Divieto di anticipazione Clausole campione

Divieto di anticipazione. 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.
Divieto di anticipazione. Art. 27 Pagamenti in acconto..............................................................................................................................
Divieto di anticipazione. Art. 44 PAGAMENTI IN ACCONTO Art. 45 PAGAMENTI A SALDO
Divieto di anticipazione. E’ dovuta anticipazione nella misura del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26 ter della L. n. 98/2013.
Divieto di anticipazione. 1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto, la cui corresponsione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.
Divieto di anticipazione. Ai sensi dell’art. 140 del D.P.R. n.207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’art.5 del D. L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti l’Amministrazione eroga all’appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del c.c. Tali disposizioni non si applicano alla fattispecie di cui all’art. 133, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Divieto di anticipazione. Trattandosi di accordo quadro, il corrispettivo sarà erogato soltanto in seguito all’espletamento del servizio, cosicché in alcun caso si procederà ad anticipazione del prezzo, per quanto occorrer possa anche in deroga a quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50 del 2016.
Divieto di anticipazione. Art. 31 Pagamento del prezzo per la progettazione ...........................................................................................
Divieto di anticipazione. Art. 27 Xxxxxxxxx in acconto.............................................................................................................
Divieto di anticipazione. 10 Art. 27. Pagamenti in acconto 11 Art. 28. Pagamenti a saldo 11 Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 12 Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 12 Art. 31.