Commercio ambulante Clausole campione

Commercio ambulante. Qualora l’attività dell’Assicurato sia riferita al commercio ambulante e lo stesso risulti in possesso di regolare autorizzazione di legge, l’assicurazione relativa al contenuto, qualora operante e purchè sia stato corrisposto il relativo premio, si intende estesa alle merci ed attrezzature che si trovano all’aperto negli spazi in cui si svolge l’attività.
Commercio ambulante. La garanzia è prestata anche per i danni causati dall’assicurato nell’esercizio del commercio ambulante, compresa la proprietà e la conduzione (montaggio e smontaggio compresi) di quanto costituisce l’attrezzatura mobile per la vendita di merce all’aperto (veicoli appositi, banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili). COSA NON È ASSICURATO‌
Commercio ambulante. Limitatamente alle aree di proprieta' regionale del Parco, ivi compresi i viali di accesso e le loro pertinenze, e' vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Commercio ambulante. Qualora l’Assicurato eserciti anche l’attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso), si considerano in copertura: • la rapina di Xxxxx e Xxxxxxxxxx relativi all’attività esercitata (riportata in polizza), fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita, sia quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’ interno dell’automezzo ivi parcheggiato utilizzato dall’Assicurato per effettuare tale attività; • la perdita di Xxxxxx in conseguenza di rapina o scippo, commessi durante il periodo temporale corrispondente a quello intercorrente fra l’inizio e la fine del mercato e negli spazi dello stesso, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività di commercio ambulante. La garanzia è inoltre estesa: • al furto, anche con xxxxxxxxx, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori, entro il limite previsto nel Glossario alla voce Contenuto - Valori; • all’estorsione. La presente garanzia non opera per i Beni elettronici ad impiego mobile. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con limite di indennizzo pari ad Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, scoperto 10% e minimo di Euro 500,00.
Commercio ambulante. La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dalle Scorte e Prodotti e dalle Attrezzature, portati all’esterno dell’Azien- da Agricola durante l’attività di Commercio ambulante svolta nel Territorio italiano, causati da: • Incendio; • fulmine; • Esplosione e Scoppio (esclusi ordigni esplosivi); • ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi; • collisione con veicoli di terzi identificati, urto contro animali o corpi fissi, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso. Questa garanzia prevede il Limite di Indennizzo e la Franchigia indicati in Polizza.
Commercio ambulante. La garanzia è estesa all’attività di Commercio ambulante, purchè accessoria all’attività principale svolta nell’Azienda Agricola assicurata. La garanzia prevede lo Scoperto e il limite di Risarcimento indicati in Polizza.
Commercio ambulante. (Garanzia opzionale) La presente garanzia opera se eserciti anche l’attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso). In tal caso, le Merci e i Macchinari relativi all’attività indicata in polizza sono assicurate per le garanzie richiamate nella sezione Danni ai Beni, sia quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’interno dell’automezzo parcheggiato utilizzato per effettuare tale attività. Attività esercitata in chiosco (Garanzia opzionale) Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza. In questo caso, le garanzie della sezione danni ai beni subiranno un aumento di prezzo del 10%, ad esclusione delle coperture: fenomeno elettrico, spese di demolizione e sgombero, merci trasportate, ricorso terzi, rischio locativo, danni indiretti a diaria, perdita canoni di locazione, terremoto, inondazioni, commercio ambulante, dati e supporti, programmi in licenza d’uso, beni elettronici ad impiego mobile, danneggiamento beni elettronici. Guasti macchine (Garanzia opzionale) La garanzia indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto meccanico a: • l macchine e impianti per l'attività produttiva; • l macchine e impianti ausiliari, quali ad esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento; • l macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermi, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.
Commercio ambulante. L’Assicurazione comprende i danni cagionati dall’Assicurato nello svolgimento dell’atti- vità di commercio ambulante autorizzato relativamente alla proprietà e conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita all’aperto nei mercati e fiere, compresi i teloni, ombrelloni e banchi di esposizione e vendita.
Commercio ambulante. Premesso che l’Assicurato è titolare di una licenza per la vendita ambulante relativa all’attività assicurata, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. L’assicurazione è estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio, previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro. L’assicurazione non comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall’utilizzo di bombole di gas metano e/o GPL anche se utilizzate dall’Assicurato nello svolgimento della sua attività.
Commercio ambulante. Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l’attività di commercio ambulante ovvero come attività accessoria all’Azienda assicurata, le ga- ranzie prestate sugli enti assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno operanti anche: