Comitato Tecnico di Gestione del Contratto Clausole campione

Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Art. 20 (Tavolo Permanente)
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti dell’affidatario e due dell’Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Art. 19 (Trasparenza e riservatezza)
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da tre rappresentanti dell’OE e da tre rappresentanti dell’EC, i cui nominativi sono formalizzati dalle Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contatto. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali, all’applicazione del bonus a favore degli utenti, al monitoraggio del PEF, all’analisi della Relazione Annuale. Il Comitato è presieduto da uno dei membri dell’EC; le funzioni di segreteria sono svolte dall’OE; la segreteria provvederà alle convocazioni con periodicità minima mensile ed alla verbalizzazione delle sedute; ulteriori riunioni potranno essere programmate, anche su richiesta dell’EC. Nella seduta di insediamento il Comitato adotta il regolamento di funzionamento.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Art. 19 (Clausola fiscale)
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto (di seguito Comitato) è composto da 4 membri: 2 nominati dal Titolare del Servizio e 2 nominati da Veritas S.p.A. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Disciplinare, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, al monitoraggio dei dati per il rispetto degli obblighi fissati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle forme di mitigazione delle stesse, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Disciplinare. Il Comitato nomina tra i propri componenti un Presidente tra i membri scelti dal Titolare del Servizio. Il Comitato decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente. È facoltà del Titolare del Servizio avvalersi di membri esterni qualora lo ritenesse utile o necessario al fine dell'espletamento delle funzioni del Comitato in conformità ai regolamenti approvati. Il calendario delle riunioni dei membri è definito dal Comitato stesso ma non in numero inferiore a 4 all'anno. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimento di compensi o gettoni di presenza. Le decisioni del Comitato sono verbalizzate e il verbale viene approvato e sottoscritto nella seduta successiva. Ciascun componente del Comitato può essere revocato in ogni tempo dall'Ente/Azienda che l'ha nominato.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", d i s c i p l i n a t o s e c o n d o i 8l, comRpoestgo odal tare m e n t o rappresentanti indicati da EAV e da tre rappresentanti indicati dalla Regione e/o da ACaMIR.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di avviare una proficua gestione del contratto, di interpretarne costantemente il contenuto e le disposizioni nello spirito di collaborazione condiviso dalle parti, è costituito il “Comitato Tecnico di gestione del contratto”, di seguito denominato “Comitato”.