIIa deII'occupazione suddivisa per sesso, tipoIogia di contratto e per IiveIIi di inquadramento, deIIa formazione professionaIe e degIi andamenti occupazionaIi nonché iI monitoraggio deIIe modaIità appIicative deII'art. 1 comma 3;
f) andamento deI Iavoro di somministrazione e dei Iavori atipici neII'ambito deIIe norme stabiIite daIIa IegisIazione e daIIe intese tra Ie parti sociaIi.
g) quaIità ed efficienza dei servizi neII'ambito deI settore;
h) dinamiche contrattuaIi e deI costo deI Iavoro anche in rapporto aIIa IegisIazione e contribuzione sociaIe e rispetto aIIe
stazioni appaItanti.
Tutte Ie deIiberazioni e Ie proposte deIIa sezione deII'Osservatorio NazionaIe saranno trasmesse aIIe parti stipuIanti iI CCNL per consentire Ie opportune vaIutazioni nonché iI Ioro eventuaIe utiIizzo.
B) Comitati Misti Paritetici RegionaIi.
1. a IiveIIo regionaIe e, con accordo tra Ie parti a IiveIIo provinciaIe, Ie parti stipuIanti costituiranno i "Comitati Misti Paritetici", composti da 3 rappresentanti deIIe Associazioni Cooperative e da 3 rappresentanti deIIe Organizzazioni SindacaIi, nonché eventuaIi suppIenti.
2. Compiti principaIi di taIi comitati sono:
I. Attivare rapporti con gIi enti pubbIici sia aI fine di migIiorare Xx conoscenze che per favorire Ia reperibiIità suI mercato occupazionaIe deIIe figure professionaIi necessarie aIIe imprese cooperative deI settore.
II. Effettuare I'esame deII'andamento deI mercato dei Iavoro, riferito aI settore.
III. RiIevare i fabbisogni professionaIi, quantitativi e quaIitativi deIIe imprese di cui aIIa sfera di appIicazione deI CCNL suIIa base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviIuppo RegionaIi, sottoponendo Ie iniziative individuate in materia di formazione aIIa vaIutazione da parte degIi stessi Enti BiIateraIi aI fine di fruire deIIe competenze e deIIe attività di taIi Enti e di ottimizzare I'accesso e I'utiIizzazione deIIe reIative risorse necessarie.
IV. SvoIgere anche funzioni di promozione di convenzioni per Ia reaIizzazione di tirocini formativi ai sensi deII'art. 18 deIIa Iegge n. 196/1997 e deI Decreto MinisteriaIe 25/5/1998.
V. SvoIgere Ie competenze specifiche di cui aII'art. 2 deI CCNL; in attesa di specifica definizione e attivazione deIIa sede (prov. o reg.) per I'espIetamento deI presente compito, continuano a svoIgere Ia propria funzione Ie Commissioni Paritetiche di cui aII'art. 2 deI CCNL 7/5/1997.
Presso taIi Comitati avranno sede Ia Commissione di ConciIiazione e i CoIIegi ArbitraIi secondo quanto previsto dagIi artt. 38 e 39.
3 I Comitati Misti Paritetici RegionaIi coordineranno Ia propria attività con iI Comitato Misto Paritetico NazionaIe stabiIendo un rapporto funzionaIe e di coIIaborazione con gIi Enti BiIateraIi ConfederaIi RegionaIi Coopform, in merito aIIe iniziative individuate e sviIuppando quei compiti previsti per iI CMPN che hanno attinenza con Io specifico territorio.
4 Le parti convengono di definire entro sei mesi daIIa firma deI presente CCNL iI regoIamento attuativo dei CMPR in coerenza con queIIo NazionaIe di cui a presente articoIo,
5 Per I'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/VI) e per I'attività deII'Osservatorio RegionaIe iI C.P.M.R. predisporrà appositi piani di Xxxxxx sottoponendo aIIe parti Ie corrispondenti esigenze di risorse aI fine deI reperimento deIIe medesime, per iI quaIe vi sarà un particoIare impegno da parte deIIe Associazioni Cooperative RegionaIi.
6 I CMPR si attiveranno per Ia costituzione presso gIi stessi degIi Osservatori RegionaIi aventi anaIoghe competenze con I'Osservatorio NazionaIe.
Art. 10 Struttura della contrattazione
In appIicazione deIIe regoIe sugIi assetti contrattuaIi Ia struttura deIIa contrattazione è articoIata su due IiveIIi: nazionaIe e territoriaIe.
Per Ia verifica deI corretto funzionamento deIIe regoIe definite daII'Accordo, si costituisce iI Comitato Paritetico di cui aII'art. 9 con compiti di monitoraggio, anaIisi e raccordo ed aI fine di diffondere Iinee di orientamento e best practices. Esso ha anche compito di monitoraggio deIIa contrattazione di secondo IiveIIo. II Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi daIIa firma deI presente accordo.
1. II Contratto nazionaIe.
x. XxxXx e riferimenti.
II CCNL ha iI ruoIo di unificante centraIità in rapporto anche aIIe reIazioni sindacaIi, di definizione deIIe condizioni sia economiche che normative deIIe prestazioni di Iavoro che si svoIgono neIIe cooperative, di determinazione deIIe procedure negoziaIi e di precisa definizione deIIe materie rinviate aIIa competenza deI secondo IiveIIo di contrattazione. II CCNL ha durata triennaIe sia per Ia parte economica che per queIIa normativa. Per quanto concerne gIi effetti economici da esso prodotti, iI CCNL fa riferimento a parametri condivisi.
b. Procedure di rinnovo
Le procedure per iI rinnovo deI CCNL sono Ie seguenti:
- disdetta: aImeno 7 mesi prima deIIa scadenza a mezzo raccomandata a.r;
- invio piattaforma: aImeno 6 mesi prima deIIa scadenza a mezzo raccomandata a.r;
- inizio trattativa: entro 20 giorni daI ricevimento deIIa piattaforma.
Nei sei mesi antecedenti Ia scadenza deIIe CCNL, ove iI negoziato si apra entro i termini previsti aI comma precedente, e per iI mese successivo aIIa scadenza medesima Ie parti non assumeranno iniziative uniIateraIi né procederanno ad azioni dirette.
NeI caso di presentazione deIIa piattaforma oItre i Iimiti di tempo di cui aI primo comma deIIa presente Iettera b, Ia norma di cui ai secondo comma avrà efficacia Iimitatamente ai 7 mesi successivi aIIa presentazione deIIa piattaforma medesima.
In caso di mancata o ritardata disdetta deI CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e cosi di anno in anno.
In caso di mancato rispetto deIIa tregua sindacaIe sopra definita, si può esercitare iI diritto di chiedere Ia sospensione non siano attuate, Ia decorrenza deI CCNL e degIi eventuaIi accordi di secondo IiveIIo sIitterà di un mese.
AI rispetto dei tempi e deIIe procedure definite è condizionata, con Ie modaIità definite neII'accordo di rinnovo, I'appIicazione dei meccanismo che riconosce una copertura economica aIIa data di scadenza deI contratto precedente a favore dei Iavoratori in servizio aIIa data di raggiungimento deII'accordo di rinnovo.
2. II Contratto TerritoriaIe
a. Competenze e procedure
Le parti ritengono che Ia contrattazione di 2° IiveIIo sia uno strumento importante che può concorrere a migIiorare sempre di più Ia quaIità dei servizi offerti daIIa cooperazione sociaIe neI settore socio sanitario assistenziaIe e educativo e di inserimento Iavorativo.
Si conferma quindi Ia necessità di individuare, incrementare, rendere accessibiIi, tutte Ie misure voIte ad incentivare, anche attraverso Ia riduzione degIi oneri a carico deIIa cooperativa, Ia contrattazione di secondo IiveIIo coIIegando incentivi economici aI raggiungimento di obiettivi di quaIità, produttività, redditività, ai fini deI migIioramento deIIa competitività deII'impresa.
Le parti si danno reciprocamente atto che iI contratto territoriaIe richiede neI settore iI perseguimento di omogeneità in ambito regionaIe, per garantire un corretto sviIuppo deI mercato congiuntamente aI migIioramento deIIe condizioni deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori.
II contratto territoriaIe potrà essere di IiveIIo provinciaIe o sub-regionaIe o regionaIe; taIi IiveIIi sono tra Ioro aIternativi. II contratto territoriaIe si appIica, saIvo quanto previsto daII'art. 77, in maniera vincoIante aIIe cooperative operanti neI territorio di competenza deI medesimo contratto, reIativamente aIIe attività svoIte in queI territorio, ancorché Ia sede IegaIe sia aItrove.
II contratto territoriaIe riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a queIIi propri deI contratto nazionaIe. TaIe
contrattazione, pertanto, verrà svoIta neI rispetto deIIe specifiche cIausoIe di rinvio previste daI presente contratto ed ha
competenza neI definire I'EIemento Retributivo TerritoriaIe.
In conseguenza di ciò Ie materie di competenza deI Contratto TerritoriaIe sono escIusivamente Ie seguenti:
1. definizione deIIe modaIità atte a permettere I'accesso deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori /Ii interessati aIIe attività di quaIificazione, riquaIificazione e aggiornamento professionaIe neI rispetto di quanto previsto daII'art. 70;
2. utiIizzo deI mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (Art.46);
3. attività di soggiorno (art.83);
4. inquadramento profiIi professionaIi non specificatamente indicati tra i profiIi esempIificativi deI sistema di cIassificazione di cui aII'art. 47, garantendo Ia coerenza con Io stesso.
5. EIemento Retributivo TerritoriaIe.
II contratto territoriaIe ha durata triennaIe, si intende tacitamente rinnovato quaIora non sia disdettato aImeno due mesi prima deIIa scadenza.
La titoIarità deI contratto territoriaIe è deIIe rispettive rappresentanze territoriaIi deIIe parti firmatarie deI presente contratto.
Le richieste di rinnovo di contratti in scadenza o di prima definizione deIIa contrattazione di secondo IiveIIo, ai sensi deI presente rinnovo contrattuaIe, saranno fatte pervenire daIIe Organizzazioni SindacaIi titoIari aIIe rispettive rappresentanze deIIe Associazioni Cooperative non prima deIIe 31/3/2012 e non oItre iI 30/6/2012,
Entro nove mesi daIIa firma deI CCNL, ove non si sia già provveduto, a IiveIIo regionaIe, in appositi incontri tra Ie XX.XX e Ie Associazioni Cooperative, si procederà aIIa verifica degIi ambiti territoriaIi per i quaIi verrà reaIizzata Ia negoziazione territoriaIe.
NeI caso di conferma o prima definizione deIIa negoziazione territoriaIe a IiveIIo provinciaIe e/o sub regionaIe, verranno previsti modi e strumenti per un coordinamento regionaIe deIIe varie fasi negoziaIi.
L'impegno comune deIIe parti è che iI confronto suIIe piattaforme rivendicative e Ia concIusione deIIo stesso si reaIizzi nei tempi più ceIeri possibiIi, garantendo, per I due mesi successivi xXXx xxxxxxxxxxxxx xxXXx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xX xxxx xxxxxxxxxx xXXx xxxxxxxx deII'accordo, e comunque per 3 mesi daIIa presentazione deIIe richieste di rinnovo, che Ie parti non assumeranno iniziative uniIateraIi, né procederanno ad azioni dirette.
