Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Clausola risolutiva espressa. Ai L’Acquirente potrà risolvere anticipatamente il Contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da parte dell’Acquirente da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • inadempimento anche parziale da parte del codice civileFornitore consistente in: ritardo sui termini di consegna, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche per una sola parte dei Beni/Servizi ordinati o non conformità dei Beni o Servizi ordinati alle Specifiche; • violazione dell’art. 14 (Cessione dei diritti) delle seguenti ipotesi: - qualora presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 20 (Prevenzione della corruzione) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 21 (Riservatezza) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 22 (Standard etici e diritti umani) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 23 (Integrità dei dati) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 24 (Sanzioni ed Esportazioni) delle presenti Condizioni Generali. In tal caso l’Ordine, in tutto o in parte, si intenderà annullato, fatto salvo il diritto dell’Acquirente di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti. Ogniqualvolta sia accertata maturato a favore dell’Acquirente il diritto a penali o a risarcimento, potrà essere effettuata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara compensazione tra reciproci debiti e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in crediti. Nel caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro credito da risarcimento, l’Acquirente farà la propria valutazione del danno in buona fede, e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrotale cifra potrà esser compensata su base volontaria ex art. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale1252 c.c.

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Clausola risolutiva espressa. Ai 20.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali i) mancata osservanza da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 5 (Responsabilità del Cliente nell’utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pa- gamento forniti da terzi), 10 (Obblighi dell’Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all’Esercente), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell’Esercente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce), 34 (Obblighi dell’Eser- cente in relazione alle Transazioni E-Commerce), 37 (Canale on-line dell’Esercente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Cor- rispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell’Esercente; iv) infedele dichiarazione dei dati dell’Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della Domanda di Adesione Esercenti Nexi; v) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziaridisciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; - nelle ipotesi vi) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di mancato rispetto da parte dell’Affidatario antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo QuadroD.Lgs. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale231/2007.

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Clausola risolutiva espressa. Ai 20.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali i) mancata osservanza da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 5 (Responsabilità del Cliente nell’utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pagamento forniti da terzi), 10 (Obblighi dell’Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all’Esercente), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell’Esercente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce), 34 (Ob- blighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce), 37 (Canale on-line dell’Esercente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell’Esercente in re- lazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell’Esercente; iv) infedele dichiarazione dei dati dell’E- sercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della Doman- da di Adesione Esercenti Nexi; v) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi disciplina in materia di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti antiriciclaggio e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.finanziamento al terrorismo;

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Clausola risolutiva espressa. Ai L’Acquirente potrà risolvere anticipatamente il Contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da parte dell’Acquirente da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • inadempimento anche parziale da parte del codice civileFornitore consistente in: ritardo sui termini di consegna, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche per una sola parte dei Beni/Servizi ordinati o non conformità dei Beni o Servizi ordinati alle Specifiche; • violazione dell’art. 14 (Cessione dei diritti) delle seguenti ipotesi: - qualora presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 20 (Prevenzione della corruzione) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 21 (Riservatezza) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 22 (Standard etici e diritti umani) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 23 (Integrità dei dati) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 24 (Sanzioni ed Esportazioni) delle presenti Condizioni Generali. In tal caso l’Ordine, in tutto o in parte, si intenderà annullato, fatto salvo il diritto dell’Acquirente di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti. Ogniqualvolta sia accertata maturato a favore dell’Acquirente il diritto a penali o a risarcimento, potrà essere effettuata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara compensazione tra reciproci debiti e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in crediti. Nel caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro credito da risarcimento, l’Acquirente farà la propria valutazione del danno in buona fede, e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrotale cifra potrà esser compensata su base volontaria ex art. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale1252 c.c.

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Samples: it.gsk.com, it.gsk.com, it.gsk.com

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario dall’Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura del servizio senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura del servizio tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla dal d.l. 11/2020 e ss.mm.ii.; - nelle ipotesi previste dal d.l. 76/20 così come convertito con la l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario dell’Aggiudicatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodel contratto. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Verbale Di Sopralluogo Congiunto Dei Luoghi Di Lavoro, cri.it

Clausola risolutiva espressa. Ai 20.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali i) mancata osservanza da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 10 (Obblighi dell’Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all’Esercente e variazione dei dati), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell’Esercente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di au- torizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni via Internet), 34 (Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni via Internet), 37 (Sito internet dell’Eser- cente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 46 (Manutenzione POS), 47 (Codici di identificazione), 48 (Obblighi di custodia dell’Esercente), 58 (Divieto di interventi sull’Ambiente), 67 (Dichiarazioni ed obblighi dell’Esercente nell’ambito del Servizio Gateway di Pagamento); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamento di pro- testi cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell’E- sercente; iv) infedele dichiarazione dei dati dell’Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della Domanda di Adesione Esercenti Nexi; v) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziaridisciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; - nelle ipotesi vi) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di mancato rispetto da parte dell’Affidatario antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo QuadroD.Lgs. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale231/2007.

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Samples: www.nexi.it, www.nexi.it

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 di cui all’art.1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la modo non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti conforme al contratto, con facoltà di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione immediata della fornitura senza giustificato motivonecessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; - violazione dell'obbligo b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di riservatezzacui all’art. 13.6; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da aver comportato l'irrogazione parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualemora; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione g) sopravvenuta inefficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxdispacciamento, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrotrasporto o distribuzione. In tali casievenienze, l’Associazione procederà all’incameramento il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della cauzione definitivafornitura, fatta comunque salva la facoltà come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeeventuali danni.

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Samples: www.lumenergia.it, www.lumenergia.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.poliziadistato.it, www.poliziadistato.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Il Contratto disciplina la risoluzione di diritto del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - Contratto in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza inadempimento da parte del Concessionario delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni obbligazioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), vale a dire in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - mancata presentazione del progetto esecutivo al Concedente ai fini dell’approvazione nel termine essenziale stabilito dal Contratto ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ciò in considerazione degli effetti significativi che tali inadempimenti sono in grado di dispiegare sull’esito dell’Operazione di PPP e sul rapporto concessorio ad essa sotteso. La clausola risolutiva espressa attribuisce al Concedente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del Contratto per l’inadempimento della controparte senza necessità di provarne l’importanza, in considerazione del mero verificarsi del fatto considerato. L’effetto risolutivo si produce solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel Contratto dichiara espressamente di volersene avvalere, attraverso una semplice comunicazione trasmessa a mezzo posta certificata al Concessionario (x. Xxxx. 1 agosto 2007, n. 16993; Cass. 5 gennaio 2005, n. 167; Cass., Sez. II, sent. 2 ottobre 2014, n. 20854). Sul punto, in particolare, si rappresenta che prima dell’attivazione della clausola risolutiva il Concedente è chiamato a valutare attentamente la situazione concreta di ritardo anche con riferimento allo stato di avanzamento della progettazione ed ai tempi stimati per la consegna dell’elaborato, considerando che in ogni caso il contratto prevede la possibilità di recuperare nella fase di realizzazione i ritardi maturati in fase di progettazione, fino alla data di consegna dell’opera. Come detto, le ipotesi per le quali la clausola risolutiva espressa può essere azionata dal Concedente sono: i) il mancato reintegro rispetto del deposito cauzionale; - nel caso termine essenziale di cessione dell’Accordo Quadropresentazione del progetto esecutivo per la valutazione e per l’eventuale approvazione da parte del Concedente, e ii) la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto di cui all’articolo 185 del Codice entro un termine congruo prestabilito, non superiore a 18 mesi. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivanulla è dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo per i costi sostenuti, inclusi quelli connessi alle attività di progettazione. Spettano invece al Concedente, fatta comunque salva la facoltà prova di procedere nei confronti dell’affidatario ulteriori danni: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecarico del Concessionario.

