CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA A TARIFFA
COMUNE DI PESARO
CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA A TARIFFA
Scrittura privata che si stipula tra
1) L’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Pesaro il 30.06.1953 e domiciliato per la carica presso il Comune di Pesaro,
C.F. 00272430414, per conto e in nome del quale agisce e stipula, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ambiente Mobilità dell’Ente medesimo, in esecuzione della determinazione del Servizio Ambiente Mobilità n.
del (agli atti);
e
2) Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxxxxx Xxxxxxx (BO) il 26.10.1953 e domiciliato per la carica presso la Società ”Marche Multiservizi spa” con sede a Pesaro in via Dei Canonici n. 144, C.F. 02059030417, di cui è Amministratore Delegato e legale rappresentante come risulta da visura presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 21.10.2011 (agli atti).
Le parti premettono
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 120 del 17.07.2000, approvava la trasformazione in
società per azioni del Consorzio Azienda ASPES ai sensi della L. n. 127/1997 e confermava la prosecuzione, in affidamento diretto, alla Società del servizio di igiene urbana per la durata di anni 30 e degli altri servizi pubblici;
- che in attuazione della citata deliberazione consiliare, in data 17.07.2000, veniva sottoscritto il contratto di servizio per disciplinare il primo segmento temporale nell’arco della complessiva durata dell’affidamento;
- che Marche Multiservizi Spa è la società risultante dalla fusione per incorporazione della società Megas spa in Aspes Multiservizi spa, decorrente dal 01/01/2008, avvenuta con atto del 21/12/2007 a rogito notaio Xxxxx Xxxxx di Pesaro rep. 19216;
- che Marche Multiservizi spa è società partecipata dal Comune di Pesaro per la gestione dei servizi di cui all’art. 113 e ss. Tuel ed è succeduta, per trasformazione in società per azioni, successiva scissione da Aspes spa e susseguente fusione con Megas spa, al consorzio Aspes già affidatario diretto dei servizi pubblici di distribuzione e vendita gas, idrico integrato, igiene ambientale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del
12.04.2011 il Comune ha confermato la durata dell’affidamento del servizio di igiene urbana in favore di Marche Multiservizi SpA per il periodo di anni 30 dalla data di approvazione del Consiglio comunale della trasformazione in società del Consorzio ASPES, dando altresì atto che tale gestione può continuare fino alla naturale scadenza, cioè fino al luglio 2029, poiché risulta rispondente alle condizioni descritte dall’art. 23 bis, comma 8 lett. c) del D.L.
n. 112 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- che Marche Multiservizi SpA, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 15.4.2011 ha preso atto dei compiti operativi svolti dal socio privato Hera S.p.A alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che la Società rientra nella previsione di cui all’art. 23 bis comma 8 lett. c) del cit. D.L.;
- che è stato acquisito dal Comune di Pesaro il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui
all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 266, rilasciato dall’INPS-INAIL di Pesaro, da cui risulta la regolarità contributiva della Società Marche Multiservizi spa ed è stato acquisito la comunicazione della Provincia di Pesaro e Urbino Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Pesaro da cui la predetta Società risulta in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 sui disabili (agli atti);
- che la regolazione dei servizi pubblici viene effettuata, come per legge, mediante appositi atti denominati contratti di servizio che disciplinano segmenti temporali nell’arco della complessiva durata dell’affidamento dei servizi pubblici;
- che si rende dunque necessario procedere alla regolamentazione del servizio di igiene urbana nel rispetto della normativa di settore vigente;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Parte Prima
Struttura, oggetto e durata del contratto
Art. 1 - Struttura del Contratto
1. II presente contratto di servizio si articola in quattro parti: Parte prima - struttura, oggetto e
durata del contratto; Parte seconda – Obbligazioni delle Parti e disciplina delle prestazioni; Parte terza
- Monitoraggio, controversie, sanzioni e incentivi; Parte quarta – Disposizioni finali.
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato “Contratto”.
1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore in merito all’esercizio del servizio di spazzamento delle strade e delle piazze, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani come definiti dall’art.
184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché tutte le competenze in materia di applicazione della tariffa di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico locale, e in quanto tali, rientrano nella titolarità esclusiva del Comune.
II presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell’affidamento del servizio indicata in premessa (Luglio 2029). In ogni
caso il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni del presente contratto fino all’inizio di una nuova gestione, stante la natura di servizio non interrompibile.
Parte seconda
Obbligazioni delle Parti e disciplina delle prestazioni
Art. 4 - Principi fondamentali
1. L’erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione efficacia ed efficienza, di cui all’All.
1 del DPCM 27 gennaio 1994, ed al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell’art. 1, L. 30.07.1998, n. 281.
Art. 5 - Definizione degli impegni contrattuali
1. Le parti definiscono e quantificano gli impegni del contratto di servizio nel Disciplinare d’esercizio che si allega (allegato A, che fa parte integrante del presente atto).
2. Gli impegni delle parti rispondono ad un criterio di equilibrio contrattuale.
3. Gli impegni sono articolati in:
a) impegni gestionali;
b) impegni di qualità dei servizi;
c) impegni tariffari;
d) impegni d’investimento nei servizi (e nelle infrastrutture).
Inoltre le parti quantificano, nel Disciplinare d’esercizio, gli obiettivi tecnici ed economici del contratto. Tali obiettivi sono funzionali all’avvio di un processo di miglioramento continuo del servizio ed al raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario del medesimo.
Art. 6 - Beni, impianti e attrezzature
1. Per la gestione del servizio il Gestore utilizza tutti i beni, gli impianti e le attrezzature di sua proprietà, in godimento da terzi, nonché quelli di proprietà del Comune concessi in uso.
2. Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l’intera durata del presente Contratto, tutti i beni e gli impianti, garantendo tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza. In relazione a ciò il Gestore si obbliga ad apportare tutte le migliorie, le sostituzioni ed i potenziamenti che si rendessero necessari, al fine di mantenere perfettamente efficienti ed idonei all’uso i beni, gli impianti e le attrezzature per l’intera durata del presente contratto e di riconsegnare, allo scadere dello stesso Contratto,
i beni eventualmente in uso, in perfetta efficienza al Comune.
3. Il Gestore è autorizzato ad utilizzare tutti i beni, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Comune anche per servire utenti posti al di fuori di tale territorio, senza pregiudizio per gli utenti del Comune stesso.
1. Il Comune concede al Gestore il diritto di sosta e/o posa, sulle vie ed aree pubbliche, su terreni e negli idonei fabbricati di proprietà comunale, delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento del servizio.
2. Il Comune, su richiesta del Gestore, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all’esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire l’attività del Gestore attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione dei servizi, salve le eventuali esigenze di ulteriore istruttoria procedimentale eventualmente insorte.
3. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare
con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio.
4. Il Comune, al fine di consentire l’applicazione della tariffa, si impegna a trasmettere al Gestore, con cadenza mensile tramite sistemi informatici, le variazioni anagrafiche intervenute nel periodo. Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti degli edifici esistenti di qualunque destinazione (residenziale, industriale, commerciale ecc.), il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune trasmetterà al Gestore, con cadenza quadrimestrale, i dati relativi alle suddette superfici, così come risultano dai provvedimenti amministrativi di autorizzazione (SCIA, permesso a costruire, convenzioni urbanistiche, ecc.).
5. Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente al Gestore i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico, relativi sia ai nuovi insediamenti abitativi ed alle nuove urbanizzazioni, sia ai nuovi insediamenti produttivi, onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la progettazione tecnico - finanziaria degli investimenti, dell’eventuale potenziamento o estensione del servizio, e la elaborazione della proposta tariffaria.
6. Inoltre il Comune si impegna, per quanto in suo potere, a far rispettare i vincoli imposti dalle leggi. Il Gestore è sollevato da ogni eventuale responsabilità derivante dal mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo.
1. Il Gestore si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel programma – disciplinare d’esercizio.
2. Nell’espletamento di tale servizio, il Gestore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il Gestore, inoltre, si impegna a:
a) Organizzare l’attività imprenditoriale;
b) Fornire annualmente al Comune adeguata documentazione attinente la descrizione analitica delle variazioni della consistenza fisica degli impianti realizzati sul territorio comunale nel corso dell’esercizio precedente;
c) Fornire semestralmente al Comune i dati di cui al successivo art. 15, comma 3 relativi alla erogazione
del servizio in oggetto;
d) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente Contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.