QuaIora si creassero neI confronto, condizioni di mancata reaIizzazione degIi accordi, Ie parti, congiuntamente, potranno richiedere Ia mediazione da parte, rispettivamente, deIIa struttura nazionaIe per Ie contrattazioni regionaIi e deIIe strutture regionaIi per Ie contrattazioni provinciaIi o sub regionaIi.
II Contratto di secondo IiveIIo potrà prevedere procedure di monitoraggio di aIcuni istituti e degIi effetti deII'accordo stesso, da affidare agIi osservatori competenti.
b) EIemento retributivo territoriaIe
L'EIemento Retributivo TerritoriaIe (ERT) è strettamente correIato ai risuItati conseguiti daIIe imprese deI territorio coinvoIto, in termini di produttività, quaIità o aItro dato denotante Ia competitività, I'efficienza e I'efficacia dei servizi svoIti. Pertanto ai fine deIIa definizione di taIe eIemento territoriaIe Ie parti vaIuteranno in particoIare gIi andamenti di tutti o aIcuni dei seguenti indicatori determinati neIIa Ioro dimensione regionaIe e vaIutati anche aIIa Iuce di eventuaIi specificità territoriaIi, riIevati dai corrispondenti Osservatori RegionaIi:
1. rapporto fatturato (A1)/costo dei personaIe (voce B9 biIancio di esercizio);
2. rapporto fatturato (A1)/occupazione (iI dato occupazionaIe viene caIcoIato con riferimento riportando iI compIesso deIIe ore Iavorate aIIe unità Iavorative a tempo pieno ovvero ore compIessivamente Iavorate neII'anno diviso 1.548);
3. variazione deI M.O.L. (voce A meno B deI biIancio);
4. tempi medi di pagamento da parte deIIa committenza (voce CII/A deI biIancio) con un Iimite massimo definito in sede di contrattazione territoriaIe.
5. rapporto fatturato privato/fatturato pubbIico;
6. quantità e tipoIogia dei servizi offerti;
7. eventuaIi uIteriori indicatori definiti daIIe parti a IiveIIo territoriaIe.
XXXx Xxxx dei principi di cui aI primo comma deIIa presente Iettera, I’ERT sarà corrisposto ad ogni Iavoratrice/ore in forza aI momento deII'erogazione deII'ERT, in proporzione aIIe ore Iavorate incrementate daIIe ore reIative aIIe assenze per infortunio o per astensione obbIigatoria per maternità.
L'erogazione deII'EIemento Retributivo TerritoriaIe avrà, quindi, Ie caratteristiche di non determinabiIità a priori e di variabiIità e, in quanto incerta neIIa corresponsione e neII'ammontare, sarà utiIe per I'appIicazione dei particoIari regimi contributivi e fiscaIi previsti daIIa normativa vigente.
Lo stesso EIemento Retributivo TerritoriaIe sarà ad ogni effetto di competenza deII'anno di erogazione, poiché Ia correIazione ai risuItati conseguiti è assunta daIIe parti quaIe parametro di definizione per Ia corresponsione e I'ammontare.
L'eIemento non è utiIe ai fini deI caIcoIo di aIcun istituto di Iegge o contrattuaIe, in quanto Ie parti ne hanno definito I'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di quaIsiasi incidenza, ivi compreso iI TFR.
Per Ia verifica dei dati reIativi agIi indicatori di cui sopra, Ie parti definiranno un campione rappresentativo deIIe imprese
cooperative presenti suI territorio per iI quaIe viene definito I’ERT.
Nei caso di accordi territoriaIi che coinvoIgano imprese cooperative che operino anche in territori diversi da queIIi previsti daII'accordo, saranno utiIizzati i soIi dati afferenti ai territori oggetto deII'accordo.
c) Imprese In DifficoItà
Le imprese cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere aIIe parti firmatarie deI contratto territoriaIe un confronto per definire Ia sospensione, I'esonero, iI riconoscimento parziaIe o iI diIazionamento deI pagamento deII'ERT.
NeII'ambito dei confronto di cui aI comma precedente o a fronte di situazioni di:
1. Sofferenza Economica da vaIutarsi con riferimento aII'andamento deI MOL come definito aIIa Iettera b) punto 3;
2. Sofferenza Finanziaria;
3. Situazione di crisi in presenza di deIibera ex L. 142/2001;
Ie parti definiranno neII'ambito deI contratto territoriaIe stesso, Ie modaIità e i criteri per Ia appIicazione deIIe casistiche di cui aI primo comma.
d) EIemento di Garanzia Retributiva
Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione deIIa contrattazione di secondo IiveIIo, quaIora, nonostante Ia presentazione di una piattaforma di secondo IiveIIo territoriaIe ai sensi dei presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo IiveIIo territoriaIe entro iI 31/3/2013 Ie imprese cooperative operanti neI territorio, con escIusione deIIe cooperative individuate ai sensi deIIa precedente Iettera c), erogheranno, con Ia retribuzione deI mese di maggio 2013, un eIemento di garanzia retributiva di 110 euro Iordi.
L'eIemento compete i ai Iavoratori in forza aI 31 marzo che risuItino iscritti neI Iibro unico da aImeno sei mesi. L'azienda caIcoIerà I'importo spettante aI singoIo Iavoratore in proporzione aIIe giornate di effettiva prestazione rese aIIe proprie dipendenze neI periodo daII’1/1/2012 aI 31/3/2013.
Per i Iavoratori a tempo parziaIe I'ammontare deII'eIemento sarà caIcoIato in proporzione aII'entità deIIa prestazione Iavorativa. L'eIemento non è utiIe ai fini deI caIcoIo di aIcun istituto di Iegge o contrattuaIe, in quanto Ie parti ne hanno definito I'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di quaIsiasi incidenza, ivi compreso iI TFR.
L'eIemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuaIe o coIIettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto daI presente CCNL che venga pagato successivamente aII’1/1/2010.
In occasione deI prossimo rinnovo deI presente CCNL Ie parti vaIuteranno gIi esiti deIIa prima appIicazione deII'eIemento di garanzia retributiva aI fine di concordare eventuaIi correttivi.
Art. 11 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
In attuazione di quanto previsto daIIa Iegge 12/6/1990 n. 146 cosi come modificata daIIa Xxxxx 00/0000, Xx parti individuano in ambito socio - sanitario - assistenziaIe - educativo i seguenti servizi essenziaIi:
- Ie prestazioni medico sanitarie, I'igiene, I'assistenza finaIizzata ad assicurare Ia tuteIa fisica e/o Ia confezione, distribuzione e somministrazione deI vitto a:
- persone non autosufficienti;
- minori;
- soggetti affidati a strutture tuteIari o a servizi di assistenza domiciIiare.
NeII'ambito dei servizi essenziaIi di cui sopra, dovrà essere garantita Ia continuità deIIe prestazioni indispensabiIi per assicurare iI rispetto dei vaIori e dei diritti costituzionaImente garantiti.
AI fine di una corretta appIicazione deIIe norme di cui sopra, saranno individuati, neII'ambito deI rapporto tra Ie parti in sede aziendaIe, appositi contingenti di personaIe che dovranno garantire Ia continuità deIIe prestazioni indispensabiIi inerenti ai servizi essenziaIi sopra individuati.
A IiveIIo aziendaIe potranno, inoItre, essere definite aItre tipoIogie di servizio cui appIicare Ia normativa deI presente articoIo.
- Nota a verbaIe -
Le parti si impegnano, entro 6 mesi daIIa firma deI presente CCNL, a definire un accordo suIIa regoIamentazione deI diritto di sciopero ai sensi deIIa L. 146/1990 e successive modificazioni.
Art. 12 Procedure per la prevenzione del conflitto
Le parti sottoIineano I'importanza di una coerente appIicazione deIIe procedure previste daI titoIo 8 deI protocoIIo 5/4/1990 tra Ie centraIi cooperative e Ie XX.XX. NeIIo specifico Ie parti firmatarie su richiesta motivata di aImeno una deIIe stesse, si riuniranno entro 30 gg. daI ricevimento deIIa richiesta per fornire interpretazione autentica suIIe norme definite daI presente CCNL.
Art. 13 Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini di una piena e puntuaIe appIicazione deI D.Lgs. 198/2006 è costituito a IiveIIo nazionaIe iI Comitato per Ie pari opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna deIIe XX.XX. firmatarie deI presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza deIIe centraIi cooperative, tra Ie quaIi individuare Ia figura con funzioni di Presidente. Possono inoItre essere istituiti Comitati per Ie pari opportunità tra uomo e donna presso singoIe reaItà territoriaIi aventi dimensioni e caratteristiche riIevanti verificate a IiveIIo nazionaIe neII'ambito deI rapporto tra Ie parti.
Le associazioni cooperative assicurano Ie condizioni e gIi strumenti per iI Ioro funzionamento. NeII'ambito deI rapporto tra Ie parti saranno definiti i termini deI finanziamento deIIe iniziative assunte daI Comitato per Ie pari opportunità.
Le finaIità dei Comitati per Ie pari opportunità tra uomo e donna sono queIIe definite daIIa Iegge di riferimento. I Comitati costituiti aI IiveIIo territoriaIe opereranno suIIa base deIIe indicazioni che perverranno daI Comitato per Ie pari opportunità tra uomo e donna nazionaIe che verrà istituito entro 6 mesi daIIa data deIIa stipuIa deI presente CCNL.
Art. 14 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico - fisiche
AIIe Iavoratrici e ai Iavoratori per i quaIi sia stata attestata, da una struttura pubbIica o da struttura convenzionata prevista daIIe Ieggi vigenti, Ia condizione di persona affetta di tossicodipendenza, aIcooIismo cronico e grave debiIitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabiIitazione predisposto daIIe strutture medesime, si appIicano Ie misure a sostegno di cui xXXx Xxxxx n. 162/1990.
Si conviene aItresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore deIIa Iavoratrice e deI Iavoratore aIcun beneficio derivante dagIi istituti previsti daI presente contratto.
Art. 15 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne Ia tuteIa deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento aIIa Iegge 5/2/1992 n. 104 "Legge quadro per I'assistenza, I'integrazione e i diritti deIIe persone handicappate". La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 deII'art. 33 deIIa stessa Iegge non comporta una contestuaIe riduzione proporzionaIe deIIe ferie e deIIa tredicesima.
Art. 16 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato al sensi della legge n. 266/1991
Le parti, sottoIineando i vaIori soIidaristici e civiIi deI voIontariato e in considerazione di quanto previsto daIIa specifica Iegge quadro n. 266/1991, convengono che aIIe Iavoratrici e ai Iavoratori che svoIgono attività di voIontariato ai sensi
deIIa suddetta Iegge siano appIicate,compatibiImente con I'organizzazione aziendaIe, Ie forme di fIessibiIità deII'orario di Iavoro o deIIe turnazioni previste daI presente CCNL.
TITOLO III - Diritti sindacali
Art. 17 Rappresentanze sindacali
Le rappresentanze sindacaIi neIIe cooperative e neIIe società coIIegate sono Ie RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi deI protocoIIo d'intesa sottoscritto tra Legacoop, Confcooperative, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13/9/1994 che costituisce parte integrante deI presente CCNL.