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Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 21, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale , la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.120/2020; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Clausola risolutiva espressa. Ai 23.1 L’Operatore può sospendere l’erogazione di uno o più Servizi e/o risolvere in tutto o in parte il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso al verificarsi di uno degli eventi di seguito riportati: a) violazione di uno o più degli obblighi del Cliente di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali tra quelli di seguito indicati: art. 17, comma 1, lett. “a” (utilizzo dei Servizi e/o degli Apparati in conformità a leggi e regolamenti); art. 17, comma 1, lett. “b”( divieto di rivendita e limiti all’utilizzo di terzi); art. 17, comma 1 lett. “e” (utilizzo di propri sistemi e/o apparati solo se compatibili, omologati e autorizzati), b) qualora il Cliente abbia fornito all’Operatore informazioni e/o dati personali e/o documenti falsi e/o contraffatti e/o non validi, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva i dati personali ed i documenti necessari per l’attivazione dei servizi di cui ricorra anche una sola all’art. 3, c) violazione dell’art. 28.3 delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità presenti Condizioni Generali (divieto di rivendita, e/o trasformazione del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario traffico in relazione ai Servizi Mobili); 23.2 Ai fini della stipula del presente AccordoContratto si considera (a) ritardato il pagamento avvenuto oltre la scadenza indicata in fattura; - qualora vengano utilizzati prodotti e (b) ripetuto inadempimento se nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza della fattura ci sono stati altri ritardi o mancati pagamenti relativi al Contratto, salvo quanto previsto dalle precedenti disposizioni; 23.3 Il Contratto può essere risolto di diritto per sopravvenuta impossibilità dell’erogazione dei Servizi non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - imputabile all’Operatore, ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile, nonché in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazioneeccessiva onerosità sopravvenuta a sensi dell’art. 1467 del Codice Civile; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni 23.4 Nei casi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario sopra, l’Operatore comunica la risoluzione del Patto di integrità; - in caso di xxxxxContratto mediante raccomandata A/R, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario eventualmente anticipata per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeposta elettronica o via fax.

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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artLa Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà automaticamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, grave negligenza; - in giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, la Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.poliziadistato.it, www.poliziadistato.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Clausola risolutiva espressa. Ai Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di: • Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; • Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; • Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e per gli effetti dell’art. 1456 2 del codice civileD.Lgs.50/2016; • Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; • Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; • Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti ipotesiinfrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: - qualora sia o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato. • Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; • Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: • Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori; • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la non veridicità sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordopersonale; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura • Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali pari per un importo superiore al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel Nel caso di cessione dell’Accordo Quadroin subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere nei confronti dell’affidatario per a risoluzione del contratto in tutti gli oneri conseguenti i casi e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.

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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Gara Indette Dal Politecnico Di Milano Per L’esecuzione Di, Patto Di Integrita’ Tra Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Gara Indette Dal Politecnico Di Milano Per L’esecuzione Di

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi Tutte le clausole del presente capitolato sono ritenute essenziali e per gli effetti dell’artpertanto ogni inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto. 1456 Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato ex art.1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato c.c. nei casi di seguito specificati: - nel caso in cui ricorra anche una sola le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini stesse, così come previsto dall’art. 3 della stipula del presente AccordoLegge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti nell’ipotesi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarioviolazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) nonché da quello adottato dalla stazione appaltante; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo nell’ipotesi di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.inosservanza dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionecessione parziale o totale del contratto; - quando l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale; - intervenuta mancanza nei confronti dell'affidatario durante la vigenza contrattuale delle condizioni richieste dall'art.80 del Codice dei contratti; - manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale nell'esecuzione degli interventi di manutenzione; - grave inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore delle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste; - inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione degli interventi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto; - in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato anche se non richiamati nel presente articolo. La risoluzione del contratto nei casi succitati, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata/ar o mezzo PEC ed avrà effetto senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante a far data dal ricevimento della stessa. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore. In caso di risoluzione il Comune procederà all'incameramento delle cauzioni ex art.103 comma 2 del Codice. Si precisa che nei casi di risoluzione, o di esecuzione di ufficio come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. A mezzo lettera raccomandata/ar o a mezzo PEC si comunicherà la data in cui il DEC in contradditorio con l'appaltatore o suo rappresentante, oppure in presenza di due testimoni redigerà lo stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali delle attrezzature e dei mezzi esistenti in cantiere, nonchè nel caso di inosservanza delle norme esecuzione d'ufficio all'accertamento di legge relative al personale dipendente nonché quali di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro tali materiali attrezzature e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario determinazione del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualerelativo costo.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi La Regione ha diritto di risolvere il contratto qualora fossero adottati nei riguardi della Società uno dei provvedimenti di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, nonché agli artt. 10 ter, quater e quinques della legge 31.05.1965, n. 575 succ. modificazioni ed integrazioni;---------------------------- - ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per gli effetti dell’art. 1456 l’attivazione del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: servizio;--------------------------------- - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti verificarsi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.particolare gravità; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazioneperdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d’appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara; - nel caso inadempienze che comportino, singolarmente o cumulativamente, l’applicazione di inosservanza delle norme penali superiori al 10% del valore del contratto. Nell’ipotesi di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione risoluzione contrattuale la Regione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva all’eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario Regione dovrà sostenere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione il restante periodo contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell’affidatario inadempiente. Il mancato adempimento dell’obbligo di tracciabilità – riferito anche ai subappalti – da diritto alla Regione di risolvere il contratto così come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010, fermo restando l’applicazione delle multe previste dalla medesima legge che variano dal 5% al 20% del valore della transazione se il pagamento è in contanti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale2% al 10% della transazione se il pagamento si appoggia ad un conto non dedicato.

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Samples: Contratto Tra Regione E Per L’affidamento

Clausola risolutiva espressa. Ai Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. le seguenti: In caso di violazione, anche parziale da parte del codice civileconcessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, l’affidamento sarà revocato nel ivi compreso il mancato avvio della procedura di voltura dell’accreditamento ovvero del mancato accreditamento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti. In caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dagli allegati al presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socio- sanitari, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l’attività oggetto del presente contratto; In caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario: Nel caso in cui ricorra il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori; Nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione dei servizi affidati e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente; In caso di sospensione, anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la parziale, se non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente AccordoCapitolato; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazioneinosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune; - nel In caso di inosservanza delle norme cessione, anche parziale, di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxservizi, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti non previamente autorizzata dal nuovo rapporto contrattualeComune.

