Common use of Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito Clause in Contracts

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’artdall’art. 106 comma c. 1 lett. d) n. 2 del CodiceD. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto all’Appaltatore all’aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessacessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del CodiceD. Lgs. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art50/2016 e ss.mm.ii. 106 co.13 del Codice: le Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreL’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolopunto, fermo restando il diritto dell’ISMEA della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente contratto appalto si intende risolto di diritto.

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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate all’ISMEAalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ASST appaltante non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’ASST appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende intenderà risolto di diritto.

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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artal suddetto art. 106 del Codice106. L’Appaltatore L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate sti- pulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Amministra- zione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure o mandati irrevocabili all’incasso. L’AppaltatoreAi sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario cessio- nario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Affidatario mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario medesimo ripor- tando il CIGCIG dallo stesso comunicato. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando restan- do il diritto dell’ISMEA dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte 1. E’ fatto divieto alla Società di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice. L’Appaltatore La Società può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del 117del Codice: le , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, 6253408B85 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatorealla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore alla Società medesimo, riportando il CIGCIG XXXXXXXXXXXX. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 106, comma 1 lett. 1, lettera d) ), n. 2 2, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13, del Codice: . Ai fini dell'opponibilità alla Stazioni appaltante, le cessioni dei di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fattoFatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, altresìle cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incassosono efficaci e opponibili alla Stazioni appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’AppaltatoreL’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, CIG: 74254879B6 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIG: 74254879B6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore Si dà atto che all'aggiudicatario, come disposto dall’art.17 CSA, è vietata la cessione anche parziale del contratto disciplinate all’arte del servizio, pena la immediata risoluzione del contratto stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati. 106 comma 1 lett. d) n. 2 La cessione del Codice, credito è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artdisciplinata dall’art. 106 del CodiceD. Lgs 50/2016 e dalla L. n.52/1991. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991all’Amministrazione comunale. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore alla ditta di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della ditta medesima riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.comune.porto-torres.ss.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Esecutore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116, del Codice. L’Appaltatore L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117, del Codice: le , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreL’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIGCIG . In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.acselspa.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del CodiceD.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice: le D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 5085762790 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.anticorruzione.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è E’ fatto divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13 del Codice: le D.Lgs. n. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalle amministrazioni debitrici. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreAi sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul conto corrente dedicato dell’Aggiudicatario medesimo riportando il suddetto CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Contratto

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del 117del Codice: le , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAal Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 6197378E19 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGCIG . In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.comunesanmichele.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.izs-sardegna.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n.XXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.cucfondi.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’artdall’art. 106 comma c. 1 lett. d) n. 2 del CodiceD.Lgs 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessacessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del CodiceD.Lgs. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art50/2016. 106 co.13 del Codice: le Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAal Comune di Guspini. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolopunto, fermo restando il diritto dell’ISMEA del Comune di Guspini al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente contratto appalto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’ASL. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’ASL CN2 al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.aslcn2.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è E’ fatto divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13 del Codice: le D.Lgs. n. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalle amministrazioni debitrici. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreAi sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 690434910A al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul conto corrente dedicato dell’Aggiudicatario medesimo riportando il suddetto CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Contratto

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del CodiceD.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice: le D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 4939483E4E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.anticorruzione.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’artdall’art. 106 comma c. 1 lett. d) n. 2 del CodiceD.Lgs 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessacessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del CodiceD.Lgs. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art50/2016. 106 co.13 del Codice: le Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAal Comune di Guspini. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolopunto, fermo restando il diritto dell’ISMEA del Comune di Guspini al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente contratto appalto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del 117del Codice: le , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEA. a Capitale Lavoro S.p.A.. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, 64823436AA al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGCIG . In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA di Capitale Lavoro S.p.A. al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.capitalelavoro.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del CodiceD.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice: le D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 4114864D2E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.anticorruzione.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate all’ISMEAalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se la Stazione appaltante non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende intenderà risolto di diritto.

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Samples: www.asst-garda.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del 117del Codice: le , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalla stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 6488572AFE al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGCIG . In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del CodiceD.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice: le D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 44222002E2 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Appaltatoremedesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.anticorruzione.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 c.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. L. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Contratto D’appalto

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codicecontratto, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di cui all’artcorrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore secondo le prescrizioni e con i limiti dell’art. 106 del CodiceD.Lgs. L’Appaltatore può cedere i n.50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artdi impresa. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei crediti devono La cessione deve essere stipulate stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono deve essere notificate all’ISMEAnotificata al Comune. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, 7375916E6C al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del CodiceD.Lgs. L’Appaltatore cit. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice: le D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’INVALSI. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreL’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il numero CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’ Aggiudicatario medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’INVALSI al risarcimento del danno, il contratto oggetto del presente contratto appalto si intende intenderà risolto di diritto.

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Samples: www.invalsi.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate all’ISMEAalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ASST del Garda non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, inserire CIG dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’ASST del Garda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende intenderà risolto di diritto.

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Samples: www.asst-garda.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.izs-sardegna.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 106, comma 1 lett. 1, lettera d) ), n. 2 2, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Esecutore di cedere il presente contratto, contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13, del Codice: , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione (Stazione appaltante), le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Amministrazione (Stazione appaltante). Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ Ѐ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreFatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG acquisito per la gara, lotto 1: 6964489E1F – CIG lotto 4: 6964515397) al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIGCodice Identificativo di Gara (CIG lotto 1: 6964489E1F – CIG lotto 4: 6964515397). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, del Codice. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA della Stazione appaltante (Amministrazione) al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Contratto in Forma Pubblico Amministrativa Stipulato, a Seguito Di Procedura Aperta, Ai Sensi Dell’articolo 60, Del d.lgs. 18 Aprile 2016, N. 50, Per L’affidamento Del Servizio Di

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è E’ fatto divieto all’Appaltatore all’esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artL’esecutore, ai sensi dell’art. 106 del Codiced.lgs. L’Appaltatore 50/2016, può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117, del Codice: le , a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreL’esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, 6709260081 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIGCIG 6709260081. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.scsivrea.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 7034095ECF al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Contratto

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del CodiceD.Lgs. L’Appaltatore sopra citato. Ai sensi della normativa vigente, l’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAdi appaltatore. Si applicano le disposizioni in materia di cui alla l. certificazione dei crediti della pubblica amministrazione e quanto previsto dalla legge n. 52/199152 del 1991 in materia di cessione dei crediti di impresa. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 64171141FF al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.interno.gov.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell'esecutore del contratto disciplinate all’artall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 106 del Codice. L’Appaltatore Codice L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artall'art. 106 co.13 del Codice: le . Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAall'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incassoall'incasso. L’AppaltatoreL'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, n. 761282913B al cessionario, eventualmente anche nell’atto nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.poliziadistato.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 106, comma 1 lett. 1, lettera d) ), n. 2 2, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13, del Codice: . Ai fini dell'opponibilità alla Stazioni appaltante, le cessioni dei di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEAalla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fattoFatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, altresìle cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incassosono efficaci e opponibili alla Stazioni appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’AppaltatoreL’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, 6939861A75 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIGCIG 6939861A75. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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