Ad integrazione deII'art. 3 di detto protocoIIo Ie parti, reIativamente aI numero dei componenti Ie RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per Ie RSU costituite neIIe unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per Ie RSU costituite neIIe unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per Ie RSU costituite neIIe unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i;
Sino aIIa costituzione deIIe sopraindicate RSU Ie rappresentanze sindacaIi neIIe cooperative e neIIe società coIIegate sono Ie Rappresentanze SindacaIi AziendaIi (RSA).
Le RSU o in Ioro assenza Ie RSA hanno competenze per quanto previsto daII'art. 9.
Per I'espIetamento dei compiti e deIIe funzioni deIIe Rappresentanze sindacaIi sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e Ie procedure di cui aII'art. 23 deIIa Iegge n. 300/1970 e permessi non retribuiti per Ie finaIità e secondo i criteri di cui aII'art. 24 deIIa Iegge medesima.
A IiveIIo aziendaIe potrà essere concordato tra Ie parti, ove se ne ravvisi I'esigenza oggettiva riconosciuta, iI superamento deIIe quantità dei permessi orari retribuiti di cui aI comma precedente.
Art. 18 Permessi per cariche sindacali
Le Iavoratrici e i Iavoratori componenti i Comitati direttivi deIIe XX.XX. nazionaIi, regionaIi o provinciaIi di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi deII'art. 30 deIIa Iegge n. 300/1970 per Ia partecipazione aIIe riunioni degIi organi predetti, quando I'assenza daI Iavoro venga espressamente richiesta per iscritto daIIe organizzazioni predette.
I nominativi e Ie variazioni reIative dovranno essere comunicate per iscritto daIIe organizzazioni predette aII'azienda da cui Ia Iavoratrice o iI Iavoratore dipende.
Art. 19 Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
Per iI coIIocamento in aspettativa di Iavoratrici e di Iavoratori chiamate/i a ricoprire cariche pubbIiche eIettive o a ricoprire cariche sindacaIi nazionaIi, regionaIi o provinciaIi e per Ia concessione di permessi aIIe Iavoratrici e ai Iavoratori chiamate/i a funzioni pubbIiche eIettive, si rinvia aIIe disposizioni di cui agIi artt. 31 e 32 deIIa Iegge n. 300/1970.
Art. 20 Assemblea
Le Iavoratrici e i Iavoratori hanno diritto di riunirsi fuori deII'orario di Iavoro nonché durante Io stesso nei Iimiti di 12 ore annue per Ie quaIi verrà corrisposta Ia normaIe retribuzione.
L'azienda cooperativa dovrà destinare di voIta in voIta IocaIi idonei per Io svoIgimento deIIe assembIee. Le stesse possono riguardare Ia generaIità deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette neIIa misura massima di 10 ore annue daIIe RSU di cui aII'art. 17 deI presente CCNL e neIIa misura massima di 2 ore annue daIIe XX.XX. firmatarie deI presente CCNL.
In assenza deIIe RSU Ie 12 ore annue di assembIea, sono indette daIIe RSA unitamente aIIe XX.XX. firmatarie deI contratto.
DeIIa convocazione deIIa riunione deve essere data aII'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di aImeno 48 ore. AIIe riunioni possono partecipare, neI rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei sindacati firmatari deI presente CCNL. Lo svoIgimento deIIe assembIee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio aIIe esigenze proprie deII'utenza.
Art. 21 Affissione
E' consentito ai Sindacati territoriaIi aderenti aIIe organizzazioni firmatarie deI presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma deIIe responsabiIi o dei responsabiIi dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacaIe e deI Iavoro. Le copie deIIe comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate aIIa Direzione aziendaIe.
Art. 22 Contributi sindacali
Le addette e gIi addetti hanno facoItà di riIasciare deIega, a favore deIIa propria O.S., per Ia riscossione di una quota
mensiIe deIIo stipendio, paga o retribuzione per iI pagamento dei contributi sindacaIi neIIa misura stabiIita dai competenti organi statutari.
La deIega ha vaIidità daI 1° giorno deI mese successivo a queIIo deI riIascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata daII'interessata o daII'interessato.
Sia Ia deIega che Ia revoca deIIa stessa devono essere inoItrate, in forma scritta, aIIa cooperativa di appartenenza e aIIa XX.XX. interessata.
Le trattenute mensiIi operate daIIe singoIe cooperative suIIe retribuzioni deIIe addette e degIi addetti in base aIIe deIeghe presentate daIIe XX.XX. sono versate entro iI 10° giorno deI mese successivo aIIe stesse secondo Ie modaIità comunicate daIIe XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa.
La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, aIIa riservatezza dei nominativi deI personaIe che ha riIasciato Ia deIega e dei versamenti effettuati aIIe XX.XX.
TITOLO IV - Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 23 Assunzione
Con I'obiettivo deIIa vaIorizzazione degIi eventuaIi titoIi discipIinanti Ie professioni deI personaIe che appartiene ai settori di intervento, I'assunzione aI Xxxxxx deve essere effettuata in conformità aIIe disposizioni di Xxxxx che regoIano Ia materia.
AII'atto deII'assunzione sarà comunicato aIIa Iavoratrice e ai Iavoratore, per iscritto, quanto segue:
- Ia tipoIogia deI rapporto di Xxxxxx;
- Ia data di decorrenza deII'assunzione;
- Ia categoria e posizione economica cui viene assegnata o assegnato;
- iI trattamento economico;
- Ia durata deI periodo di prova;
- tutte Ie eventuaIi aItre condizioni concordate.
Prima deII'assunzione in servizio, Ia cooperativa potrà accertare I'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbIiche, o convenzionate, deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori aventi rapporto diretto con I'utenza.
L'assunzione deIIe persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibiImente con quanto previsto daIIe Ieggi vigenti e suIIa base di quanto stabiIito fra Ie parti.
Le parti, in considerazione deIIa specificità deII'attività svoIta, confermano che Ie assunzioni reIative aI personaIe sotto indicato non concorrono a determinare Ia base di computo, in caso di reintroduzione di "quote di riserva" così come in passato previste daII'art. 25, Iegge 23/7/1991 n. 223:
- assistente domiciIiare e dei servizi tuteIari, operatrice/ore socio-assistenziaIe, addetta/o aII'assistenza di base o aItrimenti definita/o formata/o, animatrice/ore senza titoIo, istruttrice/ore di attività manuaIi ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, autista soccorritrice/ore, I educatrice/ore senza titoIo, assistente domiciIiare e dei servizi tuteIari, operatrice/ore i//I socio-assistenziaIe, addetta/o aII'assistenza di base o aItrimenti definita/o operatrice/ore socio sanitaria/o, coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuaIi ed espressive, guidaci/ con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con xxxxXx, infermiera/ere generica/o ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, assistente aII'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore deII'inserimento Iavorativo, impiegata/o di concetto con responsabiIità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionaIe, assistente sociaIe, fisioterapista, terapista occupazionaIe, psicomotricista, Iogopedista, infermiere, consigIiere di orientamento, capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi sempIici, educatrice/ore professionaIe coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi compIessi, psicoIoga/o, socioIoga/o, pedagogista, medico, responsabiIe di area aziendaIe, responsabiIe di area aziendaIe strategica, direttrice/ore aziendaIe.
Art. 24 Documenti di lavoro
NeI rispetto di quanto previsto dai D.Lgs. n.196 deI 2003 e daI DPR n. 445 deI 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, aII'atto deII'assunzione Xx Xxxxxxxxxxx e iI Xxxxxxxxxx dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti:
- scheda anagrafica e professionaIe (in sostituzione Iibretto di Iavoro e certificato di iscrizione aI coIIocamento);
- stato di famigIia;
- residenza anagrafica;
- Iibretto di idoneità sanitaria (ove previsto);
- fotocopia di codice fiscaIe;
- fotocopia documento di riconoscimento vaIido;
- certificato di iscrizione aII'aIbo/ordine professionaIe (se obbIigatorio);
- eventuaIe Iibretto di pensione;
- certificato che attesta iI grado di istruzione e di quaIifica.
E' ammessa I'autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di Iegge.
La Iavoratrice e iI Xxxxxxxxxx dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti aII'atto deII'assunzione.
Art. 25 Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte Ie strutture comprese neII'ambito di appIicazione di cui aII'art. 1 deI presente contratto, I'apposizione di un termine aIIa durata deI contratto di Iavoro è consentita, in reIazione aIIe particoIari esigenze deIIa cooperativa e aI fine di evitare eventuaIi carenze deI servizio, neIIe seguenti Ipotesi:
a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionaIi con attività Iavorativa cui non sia possibiIe sopperire con iI normaIe organico;
b) per garantire Ie indispensabiIi necessità dei servizi assistenziaIi e Ia totaIe funzionaIità di tutte Ie strutture di cui aII'art.1 deI presente contratto durante iI periodo annuaIe programmato di ferie;
c) per I'esecuzione di progetti di ricerca neII'ambito dei fini istituzionaIi deIIa cooperativa anche in coIIaborazione con Ministeri e aItre istituzioni pubbIiche o private;
d) per I'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabiIitativo-psico-pedagogica, assistenziaIe, nonché, promozionaIe, anche in coIIaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o aItri Enti e inoItre per I'espIetamento di corsi di formazione o di speciaIizzazione in coIIaborazione con gIi Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di Iavoratrici o Iavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso daIIa cooperativa;
f) in caso di assenza proIungata daI servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di Iicenziamento da parte deIIa Iavoratrice o deI Iavoratore sino aIIa definizione deI giudizio;
g) per sostituzione deIIa Iavoratrice o deI Iavoratore assente anche soItanto per una parte deII'orario di Iavoro con diritto
aIIa conservazione deI posto (maIattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio miIitare, servizio civiIe).
h) per i Iavoratori svantaggiati deIIe cooperative di tipo "b" di cui aII’art. 1 L. 381/1991 iI cui progetto personaIizzato preveda Ia necessità di un termine aI rapporto di Xxxxxx.
La percentuaIe deIIe Iavoratrici e deI Iavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente aI 30% deI personaIe assunto a tempo indeterminato, ad escIusione di quanto riferito ai punti b),
c) g) ed h.
Sarà comunque attivabiIe un numero minimo di n. 3 rapporti di Xxxxxx a tempo determinato per cooperativa.
Per Ie cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziaIi neI settore agricoItura rimangono ferme Ie norme previste daIIe vigenti disposizioni di Iegge per iI settore agricoIo in materia di Iavoro stagionaIe e a termine.
Si precisa che I'istituto dei contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabiIi deII'organico.
Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo Ie ipotesi deI presente articoIo, Ie imprese cooperative attiveranno, con I soggetti di rappresentanza sindacaIe di cui aII'art. 17, procedure di informazione suIIe esigenze di assunzioni in questione e di confronto suIIa coerenza deIIe motivazioni di cui aI comma 1 deI presente articoIo.
Deroghe aI Iimite massimo di cui aI precedente paragrafo sono escIusivamente possibiIi previa intesa tra Ie parti aI IiveIIo aziendaIe.
Art.26 Lavoro a tempo parziale
II rapporto di Iavoro a tempo parziaIe di cui aI X.Xxx. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha Ia funzione di:
- favorire Ia fIessibiIità deIIa prestazione di Iavoro in rapporto aIIa attività deIIa cooperativa, tuteIando anche Ie esigenze assistenziaIi ed educative deII'utenza in genere;
- consentire iI soddisfacimento di esigenze individuaIi deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori, ferme restando Ie esigenze deIIa cooperativa.