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Samples: www.hlservizicloud.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità mancato inizio del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato servizio nei termini prestazionali, prescritti negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariodall’aggiudicatario; - sospensione della fornitura del servizio senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura del servizio tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla dal d.l. 11/2020 e ss.mm.ii.; - nelle ipotesi previste dal d.l. 76/20 così come convertito con la l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario dell’Aggiudicatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodel contratto. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: cri.it

Clausola risolutiva espressa. Ai La Ditta, sottoscrivendo il contratto, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Contratto ed in tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la stipulazione del contratto, la Ditta non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali le prestazioni si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio. Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell'articolo 1456 c.c., sarà risolto di diritto, con facoltà per l'INAIL di procedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del codice civiledeposito cauzionale, l’affidamento sarà revocato salvo il risarcimento dei danni, nei seguenti casi: cessazione dell’azienda o di ramo di azienda , di cessazione di attività oppure nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariosequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualedegli obblighi e condizioni contrattuali; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso cessione del contratto o di subappalto non autorizzato dall’Associazioneautorizzato; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto adempimento da parte dell’Affidatario del Patto agli obblighi di integritàlegge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori; - in violazione agli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136; inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori; reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Contratto; gravi inadempienze relative alla sicurezza; grave inosservanza dei protocolli e delle procedure di lavoro. In caso di xxxxxinosservanza, dolol’INAIL invierà richiamo scritto motivato; dopo il terzo richiamo scritto, colpa gravesenza che la Ditta possa vantare pretese e/o compensi di sorta, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro l’INAIL potrà procedere alla risoluzione del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casicontratto, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti fatte salve le penali e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeil risarcimento dei danni subiti.

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Samples: www.inail.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel Nel caso in cui ricorra l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci percento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:  insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato;  manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto;  cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche una sola delle parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la  cessione del contratto;  sub-appalto non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordoautorizzato; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli  in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariosequestro o di pignoramento a carico dell’impresa aggiudicataria; - sospensione della fornitura dell’erogazione dei servizi da parte dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; -  mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;  violazione dell'obbligo degli obblighi di riservatezzariservatezza e/o trafugazione di dati; - gravi  grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale dell’Amministrazione; Sistema Informativo Associato S.I.A.  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iis.m.i.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario  casi previsti dall’art. 108 del Patto di integrità; - in caso di xxxxxD. Lgs. 18 aprile 2016, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualen. 50.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. Ai Copernico ha facoltm, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il contratto e, di conseguenza, di interrompere il Servizio, qualora durante l’esecuzione dello stesso: ● vengano rilevate morositm a carico dell’Utente relative a rapporti pregressi del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola Servizio; ● venga revocata da parte dell’Utente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordofatture; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni puntuale pagamento anche di una sola fattura, previa costituzione in mora. Nel caso in cui l’Utente non versi l’importo totale dovuto, Copernico S.r.L. invierm una comunicazione formale nella quale inviterm a pagare l’importo totale dovuto entro 15 (quindici) giorni, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderm risolto di diritto. Il Fornitore si riserva la facoltm di bloccare le funzioni di utilizzo del Servizio da parte degli Utenti inadempienti, dandone comunicazione nelle modalitm sopra indicate. Le obbligazioni assunte dall’Utente, nonché la garanzia del buon fine del pagamento che l’Utente effettua con i mezzi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi all’articolo 6. e, altresì, l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore, hanno carattere essenziale, cosicché per patto espresso, l’inadempimento di mancato rispetto una di tali obbligazioni, ove non determinata da parte dell’Affidatario caso fortuito o forza maggiore, comporterm la risoluzione di diritto del Patto contratto ex art. 1456 c.c., senza necessitm di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualepronuncia giudiziale.

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Samples: www.copernicocrm.cloud

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.poliziadistato.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Committente, potrà risolvere anticipatamente il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 108 del codice civileD. Lgs. 50/2016 e fermi restando tutti i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto, l’affidamento sarà revocato nei seguenti casi - si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; - nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011; - nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti eventuale di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione applicazioni di penali pari al che superino cumulativamente il 10% dell’importo netto contrattualecomplessivo dell’appalto; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in nel caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionedal Committente; - nel caso di inosservanza violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiobbligazioni contrattuali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionaledell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadroingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura; - nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative; - nel caso di insorgenza a carico dell’Appaltatore di una procedura concorsuale; - cessazione dell’esercizio da parte dell’Appaltatore; - perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere; - l’Appaltatore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile; - l’Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dal Committente, ovvero se si verificassero per 3 volte consegne con ritardi superiori al numero massimo di giorni indicato; - l’Appaltatore consegnasse per 3 volte nel corso della durata del contratto partite di prodotto non conforme per quantità, qualità, rendimenti, consumi, o ogni altro elemento contenuto nel contratto e nei relativi allegati - comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamene previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione; - nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto venga meno in capo all’Appaltatore, anche uno soltanto dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; La risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all’Appaltatore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni. In tali casicaso di risoluzione del contratto, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivaverranno compensate le forniture eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio del Committente. Il Committente potrà altresì risolvere anticipatamente il presente contratto, fatta comunque salva la facoltà ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016., qualora si siano verificate le situazioni di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti cui al comma 1, lett. a), b) e derivanti dalla risoluzione contrattualed). Nel caso di risoluzione, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualequelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

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Samples: www.sienambiente.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi La clausola risolutiva espressa costituisce uno degli strumenti più efficaci a disposi- zioni delle parti di un contratto di sponsorizzazione, e principalmente dello sponsor, per gli effetti dell’artregolare tutte le ipotesi prevedibili in cui la controparte non adempie correttamente alle proprie prestazioni. In base all’art. 1456 del codice civilec.c. , l’affidamento sarà revocato infatti, “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (I comma). In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva (II comma)”. Presupposto di un’utilizzazione efficiente di questo tipo di clausola, però, come si può dedurre dall’art. 1456 c.c., deve essere la formulazione precisa delle modalità con cui le prestazioni devono essere eseguite; solo così, infatti, si può raggiungere un discre- to livello di certezza nei rapporti fra sponsor e sponsee poiché, qualora vi dovesse essere un accordo che indica le obbligazioni fondamentali giusto per grandi linee e con l’utiliz- zazione di espressioni di portata generale, si vanificherebbe l’obiettivo di creare una di- sciplina negoziale completa ed articolata tale da scongiurare ogni imprevisto che possa impedire la realizzazione degli interessi delle parti. Una volta costituito un apparato di disposizioni che abbraccia tutti gli aspetti relativi ad una sponsorizzazione, senza trascurare nessuno degli elementi giusto perché dovesse apparire secondario, l’inserzione della clausola risolutiva espressa permette di affronta- re meglio tutte le ipotesi in cui ricorra anche le obbligazioni in capo ad una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la parti non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti siano adem- xxxxx secondo le modalità prestabilite178. Un esempio di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo come si possa utilizzare questo tipo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione clausola si trova soprattutto nel contratto riportato in appendice al n° 6 dove l’art. 7.5 segna l’elenco di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle tutte le ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva lo sponsor ha la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario comunicare la risoluzione di diritto del contratto senza la necessità di una preventiva costituzione in mora. Quest’elenco si caratterizza per tutti gli oneri conseguenti il fatto che richiama tutte le clausole risolutive espresse già presenti nel contratto e derivanti dalla risoluzione contrattualerelative alle varie prestazioni dovute dallo sponsee. In questo modo si crea un sistema abbastanza preciso che riduce le possibilità che possa sorgere una controversia, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecosa che, si ricorda, è uno degli obiettivi fissati dai giuristi anglosassoni affinché la sponsorizzazione abbia successo179.

