Clausole speciali Clausole campione

Clausole speciali. 1. Per ciascun dirigente, l’ufficio del personale dell’azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo tutti gli atti e documenti prodotti dall’azienda o dallo stesso dirigente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
Clausole speciali. 1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.
Clausole speciali. Gli equini possono essere venduti, senza alcuna garanzia, con la clausola “a fiamma e fuoco” a tutto rischio e pericolo del compratore.
Clausole speciali. CAPO VIII - Norme disciplinari
Clausole speciali. Il bestiame bovino da macello può vendersi con la clausola “a fiamma e fuoco” (termine ormai desueto); in tali casi, i rischi, compresa la eventuale non commestibilità delle carni, sono tutti completamente a carico del compratore, poichè, con le clausole anzidette, il venditore non dà garanzie di sorta.
Clausole speciali. Il bestiame suino da macello può vendersi con la clausola “a fiamma e fuoco” che esonera da ogni obbligo di garanzia il venditore; cioè, come più volte è stato detto,ogni rischio e pericolo è a tutto carico del compratore.
Clausole speciali. In genere, le contrattazioni si effettuano in massa, con la clausola “come esce dalla mietitrebbia”, riferita alla sola quantità.
Clausole speciali. L’uva può essere venduta “sulla vite” oppure “a terra”: Nel primo caso i rischi passano a carico del compratore, così come a carico dello stesso sono tutte le spese per la raccolta, la selezione, l’imballaggio, il trasporto, ecc.. Quando l’uva è venduta “a terra”, è nell’uso che le spese di raccolta, di incestinamento e di carico sulla macchina, siano a carico del produttore, mentre quelle di trasporto sino al carro ferroviario siano a carico del compratore, che fornisce sempre i contenitori. Se l’uva è venduta “a stocco”, s’intende, ugualmente, uva venduta sulla vite.
Clausole speciali. Le contrattazioni possono essere fatte anche con la clausola “per tutta la produzione” oppure “per la prima” o per “la seconda” o “per la terza” raccolta a taglio, cui corrispondono prezzi diversi.
Clausole speciali. 1. In caso di ritardo dell’ente o agenzia nel rinnovo dell’incarico al dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art. 63, viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione all’attività svolta.