CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE ENTE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE ENTE
CONTRAENTE | COMUNE DI PADOVA PALAZZO MORONI, XXX XXX XXXXXXXXX 0 - 00000 XXXXXX C.F./P.I. 00644060287 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31/08/2020 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31/05/2022 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dagli Assicuratori in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati degli Assicuratori, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
INDICE
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 3 - Pagamento del Premio
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente agli Assicuratori Art. 6 - Aggravamento del rischio
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 9 - Termine per gli Assicuratori per sollevare eccezioni sul sinistro Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro
Art. 11 - Durata e cessazione del contratto Art. 12 - Oneri fiscali
Art. 13 - Foro competente
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione Art. 16 - Limiti di indennizzo
Art. 17 - Franchigie
Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione Art. 19 - Inizio e termine della garanzia
Art. 20 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 Art. 21 - Estensione territoriale
Art. 22 - Vincolo di solidarietà
Art. 23 - Attività di rappresentanza Art. 24 - Sinistri in serie
Art. 25 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali Art. 26 - Clausola broker
Art. 27 - Calcolo del premio
Art. 28 - Produzione di informazioni sui sinistri
Art. 29 - Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo Art. 30 - Interpretazione favorevole del contratto
Art. 31 - Buona Fede
Art. 32 - Coassicurazione e delega
Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
1. Definizione Addizionale
2. Clausola addizionale all’Art. 15 “Oggetto dell’Assicurazione”
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI
1. Definizione Addizionale
2. Clausola addizionale all’Art. 15 “Oggetto dell’Assicurazione”
3. Esclusioni Addizionali ad integrazione dell’Art. 18
4. Condizioni Aggiuntive
APPENDICE N. 1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Definizioni
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione Art. 2 - Assicurato
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione Art. 6 - Durata dell’assicurazione
Art. 7 - Estensione territoriale
Art. 8 - Massimale di assicurazione Art. 9 - Pluralità di assicurati
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali Art. 12 - Dichiarazioni
Art. 13 - Altre Assicurazioni Art. 14 - Premio
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro
Art. 18 - Proroga dell’assicurazione Art. 19 - Oneri fiscali
Art. 20 - Forma delle comunicazioni Art. 21 - Foro competente
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Art. 23 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro Art. 24 – Gestione del contratto
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
APPENDICE N. 2
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO “VERIFICATORE INTERNO”
Definizioni
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione Art. 2 - Assicurato
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione Art. 4 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 5 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
Art. 6 - Inizio e termine della garanzia – Forma “Claims Made” Art. 7 - Facoltà di rivalsa nei confronti dei Progettisti esterni Art. 8 - Estensione territoriale
Art. 9 - Massimale di assicurazione Art. 10 - Vincolo di solidarietà
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Art. 12 - Dichiarazioni
Art. 13 - Altre Assicurazioni Art. 14 - Premio
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro Art. 18 - Proroga dell’assicurazione Art. 19 - Oneri fiscali
Art. 20 - Forma delle comunicazioni Art. 21 - Foro competente
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Art. 23 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro Art. 24 – Gestione del contratto
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio di polizza.
Assicurato: l’Ente Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
Dipendente/Amministratore ognuna delle persone, identificate nominativamente oppure
genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con il Contraente.
Broker: l’intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla o dalle Imprese di Assicurazione.
Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso della durata dell’Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni, oppure quando taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
Sinistro in serie: una pluralità di sinistri imputabili a una medesima causa generatrice.
Assicuratori la/e Impresa/e di Assicurazioni.
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di
Danni Materiali.
Franchigia: l’importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato a seguito
dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra
definiti delle proprie funzioni e attività, ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità
Amministrativa: la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa
-Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx. Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali,
Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, ULSS, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza: l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il
Dipendente/Amministratore abbia un rapporto di servizio comunque denominato o un mandato.
Persone non considerate terzi: non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato
nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l’Assicurato e le predette figure siano amministratori.
Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza (data di effetto – data di scadenza).
Periodo di Efficacia: il periodo antecedente alla data di scadenza del contratto senza
limiti temporali.
Periodo di Assicurazione: il periodo di durata del contratto a cui va aggiunto il periodo
quinquennale di ultra-attività (garanzia postuma).
Richiesta di risarcimento e/o
circostanze: i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento;
ii. qualsiasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare
all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
iv. qualsiasi azione penale intentata contro taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti;
v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante:
(a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
(b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
vi. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti e riferita ad un Evento Xxxxxxx non appena tale Dipendente/ Amministratore sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v).
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.