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Samples: biblioteca.figc.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità ‐ il venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti servizio, dei requisiti previsti nel bando di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarionei documenti complementari; - ‐ la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto; ‐ di cessione del contratto e del credito e/o di subappalto non autorizzato; ‐ in caso di sospensione della fornitura o interruzione unilaterale e senza giustificato motivovalide giustificazioni dell’esecuzione del servizio; - violazione dell'obbligo ‐ in caso di riservatezzacessazione dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore stesso; - ‐ in caso di gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato l'irrogazione l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionemancata comunicazione di cessione dell’azienda o di rami dell’azienda; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel ‐ in caso di mancato rispetto delle disposizioni adempimento dell’appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; ‐ in caso di cui alla Legge 136/2010 acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo; ‐ in caso di mancato adempimento della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxgrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, doloigiene e sicurezza del lavoro, colpa graveanche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza nonché di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; ‐ gravi irregolarità e negligenze, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - genere, ovvero nel caso di cessione dell’Accordo Quadrogravi motivi di pubblico interesse; ‐ inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell’appalto. In tali casitutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto. Ai sensi dell’art. 1, l’Associazione procederà all’incameramento comma 9, della cauzione definitivalegge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa qualora il prezzo di approvvigionamento risulti superiore ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali. E’ fatta comunque salva la facoltà possibilità per il contraente di procedere nei confronti dell’affidatario per adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. L’appaltatore riconosce alla Comunità Montana Vallo di Diano il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o mail PEC, al domicilio dell’appaltatore stesso, nonché di incamerare la cauzione definitiva a titolo di liquidazione anticipata del danno. A carico dell’appaltatore graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo dovuto all’assicurazione della continuità del servizio. In tutti gli oneri conseguenti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeindiretti.

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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per gli effetti dell’artil risarcimento dell’ulteriore eventuale danno nelle seguenti ipotesi: - mancato rispetto dei termini previsti dal presente contratto per la predisposizione del sistema di gestione in modalità web del servizio di cassa e tesoreria, - inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente schema di contratto, che si protragga oltre l’eventuale ulteriore termine, che AVEPA potrà accordare con lettera inviata tramite PEC per porre fine all’inadempimento. 1456 del codice civileL’AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto in qualsiasi momento e previo avviso di 60 (sessanta) giorni solari, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola sopravvenute disposizioni legislative e normative comunitarie e/o nazionali impongano all’AVEPA un sistema di erogazione dei contributi e delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata competenze incompatibile con quello previsto dal presente contratto, salva la non veridicità facoltà per il Tesoriere/Cassiere di proporre le modificazioni del contenuto rapporto capaci di soddisfare l'adeguamento delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - condizioni in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui essere alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadronuova normativa. In tali casital caso l’AVEPA, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivacon proprio insindacabile e motivato provvedimento, fatta comunque potrà recedere dal contratto ovvero accettare le proposte modificative presentate dal Tesoriere/Xxxxxxxx. In ogni caso resta salva la facoltà di AVEPA di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti spesa a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecarico dell’aggiudicatario.

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Samples: www.avepa.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artLa Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà automaticamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, grave negligenza; - in giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, la Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso . La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di cessione dell’Accordo Quadroprotezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101. In tali casiparticolare, l’Associazione procederà all’incameramento il personale della cauzione definitivaSocietà che, fatta comunque salva nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa. E’ fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto. Ove la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.Società intenda diffondere:

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Clausola risolutiva espressa. Ai Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di:  Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori;  Xxxxxxx nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016;  Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;  Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e per gli effetti dell’art. 1456 2 del codice civileD.Lgs.50/2016;  Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.;  Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte;  Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti ipotesiinfrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: - qualora sia o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato.  Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento;  Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:  Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori;  Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la non veridicità sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordopersonale; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura  Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di  Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali pari per un importo superiore al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel Nel caso di cessione dell’Accordo Quadroin subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere nei confronti dell’affidatario per a risoluzione del contratto in tutti gli oneri conseguenti i casi e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.

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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Gara Indette Dal Politecnico Di Milano Per L’esecuzione Di

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 25, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Atto Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai L’ASL potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si conviene altresì che l’ASL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilecod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico con raccomandata a.r., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione deII’Appalto, nonché per la stipula del presente AccordoContratto; - qualora vengano utilizzati prodotti l’operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non conformi a quanto indicato negli atti abbiano i requisiti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarioconformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; - sospensione della fornitura senza giustificato motivoqualora l’operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, daII’Offerta Tecnica; - violazione dell'obbligo mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di riservatezza10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione; - gravi e reiterate inadempienze nella inadempimento alle disposizioni del Direttore di Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - applicazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazioneoltre la misura massima stabilita all’articolo 10 della presente Contratto; - nel caso di inosservanza violazione di una delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integritàfallimento dell’affidatario; - in caso venga disposta, nei confronti dell’imprenditore owero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della ........................................ con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all‘esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di xxxxxcui agli artt.317 c.p., dolo318 c.p., colpa grave319 c.p., grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro319 bis c.p., 319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In tali casitutte le predette ipotesi, l’Associazione procederà all’incameramento la Stazione Appaltante darà comunicazione aII’Affidatario del servizio della volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione definitivaa titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’affidatario, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. Resta salvo l’ulteriore diritto della S.A. a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeinadempienza dell’impresa aggiudicataria.

