Procedure di conciliazione ed arbitrato Clausole campione

Procedure di conciliazione ed arbitrato. 1. Con l’entrata in vigore del CCNQ stipulato il 23 gennaio 2001 sulle procedure di conciliazione ed arbitrato si è completato il quadro normativo previsto dall’art. 69 bis del D. Lgs. 29 del 1993 in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. 231 ALLEGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Art. 61 (Diritti sindacali)
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Premesso che: - ai sensi dell'art. 11, lett. g), della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, il legislatore delegato (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) ha provveduto a dettare una disciplina, che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali e di serie nella materia del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ.; - finalità dell'intervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzato dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; - in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del lavoro le parti sociali intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, fermo restando quelle già in atto; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 25 luglio 1989. Arrt. 20 (Decorrenza e durata) Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2002, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quanto disposto dall'art. 21. Xxx non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno. In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Art. 34 – (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali) - Art. 35 - (Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro) - Art. 36 - (Norme finali) - Art. 37 – ( Disapplicazioni) - Allegato A - Allegato n. 2
Procedure di conciliazione ed arbitrato. TITOLO XII – PARCHI . . . . . . .
Procedure di conciliazione ed arbitrato. 1. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari.