Common use of Danni da inquinamento accidentale Clause in Contracts

Danni da inquinamento accidentale. La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “Danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L’assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.

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Danni da inquinamento accidentale. La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, è assicurato il Risarcimento a terzi da dei danni a cose conseguenti a inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “Danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione accidentale dell’acqua, dell’aria e o del suolo. Per l’operatività della garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: • l’emissione, congiuntamente la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dal Fabbricato, così come i conseguenti danni, devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o disgiuntamentea terzi entro tre giorni dal momento in cui l’emissione, da parte la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze di qualunque naturainquinanti hanno avuto inizio; • fermo quanto previsto in merito alla denuncia dei sinistri, emesse, scaricate, disperse, depositate o ogni Sinistro relativo a questa garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’assicuratonon oltre 30 giorni dopo la cessazione del contratto. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L’assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore. La Questa garanzia è operante opera esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue e non per le conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni interruzione d’esercizio e simili conseguenze. Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato in Polizza, con l’applicazione dello Scoperto e del Limite di ogni attivitàRisarcimento indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Del Condominio

Danni da inquinamento accidentale. La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “Danni danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L’assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro Sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.

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Samples: www.zurich.it