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Samples: www.soresa.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del codice civileservizio in danno del gestore inadempiente, l’affidamento sarà revocato nel salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • Nel caso che l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’ammontare dell’affidamento; • 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in cui ricorra anche una sola seguito a diffida formale da parte del Politecnico; • arbitrario abbandono del servizio; • atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; • dichiarazione di fallimento dell’impresa; • cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; • Inosservanza delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • In caso d’inosservanza di quanto previsto all’Art. 28 “Normativa anticorruzione” e dei “Patti d’Integrità” del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti documento. • In caso di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno perdita dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario previsti dall’art. 80 del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel D.lgs. 50/2016 Nel caso di cessione dell’Accordo Quadroin subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere nei confronti dell’affidatario per a risoluzione del contratto in tutti gli oneri conseguenti i casi e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016

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Samples: www.polimi.it

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD. Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 15, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: www1.comune.fi.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura delle prestazioni senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura delle prestazioni tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: cri.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Le parti, salvo il diritto al risarcimento del danno, convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c. la risoluzione espressa dal contratto, l’affidamento sarà revocato oltre che nei casi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesicondizioni: - qualora sia accertata la non veridicità • sospensione del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura servizio senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualedelle prestazioni contrattuali; - il venir meno in capo all’Impresa, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle norme nel disciplinare; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancato avviso di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione sostituzione dei contratti collettivi nazionali componenti del gruppo di lavoro e/o sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro non autorizzata; • frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e integrativi localidelle condizioni contrattuali; - • violazione dell'obbligo di riservatezza; • cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto; • sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'Impresa (ai sensi dell’art. 15 del presente contratto e/o di quanto specificato nel caso disciplinare e nel capitolato); Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di mancato rispetto delle disposizioni diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Committente, attraverso posta elettronica certificata, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi volersi avvalere della clausola risolutiva. Resta ferma comunque ogni altra causa o fattispecie di mancato rispetto risoluzione per inadempimento e per qualunque altro comportamento dell’Impresa che, a giudizio del RUP/DEC, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tale da parte dell’Affidatario compromettere la buona riuscita del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadroservizio appaltato. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva casi l’Amministrazione Committente procede a contestare l’addebito all’Impresa secondo la facoltà procedura di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.lavoro.gov.it

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 di cui all’art.1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; b) omesso, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una sola o più bollette; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del Contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile al Fornitore; e) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente di cui al precedente; f) mancato rilascio/ricostituzione delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità eventuali garanzie ove previste di cui al precedente articolo 13; g) mancato utilizzo del contenuto gas naturale secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; h) manomissione dei misuratori e delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del apparecchiature per il controllo delle misure. Le comunicazioni di cui al presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura articolo dovranno avvenire con modalità tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iipermetterne la verifica dell’effettiva ricezione.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.compagnia-energetica.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.poliziadistato.it

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2, del codice civileD. Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’articolo 18, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale , la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto di locazione potrà essere risolto in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico del Conduttore di danni cagionati all’immobile dell’Amministrazione Comunale, non eliminati dal Conduttore, anche a seguito di diffide ad adempiere. Il contratto di locazione si risolve automaticamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso senza necessità di diffida o messa in mora e senza ripetizione anche parziale di quanto già corrisposto dal Conduttore, con rivalsa da parte del Locatore, sulla garanzia di cui all'art. 7 (oltre che con richiesta dell'eventuale maggior danno e di rimborso di tutte le spese, nessuna esclusa, giudiziali e stragiudiziali) per: - mancato pagamento di tre rate consecutive del canone rispetto alle scadenze pattuite; - sublocazione e il comodato salvo quanto disposto dall'art. 14; - diversa destinazione del locale senza previo consenso del Locatore ai sensi dell'art. 3. Il contratto di locazione potrà essere risolto, oltre che per i motivi previsti dalla normativa nazionale in materia di locazioni commerciali, anche per fallimento, liquidazione volontaria o similari forme. Nell'ipotesi in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la il Locatore intenda avvalersi della presente clausola ne darà comunicazione tramite PEC, Raccomandata A/R o altro mezzo idoneo al Conduttore, che dovrà riconsegnare il locale entro il termine indicato dal Locatore che comunque non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi sarà inferiore a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii30 giorni.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Sito in Pontedera Corso Matteotti N. 35 Per Il Periodo Dal 15/08/2019 Al 14/08/2025

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle civile costituiscono clausole di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la • apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta; • messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’impresa aggiudicataria, • impiego di personale non veridicità del contenuto dipendente dell’impresa aggiudicataria o dell’impresa subappaltatrice; • gravi violazioni e/o inosservanze delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula disposizioni di legge e regolamentari nonché delle norme del presente Accordocapitolato in materia socio-assistenziale- sanitaria ed altresì in materia igienico-sanitaria di cui al d.lgs. n. 155/97; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario• gravi violazioni agli obblighi contrattuali; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di o socio lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriale del settore; • interruzione non motivata del servizio affidato; • violazione ripetuta delle norme in materia di lavoro salute e integrativi localisicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresa la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria, sia preventiva che periodica; - nel caso • gravi difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di mancato rispetto delle disposizioni offerta. Nelle ipotesi sopra indicate la Fondazione, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, oltre a trattenere la cauzione, ha facoltà di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi ritenere risolto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcune e fatta comunque salva la facoltà per l’ente di procedere nei confronti dell’affidatario richiedere il risarcimento dei danni da questo patiti in ragione delle suddette inadempienze e per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i le maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto spese che il medesimo dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

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Samples: www.casariposoquaglia.it

Clausola risolutiva espressa. Ai La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti riscontrati i seguenti inadempimenti: − mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente; − frode; − in caso di fallimento dell’impresa; − in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non conformi giustificate, in numero superiore a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariotre nell’anno solare; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxcessione totale o parziale del contratto (tranne i casi sopra indicati); − perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; − ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, doloo dei dirigenti dell’impresa, colpa gravesia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. In tali casicasi la Stazione Appaltante dovrà comunicare, l’Associazione procederà all’incameramento mediante lettera raccomandata e con congruo preavviso, che intende avvalersi della cauzione definitivapresente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. Nelle predette circostanze, fatta comunque salva la facoltà Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeaffidare il servizio ad altra Società.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Prestazione Di Servizi Per La Gestione Dei Sinistri Sotto Franchigia

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel Nel caso in cui ricorra anche il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o comunque in maniera non conforme a quanto previsto nel presente documento, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata AR o fax invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente documento e a presentare, se ritenuto, entro un breve termine non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a forza maggiore, l’Amministrazione provinciale si riserva di irrogare una sola penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato e al valore delle prestazioni no eseguite o non esattamente eseguite. Le penali, debitamente motivate e preventivamente comunicate alla Ditta, saranno riscosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare. Oltre a quanto già previsto nel presente articolo l’Amministrazione potrà risolvere in tutto o in parte il contratto relativo al servizio nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini dipendente da cause di forza maggiore, da parte della stipula del presente AccordoDitta aggiudicataria; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei flussi finanziaripropri lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario cessione o subappalto non autorizzato. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeCodice Civile.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/06; • qualora la ditta aggiudicataria ceda il contratto o lo dia in subappalto senza autorizzazione; • qualora la ditta aggiudicataria non ricostituisca la cauzione richiesta oppure una nuova qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; • qualora le deduzioni dal corrispettivo dovute all’applicazione delle penali di cui all’art. 14 raggiungano il 20% dell’importo di contratto; • qualora la ditta aggiudicataria violi la normativa in materia di privacy; • qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi di cui all’art. 8; L’Istituto, nei casi sopra descritti, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileC.C., l’affidamento sarà revocato nel caso con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi il servizio in cui ricorra anche danno dell’appaltatore e il diritto ad incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Xxx l'Istituto ravvisasse la sussistenza di una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’Istituto adotterà le determinazioni ritenute opportune. La risoluzione del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti contratto avverrà di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - diritto nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento fallimento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeditta aggiudicataria.