4. Sono a carico del Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, compresi quelli di proprietà comunale, utili per la gestione del servizio.
5. L’estensione del servizio ad altre zone del territorio comunale, oltre a quelle già servite alla data odierna, è realizzata e finanziata dal Gestore attraverso i maggiori introiti derivanti dall’aumento dell’utenza.
6. In base al vigente regolamento della tariffa integrata ambientale, il Gestore si impegna ad effettuare controlli annuali a campione su tutte le tipologie di utenze, anche attraverso il proprio archivio relativo al servizio idrico integrato, al fine di verificare la veridicità delle denunce presentate e le eventuali evasioni. Per eventuali evasioni segnalate dal Comune e per le quali il Gestore percepirà la
relativa tariffa, verrà riconosciuta al Comune una indennità, sotto forma di rimborso spese, pari al 10% dell’evasione riscossa. Il maggior gettito derivante dall’accertamento di eventuali evasioni sarà utilizzato dal Gestore, in accordo con il Comune, per il contenimento della tariffa da attribuire alle singole utenze.
7. Il Gestore si impegna a mantenere i beni e gli impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire, agli utenti ed ai cittadini che ne facciano richiesta, una erogazione regolare. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che potessero essere arrecati ai terzi, pubblici o privati, per effetto di eventi estranei alla gestione.
1. I costi per l’esercizio delle attività di servizio oggetto del presente contratto sono coperti dalla tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 D.Lgs. n. 152/2006.
1. Il Gestore provvederà alla riscossione della tariffa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento approvato dal Comune.
2. Sono esenti dall’obbligazione tariffaria i locali
adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento della tariffa integrata ambientale.
1. Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, le parti, tramite il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art. 14, possono, senza necessità di modifiche contrattuali, ridefinire gli impegni indicati nel programma - disciplinare di esercizio, previa determinazione dell’eventuale maggior onere derivante e delle modalità di copertura finanziaria.
Art. 12 - Interruzione nell’erogazione dei servizi
1. L’erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge, su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica e durante gli interventi di riparazione e manutenzione programmata. In ogni caso l’erogazione del servizio deve essere ripristinata al più presto.
2. In ogni altro caso il Comune può sostituirsi al Gestore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, senza
necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l’esecuzione d’ufficio il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.
3. II Gestore garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l’erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dalla legge 12/06/1990, n. 146, art. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi regolamenti del Gestore.
4. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati, quest’ultimo si impegna ad informare il Gestore tempestivamente e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio, fornendo tutti gli elementi necessari ad effettuare le modifiche temporanee al Programma - Disciplinare di Esercizio per le quali valgono le medesime condizioni dell’art. 8. Il termine di cui al presente comma non decorre nei casi in cui l’intervento del Comune discenda da motivi di forza maggiore o comunque imprevedibili.
5. II Gestore presenta al Comune, entro il mese di
gennaio di ogni anno, una valutazione consuntiva di dettaglio di tutti gli oneri e danni derivanti dal verificarsi degli eventi di cui al comma 4, relativa all’anno precedente.
6. Il verificarsi di danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, e altri comunque non prevedibili dalle parti con l’applicazione della normale diligenza non comportano riduzioni del corrispettivo contrattuale.
7. Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate dal Gestore al Comune, anche a mezzo fax e, ove possibile all’utenza, nei modi stabiliti dal Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, per consentire l’adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, il Gestore deve comunque informare tempestivamente il Comune. Le comunicazioni devono contenere gli elementi di valutazione dei danni economici subiti, pena l’invalidità delle pretese di eventuale indennizzo in sede di monitoraggio del contratto.
Art. 13 - Rapporti fra il Gestore e gli utenti
1. I rapporti fra il Gestore e gli utenti sono
disciplinati dai Regolamenti comunali e/o ordinanze comunali e dalla Carta del Servizio.
Art. 14 - Comitato Tecnico di gestione del contratto
1. Al fine di avviare una proficua gestione del contratto, di interpretarne costantemente il contenuto e le disposizioni nello spirito di collaborazione condiviso dalle parti, è costituito il “Comitato Tecnico di gestione del contratto”, di seguito denominato “Comitato”.
