Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’art. 94. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 93 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 del presente contratto.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’art. 9495. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 93 94 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 9394. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 38. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 95 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 94 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 26 del presente contratto.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento trat- tamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento licenzia- mento dall’art. 9495. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto formalizzate, a pena d’inefficacia, esclusiva- mente con modalità telematica utilizzando gli appositi moduli resi dispo- nibili dal Ministero del Lavoro che dovranno essere trasmessi al Datore di lavoro e alla ITL competente con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'artdall’art. 93 94 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. La disciplina delle dimissioni in modalità telematica non si applica: durante il periodo di prova; nel caso le dimissioni intervengano nelle sedi protette o avanti le Com- missioni di conciliazione; ai genitori lavoratori nel periodo protetto (durante la gravidanza e ▇▇▇▇▇- te i primi tre anni di vita del bambino) in quanto le dimissioni sono subordi- nate alla loro convalida davanti all’ITL competente Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà facol- tà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo all’importo di cui all'artall’art. 9394. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavvisopreav- viso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità lavorato- re l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'artall’art. 37 38. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'artdell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'artdall’art. 94 95 con esclusione dell'indennità dell’indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza l’osservanza dei termini di preavviso di cui all'artall’art. 93 94 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'artall’art. 25 26 del presente contratto.
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Dimissioni. In Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni (da esercitarsi nei casi, termini e modalità di cui all’art.13 del D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n.261/2012):
a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso di dimissioniin cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di licenziamento dall’art. 94. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei termini principi di preavviso stabiliti dall'art. 93 revisione;
d) il mancato pagamento del presente corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non abbia dato il preavviso il datore ricorrano gli estremi del reato di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo impedito controllo di cui all'art. 93. Su richiesta all'articolo 29 del dimissionario decreto attuativo;
f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
h) il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza conseguimento da parte del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione revisore legale del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'artpensione. 94 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni devono essere rassegnate dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per iscritto con l'osservanza dei termini consentire alla medesima società assoggettata a revisione di preavviso provvedere conseguentemente e di cui all'art. 93 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine poter procedere all'affidamento di un mesenuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Per il trattamento spettante alla lavoratrice Eventuali accordi, clausole o patti che rassegna escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 del presente contrattodall'incarico per giusta causa sono nulli.
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Sources: Accordo Quadro
Dimissioni. In La lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, deve essere presentata dal dipendente, pena la sua nullità, mediante comunicazione scritta e controfirmata dal dipendente. Qualora il dipendente si limiti a sottoscrivere un modulo prestampato, per dare validità alle dimissioni, dovrà apporvi di suo pugno la data e la firma ed allegare copia del proprio documento di identità anch'esso con data e firma. L'eventuale presentazione della lettera di dimissioni con modalità difformi da quelle di cui sopra, sarà produttiva di effetti nel caso di dimissionifatti concludenti ed in assenza d'impugnazione da effettuarsi, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento a pena di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’artdecadenza, prima dello spirare del termine del preavviso dovuto, anche se sostituito dalla relativa indennità. 94. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini Il periodo di preavviso stabiliti dall'artnon può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. 93 del presente contratto Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per i lavoratori a tempo indeterminatola ricerca di nuova occupazione. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito La parte che risolve il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per senza i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'artal presente articolo del C.C.N.L. o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. 93 Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del t.f.r. Il periodo di preavviso lavorato sarà utile alla maturazione delle retribuzioni dirette e confermatedifferite, e sarà computato agli effetti del t.f.r. I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente C.C.N.L sono: Classificazione del personale Fino a pena 5 anni d'anzianità Fino a 10 anni d'anzianità Oltre i 10 anni d'anzianità Livelli 1º e 2º 45 giorni di nullitàcalendario 60 giorni di calendario 90 giorni di calendario Livelli 3º 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario 60 giorni di calendario Livello 4º 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario - per i CCNL e protocolli aggiuntivi sottoscritti dalle parti in epigrafe, all'Ufficio in applicazione dell’art. 4, comma 17, della legge n. 92 del Lavoro entro il termine 2012 e della circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro che ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna offrire “le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa”, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in occasione della maternitàsede sindacale, valgono le norme ai sensi delle disposizioni del codice di cui all'art. 25 del presente contrattoprocedura civile, anche avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Commissioni di conciliazione, laddove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.
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Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento trat- tamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento licen- ziamento dall’art. 9496. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto ri- spetto dei termini di preavviso stabiliti dall'artdall’art. 93 95 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà fa- coltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo all’importo di cui all'artall’art. 9395. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavvisopreav- viso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità lavo- ratore l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto rap- porto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'artall’art. 37 38. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'artdell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto di- ritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'artdall’art. 94 96 con esclusione dell'indennità del- l’indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza l’osservanza dei termini di preavviso di cui all'artall’art. 93 95 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'artall’art. 25 26 del presente contratto.
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Dimissioni. L’occupante dell’alloggio protetto o chi per esso può richiedere, in qualsiasi momento, di essere dimesso dalla struttura e conseguentemente rinunciare al posto assegnato. In tal caso è tenuto a dare preavviso scritto alla Direzione con almeno 15 giorni di anticipo, compilando il modulo apposito, disponibile presso gli uffici della Fondazione. Il residente che volesse lasciare l’alloggio protetto per anziani prima del termine innanzi indicato è comunque tenuto a pagare la retta fino a coprire l’intero periodo di preavviso. La domanda di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario una volta inoltrata, è irrevocabile ed alla scadenza dei 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il trattamento residente deve lasciare l’alloggio assegnato. La Fondazione si riserva la piena facoltà di fine rapporto nelle stesse misure previste procedere alla dimissione del residente: - in caso di accertamento di forme morbose o comportamenti incompatibili con la vita comunitaria degli gli alloggi protetti per anziani; - in caso di mancato pagamento della retta di degenza per almeno tre mensilità consecutive, con imputazione delle eventuali spese per ricovero adeguato del residente in altra idonea struttura o per il rinvio dello stesso assistito al domicilio del Garante; - in caso di licenziamento dall’artatti o comportamenti dell’assistito che manifestino un’evidente mancanza di fiducia nell’operato della Fondazione. 94- in caso di mancata osservanza delle norme previste dal presente regolamento. Le dimissioni devono In questo caso, la dimissione potrà avvenire solo dopo una prima segnalazione scritta da parte della Direzione. Nel caso di dimissione da parte della Fondazione, la stessa potrà essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 93 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavvisoattuata previa attivazione, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima da parte della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione Fondazione stessa, sono nulle del Comune di residenza dell’ospite e dell’ASST affinché avvenga in forma assistita e solo dopo aver esaurito i propri obblighi normativamente sanciti. Il Garante si obbliga all’accompagnamento della persona dimessa alla nuova destinazione, se questa non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento può viaggiare da sola, con facoltà della Fondazione, in caso di fine rapporto previsto dall'art. 94 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro inadempienza entro il termine fissato, di addebitare le spese sostenute in sua vece. Salvo situazioni di estrema gravità, la Fondazione garantisce la permanenza del soggetto, dalla data di dimissione, per un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternitàperiodo di 60 giorni, valgono le norme di cui all'art. 25 del presente contrattonecessario ai servizi per individuare una nuova realtà residenziale.
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