Common use of Decorrenza della garanzia e pagamento del premio Clause in Contracts

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società.

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Samples: collesalvetti.portaleamministrazionetrasparente.it, www.regione.sardegna.it, comune.pula.ca.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della SocietàSocietà stessa.

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Samples: www.comune.ponsacco.pi.it, ente.parcoticino.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C.c.c., avvenga entro i 90 60 giorni successivi. In caso contrario contrario, l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.c.c.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre e, inoltre, qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 602/1973, la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. D.M.E.F. del 18 Gennaio 2008 n°40n.40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della SocietàSocietà stessa.

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Samples: www.parchivaldicornia.it, enteparchi.bo.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 24.00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del polizza ancorché il premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga venga pagato entro i 90 60 giorni successivisuccessivi al medesimo. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del giorno di pagamentocontratto. I premi devono essere pagati alla Società assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi per le rate successivepremi, l'assicurazione l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 24,00 del 9060° giorno dopo quello quella della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (artai sensi dell’art. 1901 C.C.)del Codice Civile. I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per Si precisa che i pagamenti rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora flussi finanziari di cui sopraall’art. 3 della legge 13/08/2010, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. n. 136 Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione l’assicurazione conserva la propria validità anche durante durtante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. D.M.E.F. del 18 Gennaio 2008 gennaio 2008, n°, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'artall’art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'artdell’art. 1901 c.c. del Codice Civile nei confronti della SocietàSocietà stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rca Libro Matricola

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 24.00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del polizza ancorché il premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga venga pagato entro i 90 60 giorni successivisuccessivi al medesimo. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del giorno di pagamentocontratto. I premi devono essere pagati alla Società assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi per o le rate successivedi premio successivi, l'assicurazione l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 24,00 del 9060° giorno dopo quello quella della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (artai sensi dell’art. 1901 C.C.)del Codice Civile. I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per Si precisa che i pagamenti rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora flussi finanziari di cui sopraall’art. 3 della legge 13/08/2010, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. n. 136 Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione l’assicurazione conserva la propria validità anche durante durtante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. D.M.E.F. del 18 Gennaio 2008 gennaio 2008, n°, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'artall’art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'artdell’art. 1901 c.c. del Codice Civile nei confronti della SocietàSocietà stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

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Samples: www.comuneponzanoveneto.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 31/12 di ogni anno, A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di pagamento60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive, successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, pagamento ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). ) I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o all'agenzia alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricatobroker. Il termine temporale concesso La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o prorogaContraente. Ai sensi dell’artdell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio gennaio 2008 n°° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre Decreto • il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. C.C. nei confronti della SocietàSocietà stessa.

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Samples: www.asllanusei.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della SocietàSocietà stessa.

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Samples: www.consiglio.regione.abruzzo.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C.all’art.1901 c.c., avvenga entro i 90 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.art.1901 c.c.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 all'art.1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 dell’art.48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 all'art.3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 dell'art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 dell'art.1901 c.c. nei confronti della SocietàSocietà stessa.

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Samples: santacecilia.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. C.C. nei confronti della SocietàSocietà stessa.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della SocietàSocietà stessa. Entro 30 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata di premio, la Società si impegna a fornire al Contraente il corrispondente atto di quietanza pagamento e/o appendice contrattuale di pari valore.

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Samples: www.comunequarrata.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 20 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della SocietàSocietà stessa.

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Samples: atap.pn.it

Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 9060° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società.M.

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Samples: www.reaspa.it