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Samples: www.istitutodeglinnocenti.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.poliziadistato.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilesmi, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti ipotesipunti: - qualora sia accertata  ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell’importo dell’Accordo Quadro;  affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;  affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;  mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 3 volte anche non consecutive;  violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);  inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la non veridicità sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordopersonale; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;  mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di riservatezza20 giorni dalla formale messa in mora di cui all’art. 20; - gravi  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e/o del disciplinare tecnico e reiterate inadempienze allo scopo dell’opera;  proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella esecuzione della fornitura tali fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n° 81/2008 e smi;  perdita, da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno parte dell’Appaltatore, dei requisiti prescritti nelle norme per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di garamisure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - nelle  ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;  violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Napoli con delibera di G.C. n° 64 del 11.02.2016. Nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iismi.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.comune.napoli.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c. le seguenti ipotesi: ✓ apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; ✓ messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell’Appaltatore; ✓ comportamenti dell’Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, l’affidamento sarà revocato in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell’Appaltatore medesimo; ✓ ritardo nell'esecuzione dei Servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora il ritardo sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordodovuto a forza maggiore; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Articolo 18 delle disposizioni presenti Condizioni Generali; ✓ perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'Articolo 10 delle presenti Condizioni Generali; ✓ violazione degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità all’Articolo 17 e all’Articolo 25 delle presenti Condizioni Generali; ✓ accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei flussi finanziaricontributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dell’Appaltatore impiegato presso il Committente; - nelle ipotesi di mancato rispetto ✓ gravi inosservanze da parte dell’Affidatario dell’Appaltatore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’Articolo 12 delle presenti Condizioni Generali. ✓ mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni contenute nelle “Linee Guida di riferimento per lo sviluppo e l’evoluzione delle applicazioni”, facenti parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale. Qualora al momento della risoluzione del Patto di integrità; - in caso di xxxxxContratto siano state eseguite consegne e/o prestazioni parziali, doloa suo insindacabile giudizio, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva il Committente ha la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre, la restante parte, dovrà essere ritirata a cura e spese dell’Appaltatore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata all’Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi e i Deliverables non eseguiti per fatto e colpa dell’Appaltatore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire. In tutti gli oneri conseguenti i casi di subentro di un altro appaltatore su indicazione del Committente, l’Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del subentro. Rimangono sempre e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti comunque salve le previsioni particolari e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedi dettaglio stabilite nel Contratto.

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Samples: www.mmspa.eu

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:  frode;  qualora la ditta aggiudicataria non esegua i servizi in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si conformi, entro il termine comunicato, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente l’esecuzione del contratto nei termini prescritti;  qualora la ditta aggiudicataria ceda il contratto o lo dia in subappalto senza autorizzazione;  qualora la ditta aggiudicataria non ricostituisca la cauzione richiesta oppure una nuova qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;  qualora le deduzioni dal corrispettivo dovute all’applicazione delle penali di cui all’art. 17 raggiungano il 20% dell’importo di contratto;  qualora la ditta aggiudicataria violi la normativa in materia di privacy;  qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi di cui all’art. 9;  qualora si verifichino cessazioni o interruzioni del servizio protratte o ricorrenti;  qualora venga aperta una procedura fallimentare;  qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/16. L’Amministrazione, nei casi sopra descritti, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileC.C., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme con tutte le conseguenze di legge relative al personale dipendente nonché e di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxcapitolato che detta risoluzione comporta, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva ivi compresa la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario affidare a terzi il servizio in danno dell’appaltatore e il diritto ad incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Ove l'Amministrazione ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualeiscritto alla controparte, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualefermo restando il termine di 10 giorni per le contro-deduzioni. Decorso tale termine l’Istituto degli Innocenti adotterà le determinazioni ritenute opportune.

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Samples: www.istitutodeglinnocenti.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Istituto potrà richiedere la risoluzione del contratto semplicemente comunicando alla ditta la propria decisione, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti, nei seguenti casi: • mancato rispetto della qualità della fornitura • xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali. L’Istituto procederà alla risoluzione del contratto in presenza di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 L.136/2010 e s.m.i.. Qualora venga riscontrato, durante le operazioni di collaudo o durante le verifiche e i controlli sulle parti consegnate, che la fornitura in tutto o in parte non è rispondente alle specifiche richieste, l’Impresa dovrà impegnarsi ad adeguare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, senza oneri aggiuntivi per l’l’Ente e fatta salva la possibilità, da parte di quest’ultima, di applicare le penali prima descritte. Qualora la fornitura correttiva o sostitutiva non venisse effettuata nei tempi richiesti e nei tempi concordati, l’XXXXXX potrà risolvere il contratto per colpa grave dell’Impresa. La risoluzione del contratto può essere richiesta dall’Ente anche: • nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa; • nel caso di subappalto; • in caso di cessione dell’Impresa, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; • nel caso in cui ricorra anche una sola il totale delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara penalità e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10detrazioni superi il 20% dell’importo netto contrattualecontrattuale complessivo; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle grave inadempimento contrattuale. • nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere; • perdita da parte della ditta della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Resterà inoltre salva per l’IZSLER la possibilità di applicare tutte le norme di legge relative al personale dipendente nonché e di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - regolamenti in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualemateria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi 16.1 Il presente contratto si intenderà risolto per fatto e per gli effetti dell’artcolpa della Società Concessionaria nel momento in cui, verificandosi uno dei casi sottoelencati, la “CER” dichiarerà che intende avvalersi della presente clausola ex art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità mancato rispetto delle modalità di espletamento del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario servizio ai fini della stipula sensi dell’articolo 5 e del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivoCapitolato prestazionale, allegato sub A; - violazione dell'obbligo degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi relativi al personale e ai lavoratori autonomi impiegati nell’appalto; - violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; - mancato rispetto della normativa vigente; - mancata consegna della polizza assicurativa; - mancato rispetto del divieto di cessione; - violazione dell’obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione . L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della fornitura tali mera ricezione da aver comportato l'irrogazione parte della Società Concessionaria della comunicazione della volontà di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal “CER” entro 5 (cinque) giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di gara; - nelle costituzione in mora o di diffida ad adempiere. Si conviene fin d’ora che, ricorrendo anche una soltanto delle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in di inadempimento previste, verrà sospeso qualsiasi pagamento, anche se per importi già fatturati, nonché esercitata rivalsa su ogni credito vantato. In ogni caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso risoluzione del contratto, la Società Concessionaria sarà tenuta al risarcimento di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxtutti i danni, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedall’inadempimento.

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Samples: Contratto Tra

Clausola risolutiva espressa. Ai La clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., potrà essere applicata dall’amministrazione Appaltante, sentito il Collaudatore, al verificarsi dei seguenti casi: _ terza verbalizzazione per mancato espletamento del codice civileservizio contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, l’affidamento sarà revocato nel caso non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. _ dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l’Assuntore commette un’ulteriore inadempimento contrattuale di cui all’articolo precedente; _ per tre volte, in cui ricorra tre anni, anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata non consecutivi, la non veridicità stazione appaltante irroga penalità e commissiona servizi sostitutivi per inadempienze dell’assuntore del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula servizio, per un importo annuo pari o superiore al 10.00% del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto valore contrattuale; - Nelle ipotesi sopraindicate il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme contratto sarà risolto di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente trasmessa con PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di subappalto inadempimento di non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo QuadroCommittente (art. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale1455 C.C.).

