Common use of DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO Clause in Contracts

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si applica l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Il servizio è aggiudicato in un lotto unico. È fatto divieto vietata la cessione anche parziale del contratto di cui al presente affidamento fatti salvi i casi di cessione totale o parziale di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. L’intendimento di avvalersi di eventuali subappalti deve essere espresso all’atto dell’offerta nei modi di legge, pena l’inammissibilità del contrattoricorso al subappalto stesso. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Il L’effettivo ricorso al subappalto è ammesso nel limite massimo comunque sottoposto alle condizioni e modalità previste dall’art. 105 del 30 per cento D.Lgs. 50/2016. In particolare la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 50% ai sensi dell’art. 49 del DL 77/2021) dell’importo complessivo del contratto. Si applica l’articolo 105 Il subappalto non comporta modificazione agli obblighi ed oneri della ditta appaltatrice, la quale rimane responsabile nei confronti del D.lgsComune della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 18 aprile 2016 n. 50 In ogni caso l’Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il sub appaltatore, per cui tutti gli adempimenti di legge e s.m.iresponsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno capo esclusivamente all’appaltatore. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, Per le prestazioni rese nell’ambito del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, l’appaltatore è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario responsabile in solido dell’osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.ipropri dipendenti.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Il subappalto è ammesso nel regolato dalla normativa vigente. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’operatore economico aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’Università, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il limite massimo dell’importo del 30 per cento servizio che potrà essere subappaltato è pari al 30% dell’importo complessivo del contrattocontrattuale. Si applica l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 dell’art.118 del D.lgs. 18 12 aprile 2016 n. 50 e 2006, n.163 s.m.i. ., almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di XXXXX. La cessione totale o parziale ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto. Nel Qualora formalmente richiesto in fase di gara, l’ARPAT può autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% dell’importo contrattuale. In ogni caso l’ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l‘aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all’aggiudicatario il quale deve fornire all’ARPAT interessata copia del contratto di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere subappalto non oltre venti giorni dalla data di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale dannostipula dello stesso. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si applica l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine subordinato alle disposizioni di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’artcui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs 50/2016. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.iI subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato. almeno 20 giorni prima della data L’impresa in qualità di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al serviziosubappaltatore/subcontraente dell’impresa aggiudicataria nell’ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.iall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cessione totale o parziale del contrattocedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. Nel In caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto il contratto e chiedere il risarcimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'intenzione di ogni eventuale danno. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contrattosubappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l’articolo applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.lgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i50/2016. L’Università Al riguardo, si precisa che il Comune non provvederà al pagamento diretto dei a corrispondere direttamente ai subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo l’importo dovuto, tranne che si tratti di microimpresa o piccola impresa (v. art. 105, comma 13, del D.lgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto50/2016), bensì è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario all'appaltatore stesso di consegnare all’Universitàtrasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante Comune sospende il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese successivo pagamento a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.ifavore dello stesso.

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