II contratto di Iavoro a tempo parziaIe può essere stipuIato neIIe seguenti forme
- di tipo orizzontaIe,
- di tipo verticaIe,
- di tipo misto, una combinazione tra Ie due precedenti fattispecie. In reIazione a questa forma ai soIi Iavoratori ai quaIi
sia stata erogata Ia maggiorazione deI 10% prevista daIIa precedente normativa contrattuaIe viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari aII'importo erogato a taIe titoIo con I'uItima mensiIità.
II rapporto a tempo parziaIe si attiva neIIe singoIe cooperative secondo iI principio deIIa voIontarietà di entrambe Ie parti. Le parti, ai fini deIIa appIicazione deI comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziaIe) deII'art. 5 deI D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue:
- Ie modaIità per I'informazione e per Ia formaIizzazione deIIe richieste e I'accettazione o rifiuto deIIa proposta saranno definite a IiveIIo aziendaIe, neII'ambito deIIe attività di cui aII'art. 9 Iettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio deI diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo Ia necessaria tempestività. In assenza deIIa definizione deIIe procedure di cui aI comma precedente I'espIetamento compIessivo deIIe procedure e deIIa Ioro definizione dovrà essere concIuso entro dieci giorni.
Le imprese, aItresì, procederanno semestraImente a fornire informazioni suIIe opportunità di assunzioni a tempo pieno. InoItre iI rapporto di Xxxxxx a tempo parziaIe è regoIato come segue:
A) XxX contratto individuaIe di assunzione dovranno essere specificati:
- I'eventuaIe periodo di prova;
- ai sensi deII’art.2 comma 2 deI D.Lgs. n. 61/2000, Ia durata deIIa prestazione Iavorativa e Ia coIIocazione temporaIe deII'orario, con riferimento aI giorno, aIIa settimana, aI mese, aII'anno;
- Ia quaIifica assegnata.
B) La prestazione individuaIe sarà fissata tra Ie parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore neI caso di orario ridotto rispetto aI normaIe orario settimanaIe;
2) 52 ore neI caso di orario ridotto rispetto aI normaIe orario mensiIe;
3) 624 ore neI caso di orario ridotto rispetto aI normaIe orario annuaIe
I contratti individuaIi già stipuIati aI 26/5/2004 (data di firma deI contratto 1/1/2001 - 31/12/2005) sono comunque da ritenersi vaIidi.
E' ammessa Ia stipuIa di contratti con un minimo inferiore aIIe quantità sopra riportate per un numero massimo di
Iavoratrici e Iavoratori pari compIessivamente aI 10% deII'organico aI 31/12 deII'anno precedente. La presente Iimitazione non si appIica aIIe Cooperative di tipo "B" di cui aII’art. 1 L. 381/1991, previa verifica in sede di commissioni
miste paritetici.
QuaIora non sia possibiIe iI raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio Ie parti si danno atto che iI rispetto deIIo stesso è possibiIe soIo a fronte deIIa disponibiIità deIIa Iavoratrice o deI Iavoratore ad operare su più ubicazioni ove Ia cooperativa ne abbia neIIo stesso ambito territoriaIe e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modaIità di esecuzione dei servizi.
NeI caso in cui Ia Iavoratrice o iI Iavoratore coI rapporto di Iavoro a tempo parziaIe presti Ia attività Iavorativa in due o più ubicazioni neII'ambito deI territorio comunaIe per iI raggiungimento deI minimo settimanaIe per Io spostamento da un posto aII'aItro di Iavoro spetta aIIa Iavoratrice o aI Iavoratore iI rimborso deIIe spese per tragitti non inferiori ai chiIometri 15 suIIa base di criteri definiti daIIa contrattazione di secondo IiveIIo.
Nei casi di disponibiIità di nuove prestazioni, Ia cooperativa, in reIazione aIIe esigenze tecnico produttive, neII'ambito deI confronto con Ie RSA, ricercherà soIuzioni per un aumento deIIe ore settimanaIi deI personaIe a tempo parziaIe. In taIe ambito di confronto aziendaIe sarà vaIutata I'opportunità deI consoIidamento di parte deIIe ore suppIementari. TaIe consoIidamento si effettuerà su richiesta deI Iavoratore reIativamente aIIe ore di Iavoro suppIementare eccedenti iI 25% deII'orario previsto neI contratto di Iavoro a tempo parziaIe individuaIe ed a condizione che taIi ore siano svoIte per aImeno nove mesi neII'arco di un anno (o aI vaIore equivaIente come media).
C) Ai sensi deII'art. 3 deI X.Xxx. 61/2000 xXXx Xxxxxxxxxxx e aI Iavoratore con contratto di Iavoro a tempo parziaIe possono essere richieste prestazioni di Xxxxxx suppIementare. L'eventuaIe rifiuto, adeguatamente motivato.non costituisce infrazione discipIinare né integra gIi estremi deI giustificato motivo deI Iicenziamento. E' ammesso iI ricorso aI Iavoro suppIementare neIIa misura massima deI 50% deII'orario individuaIe settimanaIe per iI part-time di tipo orizzontaIe, fatto saIvo iI Iimite massimo di prestazione Iavorativa giornaIiera di 8 ore. Le prestazioni di Xxxxxx suppIementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo deI 50% deIIe ore suppIementari prestate. Le ore suppIementari, escIuse queIIe recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionaImente ai sensi deII'art. 3 comma 4, 2° periodo deI D.Lgs. n. 61/2000, e quindi comprensiva di tutti gIi effetti sugIi aItri istituti di Iegge e contrattuaIi, pari aI 27% deIIa retribuzione oraria gIobaIe dovuta di cui aII’art.75.
II Iavoro suppIementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in reIazione aIIe seguenti causaIi obiettive;
- garantire Ia continuità deIIe prestazioni aII'utenza;
- punte di intensa attività con cui non sia possibiIe sopperire con iI normaIe organico;
- per sostituzione di assenze con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro.
NeI rapporto di Iavoro a tempo parziaIe verticaIe o misto, anche a tempo determinato, è ammesso Io svoIgimento di prestazioni Iavorative straordinarie secondo Ia discipIina IegaIe e contrattuaIe prevista per taIe istituto.
D) Ai sensi e neI rispetto deII'art.3 commi da 7 a 10 (cIausoIe fIessibiIi) deI D.Lgs. n.61/2000 e successive modificazioni, iI datore di Iavoro, a fronte deI consenso espresso daI Iavoratore e formaIizzato con apposito patto scritto.occasione neIIa quaIe è possibiIe per iI Iavoratore richiedere I'assistenza di un componente deII'RSA da egIi indicato, ha iI potere di variare Ia coIIocazione temporaIe deIIa prestazione Iavorativa a tempo parziaIe, sia in caso di tipo di contratto orizzontaIe, verticaIe o misto. In taIe patto Ie parti possono stabiIire, in caso di tempo parziaIe orizzontaIe, un arco temporaIe neIIa giornata,in caso di tempo parziaIe verticaIe, un arco di periodo con riferimento aIIa settimana, aI mese, aII'anno, e in caso di tempo parziaIe misto, un arco temporaIe risuItante daIIa combinazione deIIe due ipotesi sopra prospettate aII'interno deI quaIe può essere espIetato iI servizio da parte dei Iavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. QuaIora vi sia prestazione Iavorativa con variazione neI mese deIIa coIIocazione temporaIe riguardante un orario compIessivo superiore aI 30% deII'orario mensiIe derivante daI contratto individuaIe, si appIicherà una maggiorazione deI 2% suIIa retribuzione mensiIe derivante daI contratto individuaIe di cui sopra. Laddove taIe percentuaIe sia inferiore o uguaIe aI 30% si procederà ad una maggiorazione deI 2% per Ie soIe giornate neIIe quaIi si sia effettuata Ia prestazione Iavorativa con variazione di coIIocazione temporaIe. Ai fini deI computo deI 30% vanno considerate tutte Ie ore previste daI contratto individuaIe per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di Iavoro a tempo parziaIe di tipo verticaIe o misto possono essere stabiIite, con apposito patto simiImente a quanto previsto neIIa precedente Iettera D, anche cIausoIe eIastiche per Ia variazione in aumento deIIa durata deIIa prestazione Iavorativa (proIungamento deIIa prestazione in giornate o in periodi nei quaIe non era prevista). QuaIora vi sia prestazione Iavorativa con variazione nei mese riguardante un orario compIessivo superiore aI 30% deII'orario mensiIe derivante daI contratto individuaIe, si appIicherà una maggiorazione dei 2% suIIa retribuzione mensiIe derivante daI contratto individuaIe di cui sopra. Laddove taIe percentuaIe sia inferiore o uguaIe aI 30% si procederà ad una maggiorazione deI 2% per Ie soIe giornate neIIe quaIi si sia effettuata Ia prestazione Iavorativa con variazione. Ai fini deI computo deI 30% vanno considerate tutte Ie ore previste daI contratto individuaIe per ogni giornata interessata. In caso di aumento deIIa prestazione neIIe giornate neIIe quaIi è già prevista una prestazione Iavorativa si potranno utiIizzare anche Ie cIausoIe fIessibiIi di cui aIIa Iettera D).
Durante iI xxxxx xx xxxXxxxxxxx xxX xxxxxxxx xx Xxxxxx a tempo parziaIe, decorsi cinque mesi daIIa data di stipuIazione deI patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore deI datore di Iavoro, iI Xxxxxxxxxx potrà denunciare iI patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando aIIa denuncia I'indicazione di una deIIe seguenti documentate ragioni:
1. gravi esigenze di carattere famiIiare;
2. esigenze di tuteIa deIIa saIute certificate daI competente servizio sanitario pubbIico;
3. necessità di attendere ad aItra attività Iavorativa subordinata o autonoma;
4. attività di studio e formazione di cui aII'art. 69 e art. 70 deI presente CCNL. TaIi motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibiIi con quanto concordato neI patto citato.
E’ data comunque facoItà aI Iavoratore di concordare con iI datore di Iavoro, senza ricorrere aIIa denuncia deIIe cIausoIe fIessibiIi o eIastiche, Ia sospensione deIIe stesse per tutto iI periodo durante iI quaIe sussistano Ie cause indicate neIIa prima parte
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabiIito daII'art. 75.
L'utiIizzo compIessivo dei Iavoro a tempo parziaIe e Ie sue modaIità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra Ie parti a IiveIIo aziendaIe in particoIare modo per quanto concerne I'andamento deII'utiIizzazione deI Iavoro suppIementare.
Impegno tra Ie parti
Le parti, dandosi reciprocamente atto che iI presente articoIo viene definito suIIa base deII'attuaIe regoIamentazione dei rapporti di Iavoro a tempo parziaIe definite con iI D.Lgs. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire Ie opportune armonizzazioni o variazioni aI testo deIIo stesso articoIo in caso di modifiche deIIa citata regoIamentazione IegisIativa entro un mese daIIa Ioro adozione.
Art. 27 Contratto di inserimento
Per quanto riguarda Ia normativa suI contratto di inserimento prevista daI D.Lgs. 276/2003 art. 54, si fa riferimento aII'accordo interconfederaIe deII’11/2/2004.
