Common use of Conciliazione ed arbitrato Clause in Contracts

Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesa, che la controversia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto. La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni. Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto di lavoro, in situazioni che meritino particolare considerazione, l'intervento della Commissione di conciliazione avviene anche su richiesta del solo lavoratore. Per le controversie relative a licenziamenti, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo nominato dallo stesso presidente. Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesad’intesa, l'intervento l’intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti rappre- sentanti della competente Federazione locale e dell'Organizzazione dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti compo- nenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesad’intesa, che la controversia controver- sia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente paritetica- mente da rappresentanti della Federazione italiana Italiana e dell'Organizzazione dell’Organizzazione sindacale cui il i l lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto. La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni. Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto di lavoro, in situazioni che meritino particolare considerazione, l'intervento l’intervento della Commissione di conciliazione avviene anche su richiesta del solo lavoratore. Per le controversie relative a licenziamenti, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato arbi- trato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo all’uopo nominato dallo stesso presidente. Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato l’arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'artdell’art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità l’Autorità Giudiziaria.

Appears in 1 contract

Samples: www.fisac-cgil.it

Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano In merito alla conciliazione ed all’arbitrato va innanzitutto riportato il disposto normativo dell’art. 10: “Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di adeguare cui all'articolo 5, comma 4, le discipline della conciliazione controversie relative ai È stato quindi introdotto un particolare meccanismo di risoluzione delle controversie individuali tra subfornitore e committente. Dopo la scadenza del termine per le contestazioni del committente sull’esecuzione della subfornitura si apre una fase obbligatoria di lavoro in conciliazione presso la Camera di Commercio nel cui territorio ha sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgsil subfornitore16. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. Per la risoluzione In caso di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento fallimen to di una Commissione tale obbligatorio tentativo di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti allora è prevista la facoltà, su richiesta di entrambi i contraenti, di rimettere la controversia alla Commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio , instaurando così un vero e proprio arbitrato. Evidentemente, la procedura arbitrale potrà essere iniziata o in base ad una clausola compromissoria inserita in contratto oppure mediante un accordo successivo alla stipulazione del contratto o all’insorgere della competente Federazione locale e dell'Organizzazione sindacale cui controversia. La presenza di una clausola compromissoria potrebbe però non convenire al subfornitore che abbia ottenuto, a seguito dell’inadempimento del committente alla sua obbligazione di pagare il lavoratore aderisce o conferisce mandatoprezzo, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, considerato che tale clausola potrebbe essere fatta valere dal committente nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo (anche con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione). Il problema pratico maggiormente rilevante che si è posto in tema di tentativo di conciliazione è quello relativo alla sua necessità o meno in relazione alla procedura di ricorso per ingiunzione ex artt. 633 ss c.p.c. Al riguardo si è già detto che l’art. 3 della legge 192/98 prevede che la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva. Si tratta ora di verificare se prima di presentare il ricorso per ingiunzione il subfornitore sia o meno tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione. E poiché l’art. 10 parla di un tentativo obbligatorio di conciliazione per “le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge”, si deve anche valutare se il committente destinatario di un decreto ingiuntivo debba o meno far precedere la notifica dell’opposizione da un tentativo di conciliazione In giurisprudenza si trova affermato che in tema di decreti ingiuntivi e contratti di subfornitura è infondata e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta respinta l’eccezione di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione improcedibilità sollevata dall’opponente sul presupposto che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere preceduto dal tentativo di conciliazione ex art. 10 L. n. 192/1998, giacché tale procedura è sicuramente incompatibile con il ricorso monitorio, così come affermato anche dalla Corte costituzionale 17 (uno per così Trib. Genova, Sez. I, 17/04/2007, secondo il quale la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacaleprocedura dal tentativo di conciliazione ex art. 10 L. 192/1998 è sicuramente incompatibile con il ricorso monitorio; v. anche Trib. Udine, anzidette27.4.02). Se La situazione è da qualche anno diventata di facile lettura in quanto nel 2004 la Corte Costituzionale ha stabilito (nella sentenza n. 163) che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 4° comma, L. 18 giugno 1998 n. 192, nella parte in cui non prevede che il subfornitore, il quale intenda avvalersi del procedimento per ingiunzione di cui agli art 633 ss c.p.c., debba preventivamente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione non riescedi cui all'art. 10 stessa legge, le parti possono chiederein riferimento all'art. 3 Cost.. Ora, d'intesasecondo tale sentenza della Consulta, che viene dopo la controversia venga risolta mediante arbitratodecisione n. 276 del 2000 resa a proposito dell’art. 412 bis c.p.c., affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano in tema di inapplicabilità del tentativo di conciliazione al procedimento di ingiunzione per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto. La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni. Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto crediti di lavoro, in situazioni la norma che meritino particolare considerazione, l'intervento della Commissione non sottopone al tentativo di conciliazione avviene anche su richiesta le procedure monitorie in tema di subfornitura non contrasta con l’art. 3 della Costituzione poiché non vi è una disparità di trattamento tra due situazioni (l’esercizio dell’azione in via ordinaria e quello in via monitoria) che fanno capo allo stesso soggetto e ciò in quanto tali due situazioni riguardano due distinte forme di tutela giurisdizionale sperimentabili dal titolare secondo una sua libera scelta, onde non si vede come possa parlarsi di disparità. Né l’art. 3 della Costituzione è violato per difetto di ragionevolezza in quanto si deve tenere conto, per la Corte, sia della discrezionalità legislativa nel configurare le discipline processuali, sia del solo lavoratore. Per le controversie relative a licenziamentifatto che il legislatore, i procedimenti apprestando una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori, con la previsione dell’ingiunzione di conciliazione e pagamento provvisoriamente esecutiva, mostra all’evidenza di arbitrato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione risolvere non irragionevolmente in favore di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo nominato dallo stesso presidente. Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.una sollecita

Appears in 1 contract

Samples: astra.csm.it

Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesa, che la controversia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto. La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni. Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto di lavoro, in situazioni che meritino particolare considerazione, l'intervento della Commissione di conciliazione avviene anche su richiesta del solo lavoratore. Per le controversie relative a licenziamenti, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo nominato dallo stesso presidente. Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.. FEDERCASSE 14

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesa, che la controversia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto. La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni. Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto di lavoro, in situazioni che meritino particolare considerazione, l'intervento della Commissione di conciliazione avviene anche su richiesta del solo lavoratore. Per le controversie relative a licenziamenti, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo nominato dallo stesso presidente. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesa, che la controversia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto. La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni. Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto di lavoro, in situazioni che meritino particolare considerazione, l'intervento della Commissione di conciliazione avviene anche su richiesta del solo lavoratore. Per le controversie relative a licenziamenti, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo nominato dallo stesso presidente. Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.. EDERCASSE 14

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro