Common use of Dimissioni Clause in Contracts

Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’art. 94. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 93 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 del presente contratto.

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Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’art. 9495. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 93 94 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 9394. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 38. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 95 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 94 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 26 del presente contratto.

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Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine fi ne rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’artcui all'art. 94143. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idone o a certificare la dat a di ricevimento e con rispetto dei termini ter mini di preavviso stabiliti dall'art. 93 141 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminatocontratto. Ove il dipendente non abbia dato d ipendente n on a bbia d ato il preavviso preavviso, il datore di lavoro la voro ha facoltà fa coltà di trattenergli r itenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93142. Su richiesta del dimissionario dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavvisopr eavviso, ne avrà facoltàa vrà fa coltà, ma dovrà corrispondere d ovrà corr ispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva sostitutiv a per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate presen tate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra lavo ratrice ne l pe riodo inter corrente f ra il giorno gior no della richiesta r ichiesta delle pubblicazioni di d i matrimonio (purchè segua in qu xxxx s egua la celebrazione) ce lebrazione, e la scadenza s cadenza di un anno an no dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all'ufficio del Lavorolavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per pe r contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 143 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per de xxxx esse re rasseg nate p er iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 141 e confermate, a pena p ena di nullità, all'Ufficio all'ufficio del Lavoro lavoro entro il termine di un mese. La previsione di cui al secondo c omma del presente articolo no n v ige pe r le lavor atrici, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ra tei maturati di TFR per l’attivazione del fondo pensionistico integrativo. Per il trattamento spettante alla lavoratrice tratt amento spett ante a lla lavora trice che rassegna le dimissioni in occasione occasion e della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 103 del presente contratto.

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Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’art. 9496. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'artdall’art. 93 95 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo all’importo di cui all'artall’art. 9395. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'artall’art. 37 38. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'artdell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'artdall’art. 94 96 con esclusione dell'indennità dell’indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza l’osservanza dei termini di preavviso di cui all'artall’art. 93 95 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'artall’art. 25 26 del presente contratto.

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Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento trat- tamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento licen- ziamento dall’art. 9496. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto ri- spetto dei termini di preavviso stabiliti dall'artdall’art. 93 95 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà fa- coltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo all’importo di cui all'artall’art. 9395. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavvisopreav- viso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità lavo- ratore l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto rap- porto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'artall’art. 37 38. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'artdell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto di- ritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'artdall’art. 94 96 con esclusione dell'indennità del- l’indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza l’osservanza dei termini di preavviso di cui all'artall’art. 93 95 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'artall’art. 25 26 del presente contratto.

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Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento trat- tamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento licenzia- mento dall’art. 9495. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto formalizzate, a pena d’inefficacia, esclusiva- mente con modalità telematica utilizzando gli appositi moduli resi dispo- nibili dal Ministero del Lavoro che dovranno essere trasmessi al Datore di lavoro e alla ITL competente con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'artdall’art. 93 94 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminato. La disciplina delle dimissioni in modalità telematica non si applica: durante il periodo di prova; nel caso le dimissioni intervengano nelle sedi protette o avanti le Com- missioni di conciliazione; ai genitori lavoratori nel periodo protetto (durante la gravidanza e xxxxx- te i primi tre anni di vita del bambino) in quanto le dimissioni sono subordi- nate alla loro convalida davanti all’ITL competente Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà facol- tà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo all’importo di cui all'artall’art. 9394. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavvisopreav- viso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità lavorato- re l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'artall’art. 37 38. In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'artdell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'artdall’art. 94 95 con esclusione dell'indennità dell’indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza l’osservanza dei termini di preavviso di cui all'artall’art. 93 94 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'artall’art. 25 26 del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’artcui all'art. 94142. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 93 140 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminatocontratto. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93141. Su richiesta del dimissionario dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè in quanto segua la celebrazione) , e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all'ufficio del Lavorolavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 142 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 140 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio all'ufficio del Lavoro lavoro entro il termine di un mese. La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per l’attivazione del fondo pensionistico integrativo. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 101 del presente contratto. Per la comunicazione delle dimissioni, i lavoratori dovranno utilizzare l’apposito modulo previsto dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Dimissioni. In La lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, deve essere presentata dal dipendente, pena la sua nullità, mediante comunicazione scritta e controfirmata dal dipendente. Qualora il dipendente si limiti a sottoscrivere un modulo prestampato, per dare validità alle dimissioni, dovrà apporvi di suo pugno la data e la firma ed allegare copia del proprio documento di identità anch'esso con data e firma. L'eventuale presentazione della lettera di dimissioni con modalità difformi da quelle di cui sopra, sarà produttiva di effetti nel caso di dimissionifatti concludenti ed in assenza d'impugnazione da effettuarsi, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento a pena di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’artdecadenza, prima dello spirare del termine del preavviso dovuto, anche se sostituito dalla relativa indennità. 94. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con rispetto dei termini Il periodo di preavviso stabiliti dall'artnon può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. 93 del presente contratto Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per i lavoratori a tempo indeterminatola ricerca di nuova occupazione. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93. Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito La parte che risolve il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per senza i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'artal presente articolo del C.C.N.L. o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. 93 Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del t.f.r. Il periodo di preavviso lavorato sarà utile alla maturazione delle retribuzioni dirette e confermatedifferite, e sarà computato agli effetti del t.f.r. I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente C.C.N.L sono: Classificazione del personale Fino a pena 5 anni d'anzianità Fino a 10 anni d'anzianità Oltre i 10 anni d'anzianità Livelli 1º e 2º 45 giorni di nullitàcalendario 60 giorni di calendario 90 giorni di calendario Livelli 3º 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario 60 giorni di calendario Livello 4º 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario - per i CCNL e protocolli aggiuntivi sottoscritti dalle parti in epigrafe, all'Ufficio in applicazione dell’art. 4, comma 17, della legge n. 92 del Lavoro entro il termine 2012 e della circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro che ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di un mese. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna offrire “le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa”, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in occasione della maternitàsede sindacale, valgono le norme ai sensi delle disposizioni del codice di cui all'art. 25 del presente contrattoprocedura civile, anche avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Commissioni di conciliazione, laddove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.

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Dimissioni. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’artcui all'art. 94155. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 93 151 del presente contratto per i lavoratori a tempo indeterminatocontratto. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 93154. Su richiesta del dimissionario dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova di cui all'art. 37 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè in quanto segua la celebrazione) , e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio all'ufficio del Lavorolavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 94 155 con esclusione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 93 151 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio all'ufficio del Lavoro lavoro entro il termine di un mese. La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per l’attivazione del fondo pensionistico integrativo. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 25 97 del presente contratto.

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