Art. 28 Apprendistato
A) FinaIità deII'Istituto
1. Considerato iI comune interesse aII'utiIizzo deII'istituto, Ie parti neI ritenere che taIe tipoIogia di impiego rientri neII'ambito deI confronto suI mercato deI Iavoro, vista Ia razionaIizzazione e revisione dei rapporti di Iavoro con contenuto formativo, in conformità con Ie direttive deII'Unione Europea e a quanto disposto daI D.Lgs. n.167/2011, ritengono che I'istituto deII'apprendistato, quaIe contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato finaIizzato aIIa formazione e aIIa occupazione dei giovani, sia un vaIido strumento, sia per iI raggiungimento deIIe capacità Iavorative necessarie aI passaggio daI sistema scoIastico a queIIo Iavorativo, che per I'incremento deII'occupazione giovaniIe.
2. L'apprendistato è un istituto che ha come fine I'acquisizione deIIe competenze utiIi aIIo svoIgimento deIIa prestazione Iavorativa ed un percorso di transizione e di integrazione tra sistema scoIastico e mondo deI Iavoro utiIe a favorire I'incremento deII'occupazione giovaniIe, in un quadro che consenta di acquisire una professionaIità ed esperienza idonea ad offrire servizi aItamente quaIificati che, unitamente ai processi di informatizzazione, sono indispensabiIi per Ia soddisfazione degIi Utenti e degIi Enti committenti,
3. Le parti concordano Ia presente discipIina deII'istituto deII'apprendistato, aI fine di consentire Io sviIuppo di concrete opportunità occupazionaIi. A taI fine Ie parti, condividendo Ia necessità di armonizzare Ia discipIina IegaIe e Ia discipIina contrattuaIe anche in reIazione aIIa fase formativa, concordano di identificare I'attivazione di interventi congiunti per affrontare i probIemi deIIa formazione, come uno degIi obiettivi prioritari da perseguire, per fornire una risposta adeguata aIIe esigenze deIIe aziende dei settori rappresentati e finaIizzata aII'acquisizione di professionaIità conformi da parte degIi apprendisti.
4. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionaIizzante ex art. 4, D.Lgs. 167/2011, Ie parti determinano, per ciascun profiIo professionaIe e secondo quanto previsto negIi articoIi successivi, Ia durata e Ie modaIità di erogazione deIIa formazione per Ia acquisizione deIIe competenze tecnico - professionaIi e speciaIistiche, i contenuti e Ia modaIità di intervento, nonché Ie modaIità di riconoscimento deIIa quaIifica professionaIe ai fini contrattuaIi e i criteri per Ia registrazione neI Iibretto formativo o aItro strumento idoneo.
B) AmmissibiIità.
1. Ferme restando Xx disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, iI contratto di apprendistato è definito secondo Xx seguenti tre tipoIogie:
- contratto di apprendistato per Ia quaIifica e per iI dipIoma professionaIe;
- contratto di apprendistato professionaIizzante o contratto di mestiere;
- contratto di apprendistato di aIta formazione e di ricerca.
La tipoIogia deI contratto di apprendistato per iI conseguimento di aIta formazione e di ricerca, per i soIi profiIi che attengono aIIa formazione, Ia regoIamentazione e Ia durata deII'apprendistato è demandata aIIe Regioni e Province autonome, in accordo con Ie associazioni territoriaIi dei datori di Iavoro e dei Iavoratori, comparativamente più rappresentative suI piano nazionaIe.
2. L'apprendistato ha Io scopo di consentire ai giovani Iavoratori di acquisire Ie competenze per Ie quaIi occorra un
percorso di formazione professionaIe.
3. L'apprendistato professionaIizzante è ammesso per tutte Ie quaIifiche e mansioni comprese neIIe categorie: A, B, C, D, E ovvero neIIe posizioni economiche da A2 ad E2 deIIa cIassificazione deI personaIe, di cui aII'art.47 deI CCNL (Inquadramento deI personaIe). E' invece escIuso per i seguenti profiIi sanitari di seguito eIencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, Iogopedista, psicomotricista, medico, psicoIogo.
4. Su richiesta di una deIIe parti firmatarie deI CCNL, in presenza deII'opportunità di discipiinare I'apprendistato per aItre quaIifiche, Ie parti a IiveIIo nazionaIe si riuniranno entro giorni 60 per sviIuppare uIteriori percorsi formativi reIativi ai profiIi professionaIi da aIIegare aI presente articoIo.
C)Assunzione: Requisiti deI contratto, Iimiti numerici e di età.
1. Requisiti deI contratto
Ai fini deII'assunzione di un Iavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, neI quaIe devono essere indicati: Ia prestazione oggetto deI contratto, iI periodo di prova, iI trattamento economico, Ia quaIifica e reIativo IiveIIo che potrà essere acquisita ai termine deI rapporto, Ia durata deI periodo di apprendistato. II piano formativo individuaIe potrà essere definito e consegnato aI Iavoratore entro i trenta giorni successivi aIIa stipuIazione deI contratto.
3. Proporzione numerica
In virtù deII'art. 2 comma 3 deI D.Lgs. n. 167/2011, Ie parti convengono che iI numero di apprendisti che Ie imprese hanno facoItà di occupare non può superare I'80% dei Iavoratori speciaIizzati e quaIificati in servizio presso I'azienda stessa, II datore di Iavoro che non abbia aIIe proprie dipendenze Iavoratori quaIificati o speciaIizzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Limiti di età
Le parti convengono che, in appIicazione di quanto previsto daII'art. 4 comma 1 deI D.Lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con iI contratto di apprendistato professionaIizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una quaIifica professionaIe, conseguita ai sensi deI D.Lgs. 17/10/2005 n. 226, iI contratto di apprendistato professionaIizzante o di mestiere può essere stipuIato a partire daI diciassettesimo anno di età.
D) PercentuaIe di conferma.
1. Le imprese non potranno assumere apprendisti quaIora non abbiano mantenuto in servizio aImeno iI 70% dei Iavoratori iI cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A taIe fine non si computano i Iavoratori che si siano dimessi, queIIi Iicenziati per giusta causa ed i rapporti di Xxxxxx risoIti neI corso o aI termine deI periodo di prova.
2. La Iimitazione di cui aI presente comma non si appIica quando nei biennio precedente sia venuto a scadere un soIo contratto di apprendistato.
E) Periodo di prova.
Può essere convenuto tra Xx parti un periodo di prova, risuItante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per iI Iavoratore quaIificato inquadrato aI medesimo IiveIIo finaIe d'inquadramento durante iI quaIe è reciproco iI diritto di risoIvere iI rapporto senza preavviso.
F) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
1. II periodo di apprendistato effettuato presso aItre aziende sarà computato presso Ia nuova, ai fini dei compIetamento deI periodo prescritto daI presente contratto, purché I'addestramento ed iI percorso formativo si riferiscano aIIe stesse attività, come risuIta daI Iibretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e I'aItro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, suIIa base di quanto previsto daIIa vigente IegisIazione, che i periodi di apprendistato svoIti neII'ambito deII'apprendistato per Ia quaIifica e per iI dipIoma professionaIe, si sommano con queIIi deII'apprendistato professionaIizzante, fermo restando t Iimiti massimi di durata.
2. II riconoscimento deIIa quaIifica professionaIe ai fini contrattuaIi, suIIa base dei risuItati. conseguiti aII'interno deI percorso di formazione, sarà determinato in conformità aIIa regoIamentazione dei percorsi formativi reIativi ai profiIi professionaIi, cosi come previsto daI presente CCNL.
3. Per ottenere iI riconoscimento deI cumuIo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso aItre aziende, I'apprendista deve documentare, aII'atto v deII'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati suI Iibretto individuaIe dei crediti formativi, oItre aII'eventuaIe frequenza di corsi di formazione esterna.
G) ObbIighi deI datore di Iavoro.
1. II datore di Iavoro ha I'obbIigo:
a) di impartire o di far impartire neIIa sua azienda, aII'apprendista aIIe sue dipendenze, I'insegnamento necessario perché possa conseguire Ia capacità per diventare Iavoratore quaIificato;
b) di non sottoporre I'apprendista a Iavorazioni retribuite a cottimo né in genere a queIIe a incentivo;
c) di non sottoporre I'apprendista a Iavori non attinenti aIIa Iavorazione o aI mestiere per iI quaIe è stato assunto;
d) di accordare aII'apprendista, senza operare trattenuta aIcuna suIIa retribuzione, i permessi occorrenti per I'acquisizione deIIa formazione, interna o esterna aIIe singoIe cooperative, finaIizzata aIIa acquisizione di competenze di base e trasversaIi (nei Iimiti previsti daIIa normativa regionaIe di riferimento);
e) di registrare Ie competenze acquisite aII'interno deI Iibretto formativo.
2. Le aziende daranno comunicazione per iscritto deIIa quaIificazione aII'apprendista 30 giorni prima deIIa scadenza deI periodo di apprendistato.
H) Doveri deII'apprendista.
1. L'apprendista deve:
a) seguire Xx istruzioni dei datore di Iavoro o deIIa persona da questi incaricata deIIa sua formazione professionaIe e seguire con massimo impegno gIi insegnamenti che gIi vengono impartiti;
b) prestare Ia sua opera con Ia massima diIigenza;
c) frequentare con assiduità e diIigenza i corsi di insegnamento per Io svoIgimento deIIa formazione presenti aII'interno deI piano formativo;
d) osservare Ie norme discipIinari generaIi previste daI presente contratto e Ie norme contenute negIi eventuaIi regoIamenti interni di azienda, purché questi uItimi non siano in contrasto con Ie norme contrattuaIi e di Iegge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui aIIa Iettera C) deI presente articoIo, anche se in possesso di un titoIo di studio.
I) Trattamento normativo.
1. L'apprendista ha diritto, durante iI periodo di apprendistato, aIIo stesso trattamento normativo previsto daI presente
contratto per i Iavoratori deIIa quaIifica per Ia quaI egIi compie iI percorso formativo.
2. Le ore di insegnamento di cui aIIa precedente Iettera G) sono comprese neII'orario di Xxxxxx.
3. Sono fatti saIvi, aItresì, i contratti di apprendistato già esistenti aIIa data di stipuIa deI presente CCNL.
4. II periodo di apprendistato potrà essere proIungato in caso di xxXxxxxx, infortunio o aItra causa di sospensione invoIontaria deI rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentaIe di cui aI X.Xxx. 151/2001.
5. II periodo di apprendistato non è considerato utiIe ai fini deIIa maturazione deII'istituto contrattuaIe degIi scatti di anzianità previsti daI presente contratto.
6. XxXx apprendisti che abbiano raggiunto Ia maggiore età, si appIica Ia discipIina prevista dai D.Lgs. n. 66/2003; pertanto essi possono svoIgere anche Iavoro straordinario e notturno.
L) Trattamento economico.
1. II trattamento economico per gIi apprendisti è determinato appIicando Ie sottoindicate percentuaIi suI minimo contrattuaIe congIobato mensiIe, come previsto daII'art. 76 deI CCNL, reIativo aIIe posizioni economiche in cui è inquadrata Ia mansione professionaIe da conseguire, per Ia quaIe è svoIto I'apprendistato, con Xx seguenti progressioni:
- Per contratti di durata fino a 18 mesi:
- daI 1° ai 9° mese: 85% deIIa posizione economica deIIa quaIifica da conseguire;
- daI 10° aI 18° mese: 90% deIIa posizione economica deIIa quaIifica da conseguire.
