Concessione di diritti Clausole campione

Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito denominati rispettivamente «ser- vizi convenuti» e «linee indicate».
Concessione di diritti. Per la Durata del Contratto, al Cliente vengono concessi i diritti di accesso e d’uso dei Servizi, come convenuto nel Modulo d’Ordine, con le seguenti opzioni:
Concessione di diritti. Qualtrics concede al Cliente un diritto non esclusivo, non trasferibile e mondiale di utilizzare il Servizio Cloud (compresa la sua implementazione e configurazione), i Materiali Cloud (se applicabile) e la Documentazione esclusivamente per le operazioni commerciali interne del Cliente e delle sue Affiliate. Gli usi consentiti e le restrizioni del Servizio cloud si applicano anche ai Materiali cloud e alla Documentazione.
Concessione di diritti. 2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario un diritto valido in tutto il mondo, non esclusivo e non trasferibile di:
Concessione di diritti. 2.1 Tutti i diritti, la proprietà e l'interesse inerenti il Prodotto e la Documentazione (collettivamente, ‘Materiali del Licenziante’), ovunque nel mondo, rimangono in capo al Licenziante (e ai rispettivi licenzianti).
Concessione di diritti. 1. Le imprese designate godono di eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.
Concessione di diritti. Per la durata del presente Accordo voi concedete a Tektime una licenza e un diritto irrevocabile e non esclusivo per la distribuzione dei Libri, direttamente e tramite distributori terzi, in tutti i formati digitali e cartacei, e mediante tutti gli strumenti di distribuzione digitali disponibili. Questi diritti includono, senza alcuna limitazione, il diritto di:
Concessione di diritti. Art. 5 Principi che regolano la capacità e l’esercizio dei diritti
Concessione di diritti. 1. Ciascuna Parte Contraente concede all’altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).