FOGLIO CONDIZIONI
FOGLIO CONDIZIONI
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA “EX ENEL SOLE” (IMPIANTI SOGGETTI A PROMISCUITA’ ELETTRICA CON LINEE DI ENEL DISTRIBUZIONE)
Art. 1- Oggetto e durata del contratto
Il contratto ha per oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica ex ENEL Sole (impianti soggetti a promiscuità elettrica con linee di ENEL Distribuzione) identificati nell’allegato 1 al presente foglio condizioni.
Il contratto avrà durata dalla data di affidamento sino al 31.10.2017, con l’avvertenza che il Comune di Asti si riserva di interrompere anticipatamente la fornitura del servizio senza che l’affidatario possa pretendere compensi/indennizzi ulteriori rispetto al lavoro prestato effettivamente alla data della predetta interruzione.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.
Il contratto potrà subire variazioni nei casi e nei modi previsti all’art. 106 del D.lgs. 50/2016
Art. 2 - Descrizione del servizio/fornitura e modalità di consegna
Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di cui all’art. 1 si caratterizza per l’esecuzione in modalità cosiddetta “tempo e materiali”, a chiamata da parte del Comune di Asti.
La prestazione richiesta sarà così composta:
- chiamata urgente: intervento entro 24 ore dalla chiamata o alla prima mezza giornata lavorativa al momento della chiamata;
- attività lavorativa programmata: composta da un minimo di 6 ore di lavoro a giornata (cui si sommano le voci relative al canone ed alla chiamata urgente (eventuale):
o squadra di 2 persone con autocestello
o autocarro gru con autista
o tecnico con auto di servizio
o miniscavatore con operatore
o materiali di fornitura prezzo di acquisto con maggiorazione massima del 16% (con esibizione di bolla prezzata o fattura di acquisto)
Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l’affidatario deve comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopraccitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 4 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.
L’affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.
L’affidatario deve consentire all’Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 5 - Codice di comportamento
L’affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti” (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall’art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all’affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Art. 6 Indicazione sulle norme di sicurezza del lavoro (Dlgs 81/08 Smei)
L’affidatario si impegna ad attuare tutte le misure di prevenzione e di emergenza relative ai rischi specifici delle prestazioni contratto.
Gli oneri per la sicurezza sono quantificati – forfettariamente – in € 300,00 per l’intero periodo di affidamento del servizio. L’affidatario, prima dell’avvio del servizio di manutenzione, deve trasmettere il proprio POS, al Comune di Asti, redatto ai sensi del decreto 81/2008.
Art. 7 - Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, cadenza mensile (fatturazione con data dell’ultimo giorno del mese di competenza da emettere entro il giorno 14 del mese successivo a quello di competenza) previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.
L’affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell’emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all’esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese.
Sull’importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D .Lgs 50/2016, dovrà essere
operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall’ Amministrazione comunale al termine
dell’appalto e solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall’art.
25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG
dell’affidamento in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell’impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Art. 8 - Garanzia definitiva
Non è richiesta la cauzione definitiva come consentito dall’art.103 comma 11 considerata la solidità dell’affidatario (titolare di contratti x/x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) nonché la particolare qualificazione di esecuzione posseduta LEIL008 ottenuta e certificata da ENEL spa; in relazione al miglioramento del prezzo affidamento si ritiene ininfluente considerato il valore presunto dello stesso, la modalità di contabilizzazione e il valore stesso di contratto.
Art. 9 – Responsabilità dell’affidatario
L’affidatario, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale e di terzi.
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto
Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016
Art. 11 - Penali
Ove l’affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, imputabili a negligenza o colpa dell’affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l’Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell’affidatario, si procederà all’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida
Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dal successivo articolo Risoluzione della contratto.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.
L’importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.
Art. 12 Risoluzione del Contratto
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. ed dall’articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:
a) frode dell’affidatario;
b) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
c) danni gravi provocati dall’affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
d) applicazione di oltre n. 3 penali;
e) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
f) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62.
In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 13 Recesso
L’Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.
L’affidatario deve osservare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy. L’affidatario, quale Responsabile del trattamento dei dati, al termine del contratto deve consegnare al Comune (Titolare del trattamento dei dati) tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.
Art. 15 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.
Art. 16 Allegati
1) Elenco impianti promiscui Città di Asti