2. II Comitato è organo tecnico del Comune e del Gestore, con la responsabilità di supportare le parti in tutte le attività salvo che nelle specifiche funzioni di valutazione delle sanzioni.
3. Il Comitato è composto da:
- Un rappresentante del Gestore;
- Un rappresentante del Comune;
- Un esperto designato congiuntamente dal Gestore e dal Comune di Pesaro.
Il costo dell’esperto designato congiuntamente, sarà suddiviso in parti uguali tra il Gestore ed i Comune.
4. II Comitato, su richiesta di almeno una delle parti, svolge le seguenti funzioni:
- valutazione in ordine alla esecuzione del contratto;
- interpretazione del contratto;
- valutazione dei danni e degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8;
- determinazione delle misure incentivanti di cui al successivo art. 18;
- determinazione delle modalità di informazione all’utenza di eventuali sospensioni del servizio;
- valutazione dello schema – tipo del contratto all’utenza;
- tentativo di risoluzione preliminare delle liti;
- definizione delle metodologie di indagine della qualità percepita;
- impulso e tentativo di composizione delle discordie nella fase di rinnovo del contratto.
5. Inoltre il Comitato, sempre su proposta di una o di entrambe le parti, valuta la necessità di eseguire modifiche ai servizi a seguito di cambiamenti oggettivi o strutturali della domanda, o di eventi non previsti. La proposta di modifica viene valutata tecnicamente ed economicamente e trasmessa alle parti per la approvazione. In caso di accordo il Gestore realizzerà le modifiche concordate a condizione che venga stabilita la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.
6. A tutela della continuità dei servizi, le determinazioni del Comitato, limitatamente alle prestazioni previste nel programma di esercizio allegato al contratto che dovessero essere oggetto di controversia tra le parti, sono vincolanti per il Gestore fino alla pronuncia del lodo arbitrale o di sentenza esecutiva sulle controversie medesime.
Parte terza
Monitoraggio, controversie, sanzioni e incentivi Art. 15 - Definizione del sistema di monitoraggio del contratto
1. II Comune svolge un monitoraggio costante sull’andamento dei servizi.
2. Tale monitoraggio riguarda:
- la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.
3. La natura e la tipologia dei dati da fornire al Comune, da parte del Gestore, in ordine agli standard di qualità e quantità di cui al punto precedente, sono quelli indicati nel disciplinare di servizio.
1. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del
servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto, per colpa attribuibile al Gestore, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questi, alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà al Gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.
2. Ove il Gestore non provveda nel termine stabilito il Comune potrà applicare una penale variabile da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 al giorno o per ogni intervento che si fosse reso necessario in ragione delle irregolarità e delle violazioni accertate.
3. Nel caso in cui si verifichi una interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità del Gestore, per una durata superiore a 5 giorni, il Comune potrà applicare una penale di Euro 5.000,00 per ogni interruzione.
4. L’eventuale ritardo nell’assolvimento degli obblighi di trasmissione dei rapporti sui servizi previsti dal contratto comporta una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 in caso di mancata trasmissione.
5. L’eventuale mancato assolvimento degli obblighi di
trasmissione delle informazioni previsti dal contratto sarà motivo di contestazione da parte del Comune e nei casi più gravi e di recidività sarà motivo di valutazione del Comitato Tecnico.
6. Le penali di cui sopra sono riferite al 2011 e sono aggiornate annualmente in proporzione alle variazioni dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), così come accertate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 17 - Revoca dell’incarico
1. In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal Contratto è facoltà del Comune disporre la decadenza del Gestore dall’incarico.
2. Qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte del Gestore riguardino esclusivamente specifici settori del Contratto, idonei ad essere scorporati dalle altre attività ed a venire gestiti autonomamente, il Comune ha la facoltà di disporre, in luogo della decadenza, la revoca parziale dell’affidamento.
Art. 18 - Sistema degli incentivi
1. Nel caso in cui, ad almeno un anno dall’entrata in
vigore del presente contratto, venisse accertato, tramite il monitoraggio del servizio operato dal Comune, un significativo incremento del livello di soddisfazione dell’utenza oppure il raggiungimento di obiettivi qualitativi significativamente superiori a quelli fissati nel Disciplinare d’esercizio, il Comitato Tecnico di gestione adotta, di sua iniziativa o su proposta delle parti, misure incentivanti a favore del Gestore.
