Crollo e collasso strutturale Clausole campione

Crollo e collasso strutturale la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.
Crollo e collasso strutturale. A parziale deroga dell’Art. 2 punto p) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art.1 sezione 5 sotto le voci “Crollo e collasso strutturale”.
Crollo e collasso strutturale. A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni di polizza, si prende e si dà atto che la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da crollo e collasso strutturale, intendendosi per detta fattispecie una rovina totale o parziale dell’opera che interessi le strutture portanti dell’opera stessa. Per strutture portanti devono intendersi esclusivamente tutti quegli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell’opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura. Con riferimento alla presente garanzia, la Compagnia non risponde dei danni causati da oppure conseguenti a:
Crollo e collasso strutturale. La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati i degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili. La Compagnia non risponde dei danni conseguenti a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalle competenti autorità. Tale garanzia opera fino a concorrenza di € 10.000.000,00 per sinistro/anno con applicazione di scoperto del 20% con minimo di € 30.000,00.
Crollo e collasso strutturale. La garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da crollo dei fabbricati ove si svolge l’attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati medesimi. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Allagamento La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.
Crollo e collasso strutturale. Sono esclusi i danni causati a: a) fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti; b) fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti; c) fabbricati dichiarati inagibili o per i quali non sia stata eseguita una corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute; d) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute Sono altresì esclusi i danni causati da o conseguenti a: a) errori di progettazione o calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione, vizio materiale o sovraccarico delle strutture portanti; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; c) mancata o insufficiente manutenzione; d) terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo; e) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni; f) neve. Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”. Allagamento Sono esclusi i danni: a) causati da inondazione e alluvione; b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; c) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; d) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle “Cose assicurate”; f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) alle cose all’aperto; h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; i) da rottura di contenitori; j) a fabbricati aventi caratteristiche difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute; k) alle merci poste ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets o su altre strutture di appoggio.
Crollo e collasso strutturale la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale. Fenomeni elettrici e/o elettronici: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti causati alle cose assicurate nella definizione di Beni Immobili per effetto di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici e/o elettronici.
Crollo e collasso strutturale. A parziale deroga dell’Art. 2.2 punti e) e k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti per effetto di crollo, collasso o cedimento strutturale dei beni assicurati conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella della sezione 5 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale". La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
Crollo e collasso strutturale. L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 1.2 “Esclusioni” lettera X), Indennizza i danni materiali e diretti di crollo e collasso strutturale, subiti dai Beni Assicurati conseguenti a sovraccarico di strutture di Fabbricati, Macchinari e Attrezzature in genere e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
Crollo e collasso strutturale. Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, a errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.