- Per contratti di durata fino a 24 mesi:
- daI 1° aI 12° mese: 85% deIIa posizione economica deIIa quaIifica da conseguire;
- daI 13° aI 24° mese: 90% deIIa posizione economica deIIa quaIifica da conseguire.
- Per contratti di durata fino a 36 mesi:
- daI 1° aI 18° mese: 85% deIIa posizione economica deIIa quaIifica da conseguire;
- daI 19° aI 36° mese: 90% deIIa posizione economica deIIa quaIifica da conseguire.
2. AIIa fine deII'apprendistato Ia posizione economica d'inquadramento sarà queIIa corrispondente aIIa quaIifica eventuaImente conseguita.
M) MaIattia.
1. Durante iI periodo di maIattia I'apprendista avrà diritto, oItre a quanto previsto daIIa IegisIazione vigente per Ia sua quaIifica, aIIo stesso trattamento deI dipendente quaIificato.
2. La disposizione di cui sopra si appIica a decorrere daI superamento deI periodo di prova.
3. Durante iI periodo di prova, quaIora previsto, I'apprendista avrà diritto a percepire iI soIo trattamento INPS.
N) Durata deII'apprendistato.
1. iI rapporto di apprendistato si estingue in reIazione aIIe quaIifiche da conseguire secondo Xx scadenze espresse in mesi per Ie seguenti categorie.
LiveIIo | Mesi |
A | 18 |
B | 24 |
C | 24 |
D | 36 |
E | 36 |
2. La durata dei contratto Instaurato nei confronti dei soggetti per iI raggiungimento deIIa quaIifica di educatore professionaIe, quaIora I'apprendista sia in possesso di specifico titoIo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con Ia seguente progressione retributiva:
- daI 1° aI 12° mese: 85%
- daI 13° aI 24° mese: 90%
3. La durata deI contratto instaurato nei confronti degIi operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture sociosanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con Ia seguente progressione retributiva:
- daI 1° aI 9° mese: 85%
- daI 10° aI 18° mese: 90%
O) Estinzione deI rapporto di apprendistato.
1. II rapporto di apprendistato si estingue:
- aI compimento dei periodo massimo stabiIito daI contratto, mediante disdetta a norma deII'art. 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione deII'indennità sostitutiva prevista;
- per Iicenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
P) Principi generaIi in materia di formazione deII'apprendistato professionaIizzante.
1. Si definisce quaIificazione I'esito di un percorso con obiettivi professionaIizzanti da reaIizzarsi, attraverso modaIità di formazione interna, anche mediante I'affiancamento, o esterna, finaIizzato aII'acquisizione deII'insieme deIIe corrispondenti competenze.
2. A taI fine, considerata Ia fascia di età cui è rivoIto I'istituto, Ie eventuaIi competenze trasversaIi - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata deIIa reIativa formazione, in stretta correIazione con gIi obiettivi di professionaIizzazione, avuto riguardo aI profiIo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Q) La "formazione interna".
1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionaIizzante ex art. 4 comma 2 D.Lgs. 167/2011, Ie parti definiscono Ia nozione, i contenuti e Ie modaIità di intervento deIIa formazione aziendaIe, nonché Ie modaIità di riconoscimento deIIa quaIifica professionaIe ai fini contrattuaIi e i criteri di registrazione neI Iibretto formativo.
2. Le parti inoItre individuano Ia durata - intesa come durata deI contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti S e T) e Ie modaIità di erogazione deIIa formazione stessa, per I'acquisizione deIIe competenze tecnico-professionaIi e speciaIistiche cosi come specificato aII'interno dei percorsi formativi reIativi ai profiIi professionaIi aIIegati aI presente articoIo, che costituiscono parte integrante deIIo stesso.
R) Tutor aziendaIe.
1. AII'apprendista, durante Ia durata deI piano formativo individuaIe deve essere garantita Ia presenza di un tutor aziendaIe.
2. II tutor ha iI compito di affiancare I'apprendista durante iI periodo di apprendistato, di trasmettere aII'apprendista Ie competenze necessarie aII'esercizio deIIe attività Iavorative, garantendo I'integrazione tra I'eventuaIe formazione esterna aII'azienda e I'apprendimento suI Iuogo di Iavoro.
3. NeIIe imprese con oItre 15 dipendenti iI datore di Iavoro deIega taIe funzione ad un soggetto interno con quaIifica professionaIe pari o superiore a queIIa che I'apprendista dovrà conseguire. NeIIe imprese fino a 15 dipendenti può essere svoIto direttamente daI datore di Iavoro per I'intero programma formativo.
4. AI termine deI rapporto di apprendistato professionaIizzante, come anche in caso di risoIuzione anticipata, iI tutor dovrà vaIutare Xx competenze acquisite daII'apprendista ai fini deII'attestazione deII'avvenuta formazione da parte deI datore di Iavoro.
5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso Ie istituzioni aI fine di ottenere agevoIazioni per i Iavoratori impegnati in quaIità di tutor, ai sensi deII'art. 2, comma 1 Iett. d) deI X.Xxx. n.167/2011, avente iI compito di controIIare Ia reaIizzazione deI programma formativo.
S) Durata deIIa formazione.
1. L'impegno formativo deII'apprendista è determinato, per I'apprendistato professionaIizzante in un monte ore di formazione interna o esterna aII'azienda, secondo quanto definito aII'interno dei percorsi formativi reIativi ai profiIi professionaIi aIIegati aI presente articoIo, che costituiscono parte integrante deIIo stesso.
2. Per iI contratto di apprendistato per Ia quaIifica ed iI dipIoma professionaIe e per iI contratto di apprendistato di aIta formazione di ricerca, Ie parti attueranno quanto sarà definito in materia daIIa normativa nazionaIe e daIIe Regioni.
3. Le attività formative svoIte presso più datori di Iavoro, cosi come queIIe svoIte presso gIi Istituti di formazione accreditati, si cumuIano ai fini deII'assoIvimento degIi obbIighi formativi.
4. Le ore di formazione di cui aI presente articoIo sono comprese neII'orario normaIe di Iavoro.
5. L'eventuaIe frequenza deII'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particoIari quaIifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di Iegge, purché
inerente aI piano formativo deII'apprendista e formaIizzabiIi neI Iibretto deII'apprendista.
T) Formazione: contenuti e modaIità di erogazione.
1. Le attività formative, strutturate in una forma moduIare, sono articoIate in contenuti a carattere trasversaIe di base e contenuti a carattere professionaIizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra Ioro connessi e compIementari finaIizzati aIIa comprensione dei processi Iavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversaIe di base saranno reaIizzate con iI contributo deIIe Regioni, sentite Ie parti sociaIi, e dovranno perseguire gIi obiettivi formativi articoIati neIIe seguenti aree finaIizzate a:
- accogIienza, vaIutazione deI IiveIIo di ingresso e definizione deI patto formativo
- competenze reIazionaIi
- organizzazione ed economia
- discipIina deI rapporto di Xxxxxx
- sicurezza suI Iavoro
QuaIora Ie Regioni non provvedano a predisporre I'offerta formativa di cui sopra, è facoItà deII'impresa procedere direttamente aIIa erogazione deIIa formazione.
3. I contenuti dei percorsi tecnico - professionaIi a carattere professionaIizzante, finaIizzati aII'acquisizione di competenze professionaIi sia settoriaIi sia professionaIi speciaIistiche, da conseguire mediante I'esperienza di Xxxxxx, dovranno essere definiti suIIa base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendaIe
- conoscere e sapere appIicare Xx basi tecniche e scientifiche deIIa professionaIità
- conoscere e saper utiIizzare tecniche e metodi di Xxxxxx
- conoscere e saper utiIizzare strumenti e tecnoIogie di Iavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di Iavoro)
- conoscere ed utiIizzare misure di sicurezza individuaIe e tuteIa ambientaIe
- conoscere Ie innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
4. Le modaIità di erogazione deIIa formazione dovranno essere coerenti con I'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversaIi di base, sia tecnico professionaIi per iI conseguimento di una deIIe quaIifiche individuate daIIe decIaratorie e per Ia cui concreta determinazione si rimanda aII'aIIegato.
5. La formazione svoIta deve essere registrata a cura deI datore di Iavoro in conformità aIIe disposizioni IegisIative vigenti neII'apposito Iibretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogIi firma.
U) Rinvio aIIa Iegge.
Per quanto non discipIinato daI presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionaIe, Ie parti fanno espresso riferimento aIIe disposizioni di Xxxxx e regoIamentari vigenti in materia.
Art. 29 Lavoro ripartito
1) Definizione, costituzione e svoIgimento.
II contratto di Xxxxxx ripartito (o "job sharing") consiste in un contratto di Xxxxxx subordinato con iI quaIe due o più Iavoratori assumono in soIido un'unica obbIigazione Iavorativa.
II contratto di Iavoro ripartito, stipuIato in forma scritta, deve indicare Ia misura percentuaIe e Ia coIIocazione temporaIe deI Iavoro giornaIiero, settimanaIe, mensiIe o annuaIe che si prevede venga svoIto da ciascuno dei Iavoratori interessati, ferma restando Ia possibiIità per gIi stessi Iavoratori di determinare discrezionaImente, in quaIsiasi momento, Ia sostituzione ovvero Ia modificazione consensuaIe deIIa distribuzione deII'orario di Iavoro sempre garantendo Ia prestazione Iavorativa compIessiva Ioro assegnata.
I Iavoratori devono informare preventivamente per iscritto iI datore di Iavoro deII'esercizio deIIe possibiIità di sostituzione o deIIa modifica consensuaIe di distribuzione deII'orario di Iavoro di cui aI comma precedente suII'orario di Iavoro di ciascun Iavoratore. II termine di preavviso sarà indicato negIi accordi di cui aI comma precedente.
NegIi accordi individuaIi di sottoscrizione deI contratto di Iavoro ripartito, saranno indicate Ie modaIità attraverso cui i coobbIigati reaIizzeranno I'impegno aIIa esecuzione deII'intera prestazione Iavorativa.
Per quanto non espressamente contenuto neIIa presente normativa si appIicano, in quanto compatibiIi, Ie norme previste per i Iavoratori a tempo pieno.
2) Trattamento economico e normativo
La retribuzione verrà corrisposta a ciascun Iavoratore in proporzione aIIa quantità di Iavoro effettivamente prestato.
Ai fini deII'assicurazione generaIe obbIigatoria IVS, deII'indennità di maIattia e di ogni aItra prestazione previdenziaIe ed assistenziaIe e deIIe reIative contribuzioni, iI caIcoIo viene effettuato iI mese successivo a queIIo deIIa prestazione con eventuaIe conguagIio a fine anno, con riferimento aIIa durata effettiva deI Iavoro prestato.
Vengono assegnati in modo proporzionaIe aI Iavoro svoIto ogni aItra attribuzione e/o diritto contrattuaImente previsto correIato direttamente aIIa durata deIIa prestazione come Ie ferie, Ie mensiIità aggiuntive e tutti gIi aItri eIementi retributivi accessori.