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Samples: www.provincia.savona.it

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 25, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: www1.comune.fi.it

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. L’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti materia di gara lavoro e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - sicurezza, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: www1.comune.fi.it

Clausola risolutiva espressa. 17.1 Ai sensi e per gli effetti dell’artdi cui all’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: i. il Cliente violi quanto disposto agli articoli 2.5 e 2.6; ii. il Cliente non onori gli impegni di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordoagli articoli 4.2 e 4.3; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - iii. in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso manomissione del Misuratore o di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto prelievo fraudolento da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - Cliente, ovvero mancato adeguamento dei propri impianti in caso di xxxxxaccertate irregolarità da parte del Distributore; iv. il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; v. mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, dolo, colpa grave, grave negligenzaivi inclusa la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell’immobile e la data di decorrenza dello stesso; - vi. in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione; vii. mancato reintegro del deposito cauzionalepagamento di quanto richiesto dalla Società di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadroviii. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeogni altra causa prevista dall’ARERA.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Per Il Servizio a Tutele Graduali Per Le Microimprese

Clausola risolutiva espressa. Ai XXXXXXX ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e per gli effetti comunque ai sensi dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato mediante semplice lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi già previsti e disciplinati dalle presenti condizioni generali e nel caso in cui ricorra Protocollo di legalità anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità − sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione nei confronti dell’ AFFIDATARIA e/o del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); − sopravvenienza di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del presente AccordoCodice nei confronti dell’AFFIDATARIA e/o del Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno − perdita dei requisiti prescritti nelle norme di garaidoneità dell’AFFIDATARIA e/o della Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 − decadenza dei requisiti soggettivi in capo all’AFFIDATARIA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; − frode nell’esecuzione dei servizi; − insorgenza di una modificazione del contratto nei casi contemplati dall’art. 108, comma 1, lett. a) e ss.mm.ii.b), D.Lgs. n. 50/2016; - in caso − grave inadempimento alle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto con riguardo ai modi e tempi di subappalto non autorizzato dall’Associazioneesecuzione; - nel caso di inosservanza delle norme − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; − inadempienza accertata alle disposizioni di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario le assicurazioni obbligatorie del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.personale;

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Samples: cdn.pro-q.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.poliziadistato.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesiIl contratto s'intenderà risolto di diritto qualora l'affidatario: - qualora sia accertata rifiuti di prendere in consegna la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordostruttura; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi adoperi la dovuta diligenza nella gestione e nella manutenzione ordinaria della struttura o delle sue parti; - non ottemperi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariostabilito nelle clausole capitolari e/o contrattuali; - sospensione della fornitura senza giustificato motivosia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento processuale; - violazione dell'obbligo sia moroso nel versamento del canone per più di riservatezzatre rate; - gravi abbia procurato danni di particolare rilevanza e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualegravità; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme non ricostituisca, nei casi di garaescussione, la cauzione definitiva nel rispetto del termine di ricostituzione stabilito nel Capitolato; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.non rispetti le prescrizioni della legge 136/2010 “antimafia”; - non rispetti le disposizioni normative vigenti in caso materia di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali nazionali, sicurezza sui luoghi di lavoro lavoro, adempimenti contributivi e integrativi localiprevidenziali; - nel caso L'Amministrazione comunale comunicherà l'intenzione di mancato rispetto delle disposizioni avvalersi della clausola risolutiva espressa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadroritorno oppure mediante PEC. In tali casital caso la struttura dovrà essere riconsegnata al Comune entro i successivi 45 giorni, l’Associazione procederà all’incameramento ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art.6; La concessione potrà inoltre essere revocata per sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualegestione: in tale ipotesi l’affidatario avrà diritto alla sola restituzione del canone già versato ma non ancora maturato.

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Samples: www.comune.cervaradiroma.rm.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Il presente contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche C.C. laddove si verifichi una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la ritardo non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordogiustificato e non autorizzato superiore a 15 giorni nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dall'incarico; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariodeterminare danno nella regolare realizzazione dell'intervento; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo la penale di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al cui all'art. 6 abbia raggiunto il 10% dell’importo netto contrattuale; dell'importo del corrispettivo professionale sul quale è stata calcolata. - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme mancata presenza in ufficio per più di gara; 15 gg del tecnico incaricato - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; finanziari - nelle ipotesi esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Capitolato La risoluzione si verificherà di mancato rispetto diritto quando l'Amministrazione committente dichiarerà all’aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. In tale ipotesi, l'Amministrazione committente si intenderà libera da parte dell’Affidatario ogni Impegno verso l’aggiudicatario inadempiente senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione del Patto contratto che siano state approvate dall'Amministrazione committente, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di integrità; - eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione committente in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - conseguenza dell'inadempimento. E’ altresì prevista la risoluzione del contratto in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - corso nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casiin cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.a, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivasuccessivamente intervenute, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti risultino migliorativi rispetto a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.contenuti nell’affidamento originario e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012);

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Samples: www.comune.monza.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artDIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE L’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi L’Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, nei casi previsti all’art. 17 del Capitolato tecnico oltre ai seguenti casi: - frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per gli effetti dell’art. 1456 l’esecuzione del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordocontratto; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariomanifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - sospensione della fornitura senza giustificato motivoreiterata violazione degli orari concordati per l’effettuazione del servizio; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso situazioni di mancato rispetto delle disposizioni modalità di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziariesecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - comprovata inadeguatezza nell’organizzazione del lavoro. Con la risoluzione del contratto, sorge per l’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della Società inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente nelle ipotesi forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di mancato esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società medesima. Nel caso di xxxxxminore spesa, dolonulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, colpa gravea norma di legge, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva per i fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualerisoluzione.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Gestione Dell’asilo Nido Aziendale Dell’agenzia Delle Entrate Direzione Regionale Dell’emilia Romagna Sito in Bologna in via Marco Polo N. 60. Cig:

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordogiustificato e non autorizzato, superiore a 20 (venti) giorni; - qualora vengano utilizzati prodotti inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica anche a mezzo fax, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non conformi a quanto indicato negli atti inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell’urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariodiffida; - sospensione della fornitura senza giustificato motivocessione anche solo parziale del contratto; - violazione dell'obbligo delle norme in materia di riservatezzatracciabilità; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione mancata integrazione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione cauzione dopo l’escussione operata dal Comune di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualePalmanova; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme violazione in materia di gara; - nelle ipotesi previste subappalto. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso comunicazione della determinazione di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadropronuncia della risoluzione stessa. In tali casitale ipotesi, l’Associazione procederà all’incameramento il Comune di Palmanova si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della cauzione definitivarisoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committente medesima, fatta comunque salva la facoltà impregiudicato il diritto al risarcimento di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti eventuali ulteriori danni patiti dal nuovo rapporto contrattualeComune di Palmanova in conseguenza dell’inadempimento.

