Delimitazioni di garanzia Clausole campione

Delimitazioni di garanzia. Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati.
Delimitazioni di garanzia. 1) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Delimitazioni di garanzia. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: - le insegne; - Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. - serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica; - lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
Delimitazioni di garanzia a) Relativamente alle “Spese di Demolizione e Sgombero” di cui al punto 2.1) b1, si intendono esclusi i residui del sinistro sia rientranti nella categoria “pericolosi” di cui all’Allegato D del D.lgs. 5/2/1997 n°22 sia disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni o integrazioni.
Delimitazioni di garanzia. 1- Eventi – sociopolitici – xxxx xxxxxx e terrorismo: La Società non risarcirà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia “Eventi socio-politici, con preavviso di quattordici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Delimitazioni di garanzia. 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo - intendendosi per “
Delimitazioni di garanzia. 2.9.1) danni da incendio Relativamente ai danni a cose e beni di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose e dei beni di proprietà dell’Ente assicurato o dallo stesso detenuti, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro 750.000,00. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio sullo stesso rischio, purché valide ed operanti.
Delimitazioni di garanzia a) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi di materiale scientifico e non, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e senza l’applicazione di quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal Sinistro e fino ad un massimo di € 100.000,00.
Delimitazioni di garanzia. 2.9.1) danni da incendio
Delimitazioni di garanzia. EVENTI ATMOSFERICI I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all’aperto non per normale destinazione. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “EVENTI ATMOSFERICI”.