Evento dannoso: il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia agli Assicuratori dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza a prescindere dal pagamento del premio della prima rata che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati alla Direzione o all’Agenzia della/e Impresa/e di Assicurazione alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente agli Assicuratori
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata agli Assicuratori oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni successivi da quando ne è venuto a conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.). Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato e/o suoi incaricati non devono ammettere responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 9 - Termine per gli Assicuratori per sollevare eccezioni sul sinistro
Gli Assicuratori sono obbligati a sollevare all’Assicurato eventuali eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro ovvero dall’invio da parte dell’Assicurato della documentazione richiesta dagli Assicuratori a seguito della denuncia; tale termine deve considerarsi perentorio e una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dagli Assicuratori a tutti gli effetti.
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.
Non è ammesso il recesso degli Assicuratori dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere agli Assicuratori la proroga del contratto di assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e gli Assicuratori si impegnano a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 11 - Durata e cessazione del contratto
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/08/2020 fino alle ore 24.00 del 31/05/2022 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di recedere alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
Non è ammesso il recesso degli Assicuratori dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere agli Assicuratori la proroga del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere agli Assicuratori la proroga del contratto di assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e gli Assicuratori si impegnano a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i Danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge.
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere.
Sono incluse nella garanzia le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali.
L’Assicurazione terrà inoltre indenne l’Assicurato nei casi in cui:
- l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni commessi da uno o più dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili;
- l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili.
L’Assicurazione comprende anche le Perdite Patrimoniali derivanti da o conseguenti a:
- perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi e alla Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- attività connessa all’assunzione e gestione del personale, comprese le vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL;
- violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento e alla protezione dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia copre i Danni cagionati in violazione del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e xx.xx. e ii. e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile, e un Danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile.
Il diritto di surrogazione degli Assicuratori nei confronti dei soggetti responsabili si intende limitato, nel caso dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza, agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo, accertati con provvedimento definitivo dell’autorità competente.
Art. 16 - Limiti di indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ciascun sinistro, sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo.
Art. 17 - Franchigie
Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 10.000,00 (diecimila) per sinistro.
Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) danni materiali di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli direttamente derivanti dalle prestazioni professionali prestate dai Dipendenti Tecnici esclusivamente per conto del Contraente, e/o derivanti da azione di rivalsa da parte dell’Ente di appartenenza;
b) attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 23;
c) stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
d) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo del Legale Rappresentante accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
f) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all’Assicurato;
g) possesso, custodia od uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.;
h) richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite in polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto comunicazione scritta precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
i) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
j) danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
k) responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile.
Art. 19 - Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano già noti all’Assicurato.
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Sinistri riferiti a periodi antecedenti l’inizio della presente copertura, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, l’assicurazione risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Art. 20 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste, l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali e i Danni Materiali derivanti anche dalle attività svolte dai Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o “Preposti” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 22 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 23 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 18 lettera b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti/Amministratori in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.
Art. 24 - Sinistri in serie
In caso di Xxxxxxxx in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, a condizione che le tali richieste successive siano strettamente connesse con la prima.
Art. 25 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici in accordo con l’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato/i.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, anche qualora dette pretese vengano formulate successivamente all’apertura del procedimento.
Gli Assicuratori accettano di designare per la difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale gli Avvocati dell’Avvocatura Civica, ovvero in casi eccezionali gli Avvocati scelti dalla Giunta comunale dall’apposito elenco formato presso il Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura; i legali designati si impegnano a tenere aggiornati gli Assicuratori in merito all’attività difensionale svolta, che dovrà essere ispirata ai principi di professionalità e leale collaborazione,
Le vertenze verranno gestite in base ad un protocollo condiviso – che farà parte integrante della polizza – che le Parti si impegnano a definire, con l’ausilio del broker, nel più breve tempo possibile, in cui saranno riportate le modalità e le procedure operative per la gestione e la liquidazione dei sinistri.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano designati con le modalità suindicate e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 26 - Clausola broker
Al R.T.I. Consulbrokers – E-Media è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del d.lgs. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori.
Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato
dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto. Il compenso riconosciuto al broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari all’aliquota provvigionale del 6 % applicata al premio imponibile; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
Art. 27 - Calcolo del premio
Il premio annuo lordo ammonta a Euro (euro ) comprensivo di imposte e non è soggetto a regolazione.
Art. 28 - Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, gli Assicuratori, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
− il numero del sinistro attribuito dagli Assicuratori;
− la data di accadimento dell’evento;
− la data della denuncia;
− la tipologia dell’evento;
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a Euro ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a Euro ;
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, gli Assicuratori dovranno corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a Euro 1.000,00=.
