Divieto di cumulo Clausole campione

Divieto di cumulo. 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente
Divieto di cumulo. Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
Divieto di cumulo. 1. La sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione non è cumulabile né con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, né con finanziamenti europei a gestione diretta, concessi a valere sulle medesime spese ammissibili.
Divieto di cumulo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 4 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna “E’ fatto divieto di affidare incarichi ai titolari di borse e assegni a qualunque titolo erogati da questa Università, nonché ai titolari di altri contratti di diritto privato in atto con questa Università, fatta salva la fattispecie della docenza a contratto, dei contratti per prestazioni occasionali, e la fattispecie di cui all’art. 15 del Regolamento che disciplina l’attività dei Dottorati”.
Divieto di cumulo. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Divieto di cumulo. 1. LAZIOcrea S.p.A. dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal Progetto.
Divieto di cumulo. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Reg. n. 1998/2006 e ss.mm.ii.
Divieto di cumulo. L’Indennizzo per la garanzia Xxxxx non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.
Divieto di cumulo. 1. I contributi di cui al presente Avviso non possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o comunitari relative agli stessi costi ammissibili, alle stesse spese rendicontabili e rendicontate.
Divieto di cumulo. DiSCo dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente Convenzione.