Risoluzione di controversie Clausole campione

Risoluzione di controversie. 1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Risoluzione di controversie. 1. Per qualsiasi controversia, il Soggetto attuatore-beneficiario può rivolgersi agli Uffici della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute, che sottoporranno le eventuali problematiche al parere di competenza del Comitato tecnico sanitario (CTS) operante presso il Ministero. Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, accettano fin d’ora il parere che sarà espresso dal Comitato tecnico sanitario (CTS) in caso di controversie sulla conduzione scientifica del progetto e le eventuali ricadute economiche.
Risoluzione di controversie. 17.1 Per qualsiasi controversia originata dal Contratto o ad esso connessa, nel caso di Cliente “consumatore” (secondo la definizione di cui all’ art. 3 del Codice del Consumo) sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.
Risoluzione di controversie. 17.1 Per qualsiasi controversia originata dal Contratto o ad esso connessa sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
Risoluzione di controversie. 1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Risoluzione di controversie. 3. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Risoluzione di controversie. 17.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o alla risoluzione del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Risoluzione di controversie. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione o sull’applicazione dell’accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia. Il Vice Capo Dipartimento Vicario FP/CGIL Prefetto Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx CISL/FP UIL/PA CONFINTESA FP CONFSAL/UNSA FLP …………………………………………… .USB
Risoluzione di controversie. La risoluzione delle controversie sull’interpretazione ed applicazione dell’Accordo, che non possano essere composte dal Comitato per l’Attuazione dell’Accordo di Programma di Attuazione, sarà demandata ad un collegio di almeno 3 arbitri esperti in giurisprudenza, finanza, organizzazione dei servizi socio sanitari designati dal Comitato per l’Attuazione dell’Accordo di Programma. In caso di dissenso circa uno o più degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza. Si applicheranno al procedimento ed al giudizio arbitrale le disposizione del codice di Procedura Civile.
Risoluzione di controversie. In caso di controversie sull’affittanza, prima di ricorrere alle vie giudiziarie, le parti devono proporre, al Capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, domanda per il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della L. 03.05.1982, n. 203.