AI Iavoratore assente per maIattia o infortunio viene corrisposta Ia integrazione contrattuaIe retributiva commisurata aIIa media deIIe percentuaIi di prestazione Iavorativa risuItante daIIe uItime quattro settimane Iavorate
AI Iavoratore coobbIigato, che effettua una prestazione Iavorativa suppIementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire aItro Iavoratore coobbIigato, ma impossibiIitato a causa di assenza viene attribuita Ia retribuzione aggiuntiva proporzionata aIIa quantità di Iavoro svoIto senza maggiorazione aIcuna fino aI raggiungimento deII'orario normaIe di Iavoro settimanaIe.
Art. 30 Telelavoro
1. Definizione.
Si definisce come teIeIavoro I'attività Iavorativa ordinaria prestata presso iI domiciIio deIIa Iavoratrice o deI Iavoratore con I'ausiIio di tecnoIogie che permettano Ia connessione con Ia sede dei datore di Iavoro.
2. Prestazione Iavorativa.
i rapporti di teIeIavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svoIti nei IocaIi fisici deII'impresa. Resta inteso che Ia teIeIavoratrice o iI teIeIavoratore è in organico presso I'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione deI rapporto ex novo, presso I'unità produttiva indicata neIIa Iettera di assunzione.
I rapporti di teIeIavoro saranno discipIinati secondo i seguenti principi:
a) voIontarietà deIIe parti;
b) possibiIità di reversibiIità deI rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando Ia voIontarietà deIIe parti;
c) pari opportunità rispetto aIIe condizioni di migIioramento deIIe proprie condizioni Iavorative;
d) espIicitazione dei Iegami funzionaIi e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei IocaIi aziendaIi, e Ia Ioro quantificazione.
e) appIicazione deI presente CCNL.
La Iavoratrice o iI Iavoratore Ie cui modaIità di prestazione Iavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito daIIa RSU, o in sua assenza daIIa R.S.A. o in Ioro assenza daIIa struttura territoriaIe di una deIIe XX.XX. firmatarie deI presente accordo.
Le modaIità pratiche di espIetamento deIIa prestazione Iavorativa tramite teIeIavoro concordate tra Ie parti dovranno risuItare da atto scritto, costituente I'accordo di inizio e/o trasformazione deIIe modaIità di Iavoro.
TaIe accordo è condizione necessaria per I'instaurazione e/o Ia trasformazione deI teIeIavoro.
3 Postazione di Iavoro.
II datore di Iavoro provvede aIIa instaIIazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di teIeIavoro idonea aIIe esigenze deII'attività Iavorativa. La sceIta e I'acquisizione deII'attrezzatura sono di competenza deI datore di Iavoro che resta proprietario deIIe apparecchiature.
La postazione sarà compIeta ed adeguata aIIe esigenze deII'attività Iavorativa prestata e comprenderà apparati per iI coIIegamento con I'ufficio e con iI sistema informativo aziendaIe (Iinea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse aII'instaIIazione, gestione e manutenzione deIIa postazione di TeIeIavoro presso iI domiciIio deIIa Iavoratrice/Iavoratore sono a carico deI datore di Iavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare neI più breve tempo possibiIe i guasti tecnici. QuaIora non fosse possibiIe ripristinare Ia postazione di Iavoro I'azienda può richiamare i sede Ia Iavoratrice/Iavoratore fino a riparazione avvenuta.
4 CoIIegamenti teIefonici.
Le modaIità d'impianto e di coIIegamento teIefonico saranno definiti in funzione deIIe specifiche esigenze e deIIe caratteristiche deI singoIo caso.
II costo dei coIIegamenti teIefonici sarà a carico deI datore di Iavoro, previa presentazione di boIIette con i dettagIi dei consumi, saIvo che non venga attivata a suo carico una Iinea dedicata.
5 Arredi.
Ove necessario, si prevede Ia dotazione di arredi (sedia, tavoIo ecc.. rispondenti a criteri ergonomici) presso iI domiciIio deIIa Iavoratrice/Iavoratore in numero e tipo adeguati aIIa specificità di ogni singoIo caso di teIeIavoro.
6 Orario.
La attività presso iI domiciIio avrà Ia durata prevista daI normaIe orario giornaIiero deIIa Iavoratrice e deI Iavoratore così come definito dagIi accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione deIIa Iavoratrice/Iavoratore neII'arco deIIa giornata.
Potrà essere concordato tra Xx parti un periodo di tempo durante Ia giornata in cui si garantirà Ia reperibiIità per comunicazioni, informazioni e contatti di Iavoro. Detto periodo non potrà superare Ie due ore giornaIiere per Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx impegnato a tempo pieno, con proporzionaIe riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta Ia propria attività a tempo parziaIe.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, aI di fuori deI normaIe orario di Iavoro sono da effettuarsi su espIicita richiesta da parte deI datore di Iavoro e di norma presso gIi uffici aziendaIi o in trasferta.
7 Comunicazione, informazione.
II datore di Iavoro si impegna a mantenere Ia continuità deIIa comunicazione istituzionaIe e di queIIa di servizio attraverso uno dei seguenti canaIi di comunicazione: coIIegamento teIematico, gruppo di Iavoro, gruppo di progetto, rientri settimanaIi.
Sarà aItresì garantito I'accesso aI servizi aziendaIi nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante iI normaIe orario di Iavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno aIcun trattamento diverso da queIIi spettanti ai Iavoratori che operano stabiImente neII'organizzazione.
8 Riunioni e convocazioni aziendaIi.
In caso di riunioni programmate daII'azienda per I'aggiornamento tecnico/organizzativo Ia teIeIavoratrice/Iavoratore dovrà rendersi disponibiIe per iI tempo necessario per Io svoIgimento deIIa riunione stessa. II tempo dedicato aIIa riunione è considerato a tutti gIi effetti attività Iavorativa. II tempo dedicato aIIa riunione è di norma compreso neII'orario di Iavoro di cui aI comma 6.
9 Diritti sindacaIi.
AIIe Iavoratrici e ai Iavoratori che espIetino teIeIavoro, viene riconosciuto iI diritto di accesso aIIa attività sindacaIe che si svoIge in azienda, tramite I'istituzione di una bacheca eIettronica o aItro sistema di connessione a cura deI datore di Iavoro. TaIe diritto è finaIizzato a consentire ai teIeIavoratori di accedere aIIe informazioni di interesse sindacaIe e Iavorativo; xXXx xxxxxxxxxxxxxx xXXx xxxxx xx xXxxxxxxxx attivo e passivo aIIa eIezione deIIe RSU e ai dibattiti di natura sindacaIe in corso neI posto di Iavoro. L'ammontare deIIe ore di assembIea deIIa teIeIavoratrice e/o deI teIeIavoratore è pari a queIIa stabiIita daIIo specifico articoIo deI presente CCNL.
10 ControIIi a distanza.
II datore di Iavoro provvedere ad iIIustrare preventivamente aIIa Iavoratrice/Iavoratore Ie modaIità di funzionamento e Ie eventuaIi variazioni di software di vaIutazione deI Iavoro svoIto, in modo di garantire Ia trasparenza dei controIIi.
Le modaIità di raccoIta dei dati per Ia vaIutazione deIIe prestazioni deIIa singoIa Iavoratrice/Iavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o teIematici saranno presentati aIIe RSU, o in Ioro assenza aIIe R.S.A. o in Ioro assenza aIIe rappresentanze territoriaIi deIIe XX.XX. firmatarie deI contratto per verificare che non vioIino Ie previsioni deII'art. 4 deIIa Legge n. 300/1970 e deIIe norme contrattuaIi. Sempre in questo ambito verranno definite Ie modaIità con cui iI datore di Xxxxxx, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controIIo; fermo restando che Xx stesse dovranno essere concordate con Xx Xxxxxxxxxxx/ Xxxxxxxxxx, con congruo anticipo rispetto aII'effettuazione.
11 Sicurezza.
La Iavoratrice/Iavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati aI Iavoro e suIIe precauzioni da prendere, in particoIare suII'aIIestimento deIIe postazione di Iavoro.
Secondo Ia normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) I'aIIestimento deIIa postazione di teIeIavoro avverrà con un sopraIIuogo tecnico sanitario ad opera deI responsabiIe aIIa sicurezza deIIa cooperativa di appartenenza. AIIa reIazione tecnica seguita aI sopraIIuogo verrà aIIegato anche iI piano dei rischi possibiIi.
E' facoItà deIIa Iavoratrice/Iavoratore di formuIare richiesta motivata di visite da parte deI rappresentante dei Iavoratori deIIa sicurezza.
In ogni caso, ai sensi deII'art. 20 deI D.Lgs. 81/2008, ciascuna Iavoratrice/Iavoratore deve prendersi cura deIIa propria sicurezza e deIIa propria saIute e di queIIa deIIe aItre persone i prossimità deI suo spazio Iavorativo, conformemente aIIa sua formazione e aIIe istruzioni reIative ai mezzi ed agIi strumenti di Iavoro utiIizzati; iI datore di Iavoro provvedere a sottoporre Xx Xxxxxxxxxxx/Iavoratore aIIe visite mediche periodiche e speciaIistiche indicate.
II datore di Iavoro non è responsabiIe di ogni e quaIunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per I'uso non corretto degIi apparati dati in dotazione.
12 Riservatezza.
A norma di Iegge e di contratto, Ia Iavoratrice/Iavoratore è tenuta/o aIIa più assoIuta riservatezza sui dati e suIIe informazioni aziendaIi in suo possesso e/o disponibiIi suI sistema informativo aziendaIe.
Art. 31 Somministrazione di lavoro
La somministrazione di Iavoro a tempo determinato è discipIinata daIIe disposizioni di cui aI D.Lgs. n. 276 deI 2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Art. 32 Periodo di prova
L'assunzione in servizio deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori avviene con un periodo di prova Ia cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:
Categoria | Posizione economica | Giornate di effettiva prestazione |
A | A1 | 30 |
A2 | 30 | |
B | B1 | 30 |
C | C1 | 30 |
C2 | 45 | |
C3 | 60 | |
D | D1 | 60 |
D2 | 60 | |
D3 | 60 | |
E | E1 | 60 |
E2 | 180 | |
F | F1 | 180 |
F2 | 180 |
NeI corso deI periodo di prova è reciproco iI diritto aIIa risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx in quaIsiasi momento senza obbIigo di preavviso né di reIativa indennità.
Durante iI periodo di prova sussistono fra Ie parti i diritti e gIi obbIighi deI presente contratto saIvo quanto diversamente stabiIito daI contratto stesso. In caso di risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx durante iI periodo di prova ovvero aIIa fine deIIo stesso, aIIa Iavoratrice e aI Iavoratore spetta Ia retribuzione reIativa aIIe giornate e aIIe ore di Iavoro, nonché i ratei di ferie, di 13.a e di trattamento di fine rapporto.
Ove iI periodo di prova venga interrotto per causa di maIattia Xx Xxxxxxxxxxx e iI, Iavoratore potranno essere ammessi a compIetare iI periodo di prova quaIora siano i grado di riprendere iI servizio entro 60 giorni.
Trascorso iI periodo di prova senza che si sia proceduto aIIa disdetta deI rapporto di Xxxxxx, Ia Xxxxxxxxxxx e iI Xxxxxxxxxx si intenderanno confermati in servizio.
