Dirigenza Clausole campione

Dirigenza. La seguente tabella riporta i principali dati relativi ai dirigenti della Società (di cui sei dirigenti sono stati nominati successivamente alla chiusura del bilancio del 30 giugno 1999): Dirigente Xxxxx Xxxxxxxxx Cagliari, 17 maggio 1962 1 giugno 1998 Area Operativa Dirigente Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx (CA), 19 luglio 1964 17 dicembre 1998 Amministrazione Dirigente Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (BA), 8 aprile 1957 21 maggio 1999 Area Commerciale (Nord) Dirigente Xxxxx Xxxxxx Cagliari, 3 Giugno 1964 4 settembre 1998 Area Tecnica Dirigente Xxxxx Xxxxxxx Roma, 21 febbraio 1958 16 agosto 1999 Area Tecnica Dirigente Xxxxxxxx Xxxxxxx Roma, 6 luglio 1957 16 agosto 1999 Area Tecnica Dirigente Xxxxx Xxxxxxx Cagliari, 24 maggio 1967 1 aprile 1998 Marketing La seguente tabella riporta le principali attività svolte dai componenti il Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza per la stessa. Xxxxxx Xxxx Amministratore delegato Xxxxxxxxxx S.p.A. Xxxxxxxx Xxxx Presidente del Consiglio di Amministrazione @xxxx.xxx S.p.A. Consigliere Datamat S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Ics.Ip S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxxxx.xxx S.p.A. Amministratore Unico Xxxxxx.xxx S.p.A. Consigliere Xxxx.xxx S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxx.xxx S.p.A. Consigliere Smartel S.p.A. Presidente Tv Files S.p.A. Consigliere Veron S.p.A. Xxxxxxxx Xxxxxx Consigliere ICT Consulting S.r.l Consigliere Sysint S.r.l. Consigliere Between S.r.l. Consigliere Cooptecnital S.r.l.
Dirigenza. 1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
Dirigenza. Sezione I Attribuzioni e responsabilità
Dirigenza. Le modifiche apportate con i decreti legislativi del ‘98 hanno ridisegnato in profondità poteri e status della dirigenza . A distanza di qualche anno le complesse fasi attuative di un assetto profondamente innovativo possono dirsi pressoché completate, con la recente stipula del CCNL che ha ridefinito il trattamento economico e normativo della dirigenza. Tuttavia l’attività svolta, a partire dalla predisposizione dei numerosi decreti legislativi poi emanati, ha impegnato fortemente il Dipartimento, che si trova ad esercitare in questa materia compiti nuovi e aggiuntivi. Di fondamentale importanza è stata la scelta di assoggettare al regime privatistico anche l’alta dirigenza statale, correggendo l’impostazione originaria del D.lgs. 29. La posizione del dirigente è assimilata ora a quella del privato datore di lavoro non soltanto per gli aspetti riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro, ma anche per quelli riconducibili ai poteri di gestione degli assetti organizzativi (ad eccezione dei c.d. rami alti dell’organizzazione, i quali in coerenza con il dettato costituzionale sono mantenuti nella sfera pubblicistica). Questo indubbio rafforzamento della sfera gestionale è solo una delle innovazioni introdotte, nell’intento di avvicinare realmente il lavoro pubblico a quello privato. E’ il contratto (di diritto privato) a regolare il contenuto della prestazione lavorativa richiesta all’impiegato pubblico, non diversamente da quanto avviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze del privato datore di lavoro. Nella trascorsa legislatura sono stati sottoscritti i primi due contratti collettivi di lavoro per la dirigenza: il primo in data 9 gennaio 1997 ed il secondo il 5 aprile 2001. E’ quindi oramai consolidata la distinzione tra fonti legislative e fonti negoziali per la regolazione del rapporto di lavoro dei dirigenti. L’ultimo contratto collettivo ha inoltre portato a compimento la piena “contrattualizzazione” di tutti i dirigenti dello Stato, compresi gli ex dirigenti generali, per i quali il CCNL costituisce la cornice normativa per la stipula dei relativi contratti individuali. E’ stato ribadito e rafforzato il principio della distinzione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalla concreta amministrazione, il cui ambito applicativo ridetermina le dimensioni e l’effettività dei nuovi “poteri” dei vertici politici. Tali poteri vanno dalla definizione di obiettivi e programmi e individuazione e ripartizione delle risorse, alla verifica...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.