Comunicazioni periodiche Clausole campione

Comunicazioni periodiche. La Banca invia al Cliente, alla scadenza del presente contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella forma prescelte dal Cliente e indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione utilizzata dalla Banca per l'invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza.
Comunicazioni periodiche l’Istituto Mutuante invia gratuitamente al Delegante alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all’anno, apposita comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Delegante, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga all’Istituto mutuante entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione analitica da parte del Delegante. Il Delegante può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comu- nicazione, intesa quale possibilità per il Delegante di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Delegante ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione e/o servizio. Il Delegante, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Delegante potranno essere addebitati i soli costi indicati nel Modulo sulle Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori.
Comunicazioni periodiche. L’operatore economico aggiudicatario, oltre a trasmettere le opportune risposte alle comunicazioni di servizio dell’ASM TERNI SPA , si impegna a comunicare allo stesso: con frequenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo: - breve nota sui servizi con evidenziati i problemi riscontrati; - eventuali discostamenti dai dati tecnici e previsionali, previsti dal contratto; entro sei mesi dall’inizio del servizio - le statistiche in ordine alla gestione dei servizi affidati interventi effettuati su richiesta, quantità di rifiuti raccolti e simili); - l’andamento economico dell’ affidamento; - proposte tecnico-operative ed economiche alternative.
Comunicazioni periodiche il Finanziatore fornisce per iscritto al Consumatore alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intendono tacitamente approvate dal Consumatore in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga al Finanziatore entro 60 giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni medesime. Il Consumatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Consumatore possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Comunicazioni periodiche. 1. Il Cliente può consultare o acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situa- zione contabile utilizzando il Call Center ovvero recandosi presso le Filiali.
Comunicazioni periodiche. COFIDIS, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, invierà con ca- denza almeno annuale e comunque a fine rapporto, una comunicazione com- prensiva di rendiconto delle movimentazioni contabili del periodo, (ossia l’estrat- to conto di cui al precedente art. 7), e del documento di sintesi. Essa si intenderà tacitamente approvata se non contestata a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento. Le modalità di invio di tale comunicazione periodi- ca devono in ogni caso includere la forma cartacea e quella elettronica. In ogni momento del rapporto il Sottoscrittore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’O- perazione o del Servizio. Nel caso in cui sia previsto l’impiego dello strumento informatico, i termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dal momento in cui il Sottoscrittore ha ricevuto la re- lativa comunicazione. Le Parti espressamente convengono che le comunicazioni periodiche siano omesse nel caso di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno.
Comunicazioni periodiche. La Banca invia al Richiedente, alla scadenza del presente contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella forma prescelta dal Richiedente ed indicata nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In ogni momento del rapporto il Richiedente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione utilizzata dalla Banca per l’invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R.
Comunicazioni periodiche. 1. La comunicazione periodica prevista dal precedente art. 13 comprende tutti i Depositi tempo per tempo in corso, fermo re- stando che di ciascuno sarà data separata evidenza all’interno della comunicazione stessa.
Comunicazioni periodiche. 1. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente ha diritto di ottenere una nuova copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Comunicazioni periodiche. La Banca invia il rendiconto del Deposito, e il Documento di Sintesi aggiornato, con la perio- dicità concordata con il Cliente e almeno una volta all’anno (articolo 119 del D.Lgs. 385/1993), attraverso la pubblicazione nell’Area Personale e con avviso inviato alla mail del Cliente, o a mezzo posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente nel frontespizio del Contratto o all’ultimo domicilio dal medesimo eletto. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del rendiconto senza che il Cliente ne abbia contestato il contenuto con reclamo alla Banca, il rendiconto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dello stesso. In occasione della liquidazione di chiusura, la Banca invia al Cliente il rendiconto finale. In caso di liquidazione parziale, la Banca invia al Cliente il rendiconto per come risultante post liquida- zione. Fermo restando il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al periodo precedente, il Cliente ha il diritto di impugnare il rendiconto inviato dalla Banca per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di ricezione dello stesso. Dalla data di ricevimento del rendiconto ed entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, il Cliente può, inoltre, esigere la rettifica da parte della Banca di errori, omissioni, du- plicazioni di partite nonché l’accredito degli importi erroneamente addebitati od omessi, con la corretta valuta e senza spese. Entro il medesimo termine la Banca può esigere dal Cliente quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Il Cliente, fintantoché è anche cliente della società Hype S.p.A., è consapevole che le suddet- te attività saranno poste in essere dalla Banca tramite l’utilizzo di alcuni accessi (sito o App di Hype), supporti telematici di Hype S.p.A., fermo restando che il rapporto contrattuale è sotto- scritto tra il Cliente e la Banca e fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Rego- lamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (il “GDPR”) e al D.Lgs. n. 196/2003 (il “Codice della Privacy”), nonché qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare inerente al trattamento dei dati personali, italiana o europea,...