3. Gli Assicuratori si impegnano a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con gli Assicuratori, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data di attivazione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, d’intesa con gli Assicuratori, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 29 - Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da o in connessione a uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2) qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente xxxxxxxx s'intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili
compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull’Assicurato.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.
Art. 30 - Interpretazione favorevole del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 31 - Buona Fede
L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato abbia agito con buona fede.
Gli Assicuratori hanno peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 32 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Imprese coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al R.T.I. Consulbrokers – E-Media e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal R.T.I. Consulbrokers – E-Media il quale tratterà con l’Impresa delegataria.
La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.
Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite del R.T.I. Consulbrokers – E-Media direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti delle Coassicuratrici.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli
Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
Nel caso il Dipendente, così come definito, fosse un Dipendente Legale, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
1. Definizione Addizionale
Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma R.D.L. 27/11/1933 n° 1578 (Legge Professionale Forense) e che svolge la funzione di Avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con l’Ente di appartenenza.
2. Clausola addizionale all’Art. 15 “Oggetto dell’Assicurazione”
La garanzia di cui alla presente polizza viene prestata per la copertura della Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Legali come sopra definiti.
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI
Nel caso il Dipendente, così come definito, fosse un Dipendente Tecnico, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
1. Definizione Addizionale
Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento, il verificatore, il validatore nonché qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolge le attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse dell’Ente di appartenenza.
2. Clausola addizionale all’Art. 15 “Oggetto dell’Assicurazione”
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici come sopra definiti.
3. Esclusioni Addizionali ad integrazione dell’Art. 18
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
a) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.
4. Condizioni Aggiuntive
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti:
a) da consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
b) dalle responsabilità professionali di cui alle Leggi Regionali Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002, Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002, Veneto 17/2007, nonché al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dall’attività di Responsabile Unico del Procedimento;
d) dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti Tecnici in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o “Preposti” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
e) dalla responsabilità derivante dalla disciplina in materia di lavori pubblici (Legge 109 dell’11.02.94, cosiddetta “Legge Merloni”, come modificata da D.L. 101 del 03.04.95, dalla Legge 216 del 02.06.95, dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.Lgs. 50/2016); l'Assicurazione può pertanto essere estesa, dietro specifica richiesta del Contraente, alla copertura della responsabilità derivante al “progettista interno”; per tale copertura gli Assicuratori si impegnano, mediante pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla “Legge Merloni” secondo lo schema di cui all’Appendice 1, a conferma della validità della copertura
per l’intera Durata del Contratto (soggetto ad un periodo massimo di 60 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto; per tali certificati il Premio relativo deve essere corrisposto in soluzione unica anticipata;
f) dalla responsabilità di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n. 50/2006 e dalla disciplina regolamentare ancora in vigore (art. 57 del D.P.R. 207/2010); l’Assicurazione può essere infatti estesa, dietro specifica richiesta del Contraente, alla copertura della responsabilità derivante al “verificatore interno”; per tale copertura gli Assicuratori si impegnano, mediante pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto al D.P.R. 207/2010 secondo lo schema di cui all’Appendice 2, a conferma della validità della copertura per l’intera Durata del Contratto (soggetto ad un periodo massimo di 60 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto; per tali certificati il Premio relativo deve essere corrisposto in soluzione unica anticipata.
IL CONTRAENTE GLI ASSICURATORI
APPENDICE N. 1
LE SEGUENTI GARANZIE SONO DA INTENDERSI A PATTUIZIONE ESPRESSA E SOGGETTE ALLA VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO COMPILATO DAL CONTRAENTE
Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del Dipendente Pubblico incaricato della progettazione di lavori
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale
n. 123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.
Contraente (Amministrazione Pubblica) | Codice Fiscale/Partita IVA |
Sede | Via /P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) | Codice Fiscale/Partita IVA |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l’opera |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Definizioni
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicuratori: la/le Imprese di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula la polizza con la/e Impresa/e di Assicurazione.
Durata della Copertura: il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
Esecutore dei lavori: il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Legge: D.Lgs. 50/2016 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.
Luogo di esecuzione delle
Opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Opere: le opere da costruire oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
Premio: somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione.
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore e le successive modifiche ed integrazioni.
Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Somma assicurata
o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o
Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, committenti dei lavori.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati agli Assicuratori nei modi e nei termini di cui all’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente)
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
- l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all’art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 - Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 16
(Obblighi dell’Assicurato/Contraente) primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al Progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia; in tal caso il Premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.
Art. 7 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di assicurazione
Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 1.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per uno o più sinistri verificatisi nell'intero Periodo di Efficacia dell'Assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali
Gli Assicuratori possono assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione Appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l’Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
L’Assicurato dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
- l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- la Stazione Appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)
Art. 13 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla/e Impresa/e di Assicurazione l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.)
