Common use of DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO Clause in Contracts

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni. L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione xxx.xx, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato. Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni. L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione xxx.xx, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato. Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente Il presente Contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. Il Fornitore potrà subappaltare a terzi parte delle prestazioni di cui al presente Contratto, nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo, restando tuttavia responsabile per l'operato di detti subappaltatori. Saranno fornite a TFT le opportune certificazioni che attesteranno la qualità e il contratto livello professionale delle società cui il lavoro (revisione e forniture di appaltobeni e servizi) è sub-appaltato, pena la immediata risoluzione oltre alle necessarie documentazioni e autodichiarazioni dei sub- appaltatori stessi ai sensi dell’art. 105 del contratto d.lgs. n. 50/16 e risarcimento s.m.i.. Il subappalto soggiace alle norme di eventuali dannicui all' art. L’eventuale intenzione 105 del D.Lgs n. 50/2016. Al riguardo si stabilisce che il Fornitore è tenuto ad inviare a TFT nella persona del Direttore dell’esecuzione copia dei contratti di subappaltare la forniturasubappalto contenenti espressamente, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata oltre a sistema unitamente alla restante documentazione xxx.xx, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato. Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessaquant’altro previsto dalle normative vigenti, il possesso rispetto da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché Subappaltatore degli obblighi di idonea capacità tecnica e professionale. In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di garatracciabilità finanziaria.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni. L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione xxx.xx, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato. Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed e unico responsabile di fronte all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed e i contenuti del presente capitolato speciale / speciale/disciplinare di gara.

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