Dimissioni per giusta causa Clausole campione

Dimissioni per giusta causa. L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Dimissioni per giusta causa. Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate per iscritto, con espressa indicazione della causa che le determina. Costituisce giusta causa di dimissioni, a norma dell'art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In tale caso spetta al dipendente la indennità sostitutiva del preavviso, nelle misure previste dall'art. 84 per i casi di licenziamento per giustificato motivo o per collocamento a riposo, rispettivamente, a seconda che lo stesso dipendente non abbia od abbia raggiunto i requisiti richiesti dalla legge per il diritto a pensione di vecchiaia.
Dimissioni per giusta causa. 1. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 32, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda, può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all’art. 34.
Dimissioni per giusta causa. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 32, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all'azienda, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 34. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro. Ove il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 39, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 dell'indennità del preavviso stesso. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del presente contratto.
Dimissioni per giusta causa. In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 90 giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente, con diritto all’indennità di disoccupazione. L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste a supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante come per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il lavoratore ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa nelle seguenti gravi fattispecie: mancata regolarizzazione della posizione contributiva; aver subito molestie sessuali e/o mobbing in azienda accertati in sede giudiziaria con sentenza di I grado; in presenza di comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico; variazioni notevoli “in pejus” delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del codice civile; sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione c/o accesso alla Cig che, salvo diverso accordo tra azienda e rappresentanza sindacale per il prolungamento di tale termine, oltrepassi i 15 giorni.
Dimissioni per giusta causa. 1. Il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda, può ricorrere al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato di cui all’art. 30, dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410, 1° comma, del codice di procedura civile o all’art. 43 del presente contratto, con esito negativo o per decorrenza del termine previsto nel 1° comma dell’art. 410 bis del codice di procedura civile.
Dimissioni per giusta causa. Ai sensi dell' art. 2119 del Codice Civile,l' operaio agricolo, può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria , del rapporto di lavoro. Costituiscono giusta causa di dimissioni senza preavviso da parte del dipendente: -violenza o via di fatto; -riduzione arbitraria del salario, mancata corresponsione del salario contrattuale o ritardato pagamento, oltre due mesi. -modifica delle pattuizioni del contratto individuale e contratto provinciale, non concordata con I' operaio. Nel caso di dimissioni per giusta causa, l'operaio ha diritto, oltre alla indennità di anzianità, anche a quella di preavviso. Art.48
Dimissioni per giusta causa. (riferimento articolo 73 CCNL)
Dimissioni per giusta causa. Sono motivi di dimissione per giusta causa
Dimissioni per giusta causa. L’art. 35 del CCNL del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: