Collaudo delle opere di urbanizzazione Clausole campione

Collaudo delle opere di urbanizzazione. Il collaudo delle opere di urbanizzazioni di ciascun stralcio dovrà avvenire prima del rilascio dell’agibilità di ciascun edificio privato ad esso correlato. Il collaudo delle opere di urbanizzazione può avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 10, nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art. 5. La Società è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo, da richiedersi nel rispetto delle tariffe professionali di appartenenza del collaudatore, entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso é garantito dalla polizza fidejussoria che dovrà essere depositata in sede di ritiro del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione. Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La Società s’impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità, imperfezioni o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente ingiustificata inadempienza della Società, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria che dovrà essere depositata in sede di ritiro del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione. La Società non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti delle reti tecnologiche esistenti alle quali effettuare gli allacci, sempre che ciò non dipenda da essi. Su richiesta della Società ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione. La Società s’impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente rispetto alle altre opere di urbanizzazione dell’intero compendio gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento. Il Collaudatore deve, comunque, acclarare il rispetto da parte del Comune e della Società degli obblighi assunti c...
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 10, nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art. 4.
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 1. Le operazioni di collaudo dovranno essere svolte da un professionista incaricato a cui assegnare il ruolo e il compito di “collaudatore”. L'Amministrazione Comunale fornirà ai Soggetti Attuatori una terna di nominativi di professionisti abilitati tra cui nominare il Collaudatore designato; di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale stessa. Gli oneri inerenti le operazioni di collaudo ivi incluso l'incarico professionale del collaudatore sono a carico dei soggetti attuatori. L'incarico professionale dovrà essere affidato al libero professionista entro tre mesi dalla comunicazione di inizio dei lavori e comunque prima della realizzazione delle opere infrastrutturali, per consentire i sopralluoghi in corso d'opera. La proprietà si obbliga a comunicare la data di inizio lavori, di eventuale sospensione e ripresa dell'esecuzione delle opere nonché la data di ultimazione dei lavori.
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, i Richiedenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei Richiedenti che ne devono anticipare lTonere a semplice richiesta del Comune stesso entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
Collaudo delle opere di urbanizzazione. I commi 6-7-8-9 dell’art. 7 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 2009 sono soppressi e sostituiti dai commi seguenti:
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 1. Ultimate le opere di urbanizzazione, il Direttore dei lavori presenta al Comune, insieme alla documentazione tecnica di rito, una dichiarazione di avvenuta ultimazione.
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 1. Le opere di urbanizzazione devono essere collaudate entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'ultimazione delle stesse da parte del Soggetto Attuatore.
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 17.1 – Ultimate le opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del Soggetto attuatore che ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro trenta giorni successivi dalla richiesta stessa.
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 1. Il Comune, su richiesta della Ditta Lottizzante, sottopone a collaudo, anche parziale, purché si tratti di un’area integralmente funzionale all’interno del piano attuativo, come da dichiarazione della Ditta Lottizzante, le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 7, non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione delle stesse, previa presentazione di tutta la documentazione tecnica inerente i lavori eseguiti: planimetrie, piante, sezioni, particolari costruttivi, computo metrico, tipi di frazionamento, corredati dai collaudi dei rispettivi Enti erogatori.
Collaudo delle opere di urbanizzazione. 1. L’Amministrazione comunale sottoporrà a collaudo tecnico-amministrativo tutte le opere di urbanizzazione primaria eseguite dalla Cooperativa edilizia previste dall’art. 2. Ai fini dell’agibilità degli erigenti fabbricati in carico alla prima cooperativa, la stessa dovrà produrre il certificato di regolare esecuzione delle opere previste nello stralcio 1° (elaborati CM1- CM2 e grafici 9 e 9.1, escluso oneri a carico della II^ Cooperativa, come da tabella COU).