Art. 14 - Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6 (Durata dell’Assicurazione lett. a) a prescindere dal pagamento del relativo Premio, che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.
Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nei rispettivi certificati.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 lett. b).
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia/Corrispondente a cui viene affidato il presente contratto oppure alla/e Impresa/e di Assicurazione o al Broker, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6 (Durata dell’assicurazione) lett. b), l’Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori si impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) alla Direzione della/e Impresa/e di Assicurazione ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o al Broker al quale è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione.
Art. 21 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. 24 - Gestione del contratto
La gestione del presente contratto è affidata al R.T.I. Consulbrokers – E-Media.
Il Contraente e l’Assicuratore/i danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l’esecuzione del presente contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno tramite il suddetto broker.
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
IL CONTRAENTE | GLI ASSICURATORI |
APPENDICE N. 2
LE SEGUENTI GARANZIE SONO DA INTENDERSI A PATTUIZIONE ESPRESSA E SOGGETTE ALLA VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO COMPILATO DAL CONTRAENTE
Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del Dipendente Pubblico “Verificatore Interno”
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del contratto e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui all’art. 57 del D.P.R. 207/2010: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.
Contraente (Amministrazione Pubblica) | Codice Fiscale/Partita IVA |
Sede | Via /P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Assicurato (Verificatore/i Dipendente/i Pubblico/i) | Codice Fiscale/Partita IVA |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Massimale |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO “VERIFICATORE INTERNO”
Definizioni
Assicurato: la persona fisica indicata nella Scheda Tecnica.
Assicuratori: la/le Impresa/e di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula la polizza con la/e Impresa/e di Assicurazione.
Durata della Copertura: il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
Esecutore dei lavori: il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato.
Gravi difetti costruttivi: i difetti che colpiscono Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Luogo di esecuzione delle
Opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Opere: le opere da costruire oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
Opere preesistenti: Opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle Opere o comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali di eseguano i lavori assicurati.
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga
durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere al sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga
durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente come, a titolo di esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile.
Premio: somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione.
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla L. 1815/1939, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento: il D.P.R. 207/2010.
Scheda Tecnica: la parte del contratto di Assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi della copertura e del progetto da assicurare.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Somma assicurata
o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o
Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, committenti dei lavori.
Verificatore: il soggetto incaricato dell’attività di verifica, così come disciplinata dagli Art.
52 e 53 del D.P.R. 207/2010.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente:
a) per nuove spese di progettazione dell’Opera o di parte di essa;
b) per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione eseguita dal personale degli Uffici Tecnici interni della Stazione Appaltante;
c) per i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’Opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare, si precisa che l’Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’Opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della “verifica” del progetto oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
- l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 5 - Durata ed efficacia dell’assicurazione
a) La durata di questa Assicurazione è riportata nella Scheda Tecnica ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 60 mesi escluso il periodo di collaudo;
b) l’efficacia dell’Assicurazione si intende invece a decorrere dalla data di accettazione dell’incarico;
c) la copertura cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione della presente Assicurazione.
Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente).
Art. 6 - Inizio e termine della garanzia – Forma “Claims Made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risaricimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di durata del contratto, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto dell’Assicurazione.
L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla scadenza della presente Assicurazione, entro i limiti di quanto previsto all’Art. 5 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza della presente Assicurazione.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 – 1893 C.C. l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Art. 7 - Facoltà di rivalsa nei confronti dei Progettisti esterni
Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei soli confronti dei Progettisti esterni e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato.
Art. 8 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi a opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo I della Parte VI del Regolamento (“Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49”).
Art. 9 - Massimale di assicurazione
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:
a) non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’art. 28 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 50/2016;
b) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità dell’Assicurazione.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Gli Assicuratori possono assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione Appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l’Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. Gli assicuratori
non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di verifica;
- l’attività di verifica descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato; In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)
Art. 13 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.)
Art. 14 - Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 5 (Durata ed efficacia dell’Assicurazione) lett. b) a prescindere dal pagamento del relativo Premio, che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.
Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nei rispettivi certificati.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 5 lett. c).
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia/Corrispondente a cui viene affidato il presente contratto oppure alla/e Impresa/e di Assicurazione o al Broker, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 5 (Durata ed efficacia dell’assicurazione) lett. c), l’Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori si impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) alla Direzione della/e Impresa/e di Assicurazione ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o al Broker al quale è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione.
Art. 21 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. 24 - Gestione del contratto
La gestione del presente contratto è affidata al R.T.I. Consulbrokers – E-Media.
Il Contraente e l’Assicuratore danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l’esecuzione del presente contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno tramite il suddetto broker.
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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