DATI DEL CREDITORE Clausole campione

DATI DEL CREDITORE. Nome del Creditore (*): COMUNE DI FANO Ragione Sociale del Creditore Codice Identificativo del Creditore (*) IT610010000000127440410 Creditor Identifier Via e numero civico )*) XXX XXX XXXXXXXXX, 76 Via/Piazza/X.xx/Xxxxx/Xxxxxx e numero civico Codice Postale (*) Località : 00000 XXXX (XX) Indicare CAP - località e Provincia Paese (*): ITALIA Paese Tipo di pagamento (*) Ricorrente [ X ] Singolo [ ] Tipo di richiesta [X] Sottoscrizione Mandato per Addebito Diretto SEPA [ ] Revoca Mandato per Addebito Diretto SEPA data di sottoscrizione (*) Luogo di sottoscrizione (*) I dati personali contenuti nel presente mandato saranno trattati in base al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ( General Data Protection Regulation) Firma/e (*) Firma dell' intestatario del conto corrente Firma dell' intestatario del conto corrente se il contocorrente indicato richiede due firme, questo mandato necessita delle stesse due firme Il presente mandato dovrà essere inviato a mezzo posta all’ufficio ASET di Xxx X. Xxxxxxx, 1 Fano, o a mezzo FAX allo 0721/814832, o via mail a xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx allegando copia documento di riconoscimento in corso di validità
DATI DEL CREDITORE. NOME DEL CREDITORE XXXXXX XXX CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE (CREDITOR IDENTIFIER) INDIRIZZO XXX XXXXXXXX 00 XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX’ XXXX (XX) XXXXX XXXXXX NOME DEL DEBITORE INDIRIZZO SWIFT BIC TIPO DEL PAGAMENTO Ricorrente [x] Singolo [ ]
DATI DEL CREDITORE. Hilti Italia S.p.A.Ragione Sociale del Creditore IT49ZZZ0000000822480158 Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier) Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20Indirizzo (Via / P.zza / X.xx / Largo / Strada e numero civico) 2 0 0 9 9 Sesto San Xxxxxxxx Località M I Italia Paese Codice Postale Provincia ✓ Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare delle forniture concordate, mediante addebito sul conto corrente secondo le norme di incasso del servizio S.D.D., fino a revoca di questa auto- rizzazione. Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiede- re alla Banca indicata nel presente modulo i dati bancari necessari all’attivazione del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito permanente in conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario da Hilti Italia S.p.A. in relazione al pagamento delle fatture emesse.
DATI DEL CREDITORE. Nome/ragione sociale: COLSAM S.R.L. – P.I. 00043310143 Codice identificativo: 4G852 – IT790100000000433101743 Indirizzo: Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx DATI DEL DEBITORE – CONTRAENTE Nome e cognome Xxxxxx Xxxxxxx Via e numero civico Località SDD Ricorrente Provincia Paese CAP Cod. Paese CIN IBAN Cin ABI CAB Numero Conto Corrente Intestatario c/c Cod. Fiscale CONFERIMENTO (barrare la casella per conferire il mandato) La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Colsam S.r.l. a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Colsam S.r.l. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto(*). (*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
DATI DEL CREDITORE. Riferimento del mandato (Cod. assegnato dall’Azienda creditrice al debitore) Cod. Paese CIN IBAN Cin ABI CAB Numero Conto Corrente
DATI DEL CREDITORE. Nome e cognome Xxxxxx Xxxxxxx Via e numero civico Località CAP Provincia Paese Conto di addebito IBAN Tipo pagamento: ricorrente
DATI DEL CREDITORE. Ragione sociale del creditore / Creditor’s name SISTEMA AMBIENTE S.P.A. Indirizzo sede legale / Creditor’s address XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XX, 000 - 00000 XXXXX XX Codice Identificativo Creditore / Creditor Identifier IT19ZZZ0000001604560464 Cognome nome o Ragione sociale / Xxxxxx’x address Codice fiscale / Fiscal code Indirizzo* / Address CAP,Città,Provincia,Paese* Postal Code, City, Country Telefono* / Phone number Email / Email Banca* / Bank IBAN Conto addebito* / IBAN account number Cod. Paese Check CIN Codice ABI Codice CAB Numero conto corrente (12 caratteri) Se il Debitore e il Sottoscrittore del presente mandato COINCIDONO, barrare la casella: Compilare i campi sottostanti nel caso in cui il Debitore e il Sottoscrittore del mandato NON COINCIDONO. Compile if you are making a payment in respect of an arrangement between the Creditor and another person Cognome nome o Ragione sociale* /Subscriber’s name Codice fiscale* / Fiscal code Indirizzo* / Address CAP,Città,Provincia,Paese* Postal Code, City, Country Telefono* / Phone number Email / Email Luogo e data sottoscrizione* Firma Sottoscrittore*/Signature I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: