Disciplina di riferimento Clausole campione

Disciplina di riferimento. L’Accordo Quadro e i Contratti Derivati sono disciplinati da:
Disciplina di riferimento. 1. Il presente contratto viene finanziato ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 7.4.1999 e s.m.e i. Le modalità di costituzione ed incremento dei fondi:
Disciplina di riferimento. Le Condizioni Generali regolano i rapporti tra le Amministrazioni Contraenti e l’Appaltatore rispetto all’attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle disposizioni di cui all’Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, ed in generale di tutta la documentazione contrattuale nonché dell’offerta tecnica, matematica ed economica presentata dall’appaltatore. Per tutto quanto non sia disciplinato espressamente nel presente documento e nei suoi allegati e non sia in contrasto con gli stessi, si fa riferimento alle norme sui contratti pubblici e agli atti di regolazione in materia, nonché alle norme tecniche applicabili alle attività, prestazioni e materiali posti in essere per attuare i servizi oggetto dell’appalto.
Disciplina di riferimento. 1. Il presente contratto viene finanziato ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 3.11.2005 e s.m.e i.
Disciplina di riferimento. L’accordo quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:
Disciplina di riferimento. 1. Per quanto non espressamente previsto nel predetto Regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici approvato con D.P.C.M. 3 Marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
Disciplina di riferimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con X.Xxx. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i.. Dovranno inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.
Disciplina di riferimento. Il presente contratto e la sua esecuzione sono regolati: - dal Regolamento di Sponsorizzazione, di seguito “Regolamento”; - dalle clausole del contratto medesimo, che costituiscono la manifestazioni di tutti gli accordi intervenuti tra le parti; - dalle vigenti disposizioni di legge, ove non diversamente disciplinato dalle fonti succitate. -
Disciplina di riferimento. Art. 22 (Norme applicabili)