Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
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Samples: Contratto Di Appalto Relativo Al Servizio Triennale Di Supporto Ai Servizi Assistenziali Nei Plessi Ospedalieri Delle “Cliniche Di San Pietro” E Del “Ss Annunziata” Dell’azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari. Importo Complessivo Triennale a Base Di Gara, € 23.412.158,32, Contratto Di Appalto Relativo Al Servizio Triennale Di Supporto Ai Servizi Assistenziali Nei Plessi Ospedalieri Delle “Cliniche Di San Pietro” E Del “Ss Annunziata” Dell’azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari, Dell’importo Complessivo Triennale a Base Di Gara, € 26.627.350,60 (Di Cui € 1.610,00 Per Oneri Per La Sicurezza, Non Soggetti a Ribasso), Oltre Iva Nella Misura Di Legge, Ripetibile Per Due Annualità E Con Opzione Del Servizio Analogo Per La Sala Settoria, www.aousassari.it
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui 47 all’art. 106 del Codice.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte 1.Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto Tesoriere disciplinate all’art. 106 106, comma 1 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente Tesoriere di cedere il presente contratto, contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Il Tesoriere può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
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