Condizioni della fornitura Clausole campione

Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello IOV assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee di sicurezza vigenti. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto Oncologico Veneto di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relativi alle forniture e i servizi in oggetto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto, nell’Offerta tecnica e nel successivo Contratto e nei suoi allegati. Le prestazioni di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolatospecialed’appalto e dichiarate nell’Offertatecnica. Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Politecnico di Milano. Il Fornitore si obbligherà, infine, a dare immediata comunicazione all’Ateneo di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
Condizioni della fornitura. L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale (All. “1”), all’Offerta (All. “2”).
Condizioni della fornitura. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle forniture ed alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di trasferta e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Condizioni della fornitura. Sono a carico del Fornitore, e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altre spese dovute inerenti al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture ed ai servizi in oggetto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la loro prestazione o che comunque fossero opportuni per un completo e corretto adempimento delle obbligazioni previste, comprese eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’Offerta e nel successivo Contratto e suoi Allegati. Le prestazioni di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno essere conformi, salvo espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e sottoscritte nell’Offerta. Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Fornitore, infine, si obbligherà a dare immediata comunicazione all’Università di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
Condizioni della fornitura. L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato (All. “1”), come modificato dall’Offerta Tecnica di gara (All. “3”).
Condizioni della fornitura. Il Fornitore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno dell’Amministrazione di energia per tutta la durata della fornitura prevista da contratto. Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tale fabbisogno non potesse essere in tutto o in parte soddisfatto, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questo si impegna a corrispondere all’Amministrazione appaltante gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino alla scadenza naturale del contratto fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni. In relazione al Lotto 1, considerato che gli aspetti tecnici di consegna dell’energia (quali ad es. tensione, potenza e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio e micro-interruzioni, ecc.) sono di competenza del Gestore di Rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza per la tutela degli interessi dell’Amministrazione appaltante nei confronti del Gestore di Rete competente nell’ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell’energia consegnata ritenuto non idoneo.
Condizioni della fornitura. Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui il materiale appartiene e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Polo Biomedico e Tecnologico. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici degli immobili del Polo Biomedico e Tecnologico nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro ad essi equiparati, derivanti da disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a carico tutti i relativi oneri. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Condizioni della fornitura. La fornitura è disciplinata dalle prescrizioni riportate nel bando di gara e nello schema di offerta (all. D e D1), da quelle contenute nel presente Capitolato d’appalto Parte I e II, dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’I.N.P.S. approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione N. 172 del 18/05/2005 e dalle seguenti norme: X.X. 000/0000; D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); D.P.C.M. 55/1991; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D.Lgs. 30/12/2003 n. 196; L. 12/03/1999, n. 68; X.X. 00/00/0000 n. 773;
Condizioni della fornitura. Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.