2. Tali incentivazioni possono avere natura economica o organizzativa, e non devono riguardare l’assetto delle responsabilità del Gestore in ordine all’erogazione del servizio.
3. Le misure incentivanti sono comunque revocate nel caso di una determinante diminuzione degli standard qualitativi offerti nell’erogazione del servizio.
4. Le misure incentivanti eventualmente adottate in favore del Gestore non costituiscono in alcun modo la base negoziale per il rinnovo del presente contratto.
Art. 19 - Controversie tra le parti
1. Qualora tra il Comune e il Gestore sorgessero controversie in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle sanzioni di cui all’art. 16 o alla revoca
dell’incarico di cui all’art. 20, ciascuna parte può, non appena ragionevolmente possibile, notificare all’altra Parte l’esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l’oggetto.
2. In seguito alla notificazione il Comitato di cui all’art. 14 si incontra per esaminare l’argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo all’eventuale parere di un esperto nominato di comune accordo tra le Parti se la questione è di natura giuridica o tecnica.
3. Nel caso in cui le parti non convenissero, ai sensi dei commi precedenti, ad una composizione amichevole della controversia insorta, questa viene deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dal Gestore e uno nominato d’intesa tra i primi due, o in mancanza d’accordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro.
4. Il Collegio giudica secondo diritto, ma senza alcuna formalità di rito, ai sensi degli artt. 816 e seguenti del Codice di procedura civile, e pronuncia il lodo entro 120 giorni dall’accettazione della nomina da parte degli arbitri. Ciascuna parte sostiene
interamente gli oneri relativi al compenso dell’arbitro di propria nomina e il 50% degli oneri relativi al compenso del terzo membro, nonché delle spese di funzionamento del Collegio.
5. II lodo ha efficacia di sentenza definitiva.
6. Nessuna prestazione deve essere comunque sospesa in pendenza del procedimento arbitrale.
Parte Quarta DISPOSIZIONI FINALI
1. A fine concessione o in caso di revoca dell’affidamento, il Comune ed il Gestore si impegnano a dare applicazione alle normative vigenti circa le modalità di impiego del personale dipendente dal Gestore, addetto ai servizi oggetto del presente contratto; per i beni, i mezzi e le attrezzature si applicherà la normativa vigente in materia di passaggio di gestione dei servizi pubblici locali.
1. Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Art. 22 - Spese contrattuali
1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione del presente atto soggetto ad IVA, nessuna esclusa, (che ha un valore presunto complessivo di euro 13.909.000,00) sono a totale carico della Società che a tal fine ha
versato la somma euro come risulta dalla
quietanza della Tesoreria Comunale di Pesaro n.
del .
Art. 23 - Domicilio delle parti
Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto, nelle rispettive sedi di Pesaro.
Letto e confermato dalle parti, che lo sottoscrivono per accettazione come segue:
Pesaro, lì ..............
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE MOBILITA’ - XXX. XXXXXXX XXXXXXXX
PER LA SOCIETA’ “MARCHE MUTLISERVIZI SPA” L’AMMINISTRATORE DELEGATO - XXXX. XXXXX XXXXXXXX
Io Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Segretario Generale del Comune di Pesaro certifico ai sensi dell’art. 97 comma
4 lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, vera ed autentica la sottoscrizione apposta in mia presenza, in calce ed a margine dei
primi fogli della su estesa scrittura
privata, dai Signori sotto citati, della cui personale identità e qualifica io Segretario sono certo:
- Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Pesaro il 30.06.1953 e domiciliato per la carica presso il Comune di Pesaro, Dirigente del Servizio Ambiente Mobilità dell’Ente medesimo, in nome, per conto e in rappresentanza del quale interviene ed agisce;
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxxxxx Xxxxxxx (BO) il 26.10.1953 e domiciliato presso la Società “Marche Multiservizi spa” con sede a Pesaro, in nome, per conto e in rappresentanza della quale interviene ed agisce in qualità di Amministratore Delegato.
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io Segretario ho preventivamente richiamato ai Signori sopra citati le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Xxxxxx, 0000 ( duemilaundici) IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PESARO