LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE Clausole campione

LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE. L’Assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, purché si tratti di lavori eseguiti in economia. Se questi lavori sono appaltati a terzi, la garanzia opera solo per la responsabilità civile dell’assicurato, in qualità di committente. L’Assicurazione vale anche se l’assicurato è committente di lavori edili che rientrino nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE. L’assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l’attività dichiarata in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l’intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente. L’assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l’Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE. (non operante per il settore edile ed impiantista) Questa garanzia opera purché: - l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal D. Lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori; - dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice penale.
LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE. L’assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l’intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente. L’assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l’Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni. Tale estensione di garanzia opera sempreché: - l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto d.lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori; - dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE. Le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali effettuati dal Contraente/Assicurato con personale non dipendente. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.
LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE. L’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni a terzi verificatisi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l’attività dichiarata in Polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, mentre in caso di lavori affidati in appalto a terzi la garanzia è operante solo a copertura della responsabilità civile del Contraente in qualità di committente. L’Assicurazione opera, per i lavori suddetti, anche quando l’Assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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