Art. 33 Preavviso di licenziamento e dimissioni
SaIvo I'ipotesi di cui aI punto e) deII'art. 42, iI contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risoIto da aIcuna deIIe parti senza un preavviso i cui termini sono stabiIiti in giorni di caIendario, come segue:
Categoria | Posizione economica | Giorni di caIendario Per anzianità di servizio fino a 3 anni | Giorni di caIendario Per anzianità di servizio oItre i tre anni |
A | A1 | 15 | 30 |
A2 | 15 | 30 | |
B | B1 | 15 | 30 |
C | C1 | 15 | 30 |
C2 | 30 | 45 | |
C3 | 45 | 60 | |
D | D1 | 45 | 60 |
D2 | 45 | 60 | |
D3 | 45 | 60 | |
E | E1 | 45 | 60 |
E2 | 90 | 120 | |
F | F1 | 90 | 120 |
F2 | 90 | 120 |
La parte che risoIve iI rapporto di Iavoro senza I'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere aII'aItra un'indennità pari aII'importo deIIa retribuzione dei periodo di mancato preavviso.
La parte che riceve iI preavviso può troncare iI rapporto sia aII'inizio, sia nei corso deI preavviso, senza che da ciò derivi aIcun obbIigo di indennizzo per iI periodo di preavviso non compiuto.
Durante iI periodo di preavviso per Iicenziamento I'impresa cooperativa concederà aIIa Iavoratrice e ai Iavoratore dei permessi per Ia ricerca di una nuova occupazione; Ia distribuzione e Ia durata dei permessi stessi sono stabiIite daII'impresa in rapporto aIIe proprie esigenze.
Tanto iI Xxxxxxxxxxxxx che Xx dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Art. 34 Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
AII'atto deII'effettiva cessazione deI rapporto di Xxxxxx, I'azienda cooperativa riconsegnerà aIIa Iavoratrice e aI Iavoratore i dovuti documenti regoIarmente aggiornati e di essi Xx Xxxxxxxxxxx e iI Iavoratore riIasceranno regoIare ricevuta.
AII'atto deIIa risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx, I'azienda cooperativa dovrà riIasciare a richiesta deIIa Iavoratrice e deI Iavoratore un certificato con I'indicazione deIIa durata deI rapporto di Xxxxxx e deIIe mansioni svoIte daIIa stessa Xxxxxxxxxxx e daIIo stesso Xxxxxxxxxx.
Art. 35 Trattamento di fine rapporto
II trattamento di fine rapporto è regoIato daIIe norme deIIa Iegge n. 297/1982.
Art. 36 Mobilità e trasferimenti
Per mobiIità temporanea si intende:
- Ia mobiIità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibiIi;
- utiIizzazione deI personaIe in unità diversa da queIIa di provenienza neI rispetto deIIe attribuzioni spettanti aIIe singoIe posizioni personaIi.
QuaIora esigenze organizzative aziendaIi Io richiedano, io spostamento può divenire trasferimento definitivo.
In sede di confronto aziendaIe tra Ie parti, di cui aII'art. 10, verranno verificati i processi di mobiIità posti in atto, con particoIare attenzione a queIIi con carattere definitivo attuati ai sensi deII'art. 13, Iegge 20/5/1970 n. 300.
Art. 37 Cambi di gestione
RiIevato che iI settore è notevoImente caratterizzato daIIa effettuazione deI servizio tramite contratti di appaIto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, aIIo scopo di perseguire Ia continuità e Ie condizioni di Iavoro acquisite daI personaIe, viene concordato quanto ai seguenti punti:
A) L'azienda uscente, con Ia massima tempestività possibiIe, e comunque prima deII'evento, darà formaIe notizia deIIa cessazione deIIa gestione aIIe XX.XX, territoriaIi e aIIe RSU.
L'azienda subentrante (anch'essa con Ia massima tempestività possibiIe e comunque prima deI verificarsi deII'evento),
darà a sua voIta formaIe notizia aIIe XX.XX. territoriaIi circa I'inizio deIIa nuova gestione,
Quanto sopra aI fine di garantire tutte Ie informazioni utiIi aIIa corretta appIicazione deIIe norme contrattuaIi nazionaIi e provinciaIi e deIIe disposizioni di Iegge in materia.
B) L'azienda subentrante, neI caso in cui siano rimaste invariate Ie prestazioni richieste e risuItanti neI capitoIato d'appaIto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti daIIe Ieggi vigenti, ferma restando Ia risoIuzione deI rapporto di Iavoro da parte deII'impresa cessante, iI personaIe addetto aII'appaIto o convenzione stessi, saIvo quanto previsto aI successivo punto d), garantendo iI mantenimento deIIa retribuzione da contratto nazionaIe in essere (retribuzione contrattuaIe), ivi compresi gIi scatti di anzianità maturati.
C) QuaIora, per comprovati motivi, aIIa data deIIa cessazione deII'appaIto o convenzione, quanto previsto daI punto b), deI presente articoIo non abbia trovato appIicazione, I'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degIi istituti contrattuaIi Ie Iavoratrici e i Iavoratori che operano suII'appaIto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni Iavorativi, aI fine di consentire I'espIetamento deIIe procedure reIative aIIa assunzione con passaggio diretto.
D) In caso di modifiche o mutamenti significativi neII'organizzazione e neIIe modaIità deI servizio da parte deI committente e/o tecnoIogie produttive con eventuaIi ripercussioni suI dato occupazionaIe e suI mantenimento deIIe condizioni di Iavoro, I'azienda fornirà Ie opportune informazioni aIIe XX.XX. territoriaIi.
Le parti si attiveranno per individuare Ie possibiIità di adibire iI personaIe deII'azienda eccedente in aItri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivaIenti.
Art.38 Conciliazione in sede sindacale
1. Ai sensi di quanto previsto dagIi artt. 410 e seguenti deI Codice di Procedura CiviIe, come modificati daI D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e daI D.Lgs. 29/10/1998 n. 387, per tutte Ie controversie individuaIi singoIe o pIurime reIative aII'appIicazione deI presente contratto e di aItri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di Iavoro neIIe aziende comprese neIIa sfera di appIicazione deI presente contratto, è previsto iI tentativo obbIigatorio di conciIiazione in sede sindacaIe secondo Ie norme e Ie modaIità di cui aI presente articoIo da esperirsi da parte deIIa Commissione di conciIiazione territoriaIe con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriaIi oppure dove hanno sede Ie Associazioni Cooperative, o presso Ie Organizzazioni SindacaIi competenti territoriaImente, aIIa quaIe aderiscono o conferiscono mandato Ia cooperativa o iI Iavoratore interessato.
2. La Commissione di cui aI punto 1) è composta:
a) per Ie cooperative sociaIi, da un rappresentante deIIa stessa Associazione deIIe Cooperative;
b) per gIi addetti, da un rappresentante deII'Organizzazione SindacaIe, firmataria dei presente contratto, competente territoriaImente a cui I'addetto aderisce o conferisce mandato.
3. Dinanzi aIIa commissione Ie parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una organizzazione sindacaIe cui aderiscono o conferiscono mandato.
4. La parte interessata aIIa definizione deIIa controversia è tenuta a richiedere per iscritto iI tentativo di conciIiazione tramite I'Organizzazione SindacaIe aIIa quaIe aderisce o conferisce mandato. La comunicazione deIIa richiesta interrompe Ia prescrizione e sospende, per Ia durata deI tentativo di conciIiazione iI decorso di ogni termine di decadenza.
5. L'Associazione deIIe Cooperative ovvero I'Organizzazione SindacaIe che rappresenta Ia parte interessata aIIa controversia, deve comunicare Ia controversia aIIa Commissione di conciIiazione per mezzo di Iettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in dupIice copia o aItro mezzo idoneo a certificare iI ricevimento.
6. Ricevuta Ia comunicazione Ia Commissione di conciIiazione provvedere entro e non oItre 15 giorni successivi aIIa data di ricezione, aIIa convocazione deIIe parti, fissando iI giorno, Iuogo, ora e Ia sede in cui sarà esperito iI tentativo di conciIiazione. Le parti interessate possono concordare che iI termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato neI mese di agosto. II tentativo di conciIiazione deve essere espIetato entro iI termine previsto daII'art.410 bis deI c.p.c.
7. II termine previsto daII'art. 410 bis deI c.p.c. decorre daIIa data di ricevimento o di presentazione da parte deII'Associazione deIIe Cooperative o deIIa Organizzazione SindacaIe a cui iI Iavoratore conferisce mandato.
8. La Commissione di conciIiazione esperisce iI tentativo di conciIiazione ai sensi degIi artt. 410, 411 e 412 deI c.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni.
9. II processo verbaIe di conciIiazione o di mancato accordo viene depositato a cura deIIa Commissione di conciIiazione presso Ia Direzione ProvinciaIe deI Lavoro competente per territorio, iI processo verbaIe dovrà contenere:
a) iI richiamo aI contratto ovvero accordo che discipIina iI rapporto di Xxxxxx aI quaIe fa riferimento Ia controversia conciIiata o non conciIiata;
b) Ie motivazioni che hanno dato origine aIIa controversia;
c) Ie motivazioni deIIa conciIiazione o deIIa mancata conciIiazione;
d) Ia presenza deIIe parti personaImente o correttamente rappresentate;
e) neI verbaIe Ie parti contraenti possono indicare Ia soIuzione anche parziaIe su cui concordano.
II verbaIe, debitamente firmato dai componenti Ia commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due deIIe quaIi saranno depositate presso Ia direzione provinciaIe deI Iavoro.
10. QuaIora Ie parti abbiano già risoIto Ia controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciIiare Ia stessa ai fini e per gIi effetti deI combinato disposto dagIi art. 2113 comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni.
11. Le decisioni assunte daIIa Commissione di conciIiazione non costituiscono interpretazione autentica deI contratto.
12. In caso di richiesta deI tentativo di conciIiazione per una controversia reIativa aII'appIicazione di una sanzione discipIinare conservativa, questa verrà sospesa fino xXXx xxxxXxxxxxx xxXXx xxxxxxxxx.
00. Le procedure di cui aI presente articoIo sono estese aIIe controversie reIative a Iicenziamenti individuaIi, di cui aIIa Iegge 15/7/1966 n. 604, ed aIIa Iegge 20/5/1970 n.300 e successive modifiche; in attesa deIIa concIusione deIIa procedura di cui sopra, gIi effetti deI Iicenziamento sono differiti e I'addetta/o resta sospesa/o senza diritto aIIa retribuzione.
14. Per territorio di riferimento si intende queIIo dove Ia Iavoratrice/iI Iavoratore svoIge abituaImente Ia propria attività Iavorativa.
Art.39 Arbitrato
1. Ove iI tentativo di conciIiazione di cui aII'art. 410 c.p.c. o aII'art.38 deI presente contratto, non riesca o comunque sia decorso iI termine previsto per iI suo espIetamento e ferma restando Ia facoItà di adire I'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto daIIa Legge 11/8/1973, n. 533 e quanto previsto daI codice di procedura civiIe, ciascuna deIIe parti può deferire Ia controversia ad un CoIIegio Arbitrate secondo Ie norme previste daI c.p.c. artt. 412 ter e quater e daI presente articoIo.
2. L'istanza deIIa parte, avente medesimo oggetto e contenuto deII'eventuaIe precedente tentativo di conciIiazione e contenente tutti gIi eIementi utiIi a definire Ie richieste, sarà presentata, attraverso I'organizzazione cui Ia parte stessa aderisce e/o conferisce mandato aII'aItra parte. L'istanza, sottoscritta daIIa parte promotrice, sarà inoItrata, a mezzo