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Samples: www.comune.palmanova.ud.it

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 di cui all'art.1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la modo non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti conforme al contratto, con facoltà di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione immediata della fornitura senza giustificato motivonecessità di preventiva informazione, fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia elettrica o gas illecitamente prelevata; - violazione dell'obbligo b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di riservatezzacui all'art. 13.6; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da aver comportato l'irrogazione parte del Cliente delle fatture, fermo restando l'addebito degli interessi di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualemora; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione g) sopravvenuta inefficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxdispacciamento, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrotrasporto o distribuzione. In tali casievenienze, l’Associazione procederà all’incameramento il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della cauzione definitivafornitura, fatta comunque salva la facoltà come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeeventuali danni.

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Samples: nen.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarioaffidatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: cri.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto contrattualmente il Comune di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario Fagagna potrà dichiarare con effetto immediato la risoluzione del Patto di integrità; - in caso di xxxxxcontratto, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva restando impregiudicata la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al locatario inadempiente. Comportano la risoluzione del contratto, senza bisogno di costituzione in mora e derivanti dalla risoluzione contrattualecon obbligo di risarcimento del danno, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.le seguenti fattispecie: -reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria dell’immobile; -reiterato mancato pagamento dei canoni mensili e/o delle utenze; -reiterate violazioni di legge correlate all’attività svolta; -fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata del conduttore; -reiterato esercizio di attività incompatibile con la destinazione d’uso dell'immobile locato; -mancata stipula delle polizze assicurative o mancato pagamento dei premi di assicurazione; -reiterate inadempienze e/o non conformità e/o mancate esecuzioni riferite alle attività previste nel progetto tecnico presentato in occasione della procedura di assegnazione in locazione;

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Clausola risolutiva espressa. Ai 15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesicondizioni: - qualora sia accertata a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini imputabili ad Nuovenergie, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi controparte commerciale di Nuovenergie. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a quanto indicato negli atti di gara essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla regolazione vigente in materia, e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della la fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto verrà, comunque, garantita da parte dell’Affidatario del Patto dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia per le forniture di integritàEE e attraverso i servizi di ultima istanza per il GN; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad Nuovenergie, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Nuovenergie nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.del Cliente;

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Samples: Contratto Di Dispacciamento

Clausola risolutiva espressa. Ai Tutte le obbligazioni assunte dalla SGR con il presente Contratto e con la propria Offerta presentata in sede di Gara, nonché tutte le condizioni stabilite dagli atti di Gara hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni, da parte della SGR, attribuisce il diritto a C.A.A.B. il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. con ogni conseguenza di legge e di contratto, ivi compresa l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del codice civilemaggior danno. In particolare e a mero titolo esemplificativo, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesiC.A.A.B. ha diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti in caso di gara frode, di grave negligenza, grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.condizioni contrattuali; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazioneadozione nei confronti della SGR di misure cautelari ex D. Lgs. n. 231/01; - nel caso di inosservanza delle norme emanazione nei confronti della SGR di legge relative al personale dipendente nonché misure di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni prevenzione di cui all’articolo 3, L. 1423/56, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integritàsicurezza sul lavoro; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenzaviolazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al presente Contratto; - in caso di mancato reintegro rispetto, da parte della SGR, dei termini di cui all’articolo 3.3. - la cessione, anche parziale, del deposito cauzionalepresente Xxxxxxxxx; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti l’assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualenormativa antimafia.

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Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo quanto disposto nel presente Capitolato in tema di causa di forza maggiore, la Città Metropolitana di Venezia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, ai sensi degli artt. 1453 e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileC.C., l’affidamento sarà revocato nel caso anche in cui ricorra assenza di produzione di danno, qualora sussista anche una sola delle seguenti ipotesicircostanze: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - sensi dell’art. 1456 C.C., il venir meno in capo all’impresa aggiudicataria anche di uno solo dei requisiti prescritti nelle norme di garaordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l’ammissione alla procedura di selezione, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città Metropolitana di Venezia al risarcimento dei danno; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 la violazione dell’obbligo di riservatezza e ss.mm.ii.confidenzialità operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato; - la circostanza che l’aggiudicataria si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; - aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate come previsto dai presente Capitolato; - siano state validamente erogate penali per l’importo massimo corrispondente all’ammontare della garanzia fidejussoria; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localifallimento dell’aggiudicataria; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionalecon particolare riferimento a quelli previsti dall’art 3; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrosuccessiva disponibilità delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipulazione del presente contratto di servizio in oggetto e nell’ipotesi in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma I, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casiL’Amministrazione procederà con la risoluzione dei contratto nel caso in cui l’aggiudicataria dovesse risultare destinataria di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, l’Associazione procederà all’incameramento decadenze e sospensioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nelle sue applicazioni operative. La risoluzione di diritto del contratto avrà efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dalla Città Metropolitana mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equipollente PEC, e comporterà la totale escussione della cauzione definitiva. Con la risoluzione sorgerà il diritto della Città Metropolitana di Venezia di affidare a terzi l’esecuzione del contratto o la parte rimanente, fatta comunque salva ponendo i relativi oneri a carico dell’aggiudicataria inadempiente. Sarà, inoltre, a carico dell’aggiudicataria inadempiente il risarcimento dei maggiori danni e dei maggiori costi sostenuti dalla Città Metropolitana di Venezia anche a motivo dell’affidamento a terzi delle prestazioni dei contratto ineseguite. L’aggiudicataria inadempiente si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi dell’appalto. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti, i danni procurati alla Città Metropolitana di Venezia. L’esecuzione in danno non esimerà l’aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedel contratto.

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Samples: cittametropolitana.ve.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artInsorgendo controversie, l’Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda darà a mezzo dei propri uffici competenti. L’Azienda potrà altresì risolvere il contratto ipso iure ex art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle C.C. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, quando siano di gravità tale da compromettere la regolarità del servizio (a titolo puramente indicativo e non autorizzato dall’Associazione; - nel caso esaustivo: interruzione di inosservanza servizio senza giustificato motivo – reiterate inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localio contrattuali); - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenzacessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’Azienda; - in caso di mancato reintegro  dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione medesimo anno contrattuale, compresi per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’Aggiudicatario;  l’applicazione di n. 2 (due) penali di valore anche inferiore ad € 10.000,00= (diecimila/00=) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all’Azienda a procedere alla risoluzione del contratto;  nei casi previsti dal presente contratto che fanno riferimento all’applicazione del presente articolo o, comunque, della clausola risolutiva espressa. Nell’ipotesi di risoluzione, la Committente si rivarrà dei danni subiti sulla cauzione definitiva e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno all’Aggiudicatario inadempiente, su cui graveranno tra l’altro, i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti costi totali del riaffidamento del servizio e conseguenti dell’esecuzione dello stesso. L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualenorma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

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Samples: www.iltrivulzio.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi Il Fornitore avrà facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto qualora du- rante l’esecuzione del Contratto vengano meno in capo al Cliente i cosiddetti “Requisiti di Solvibili- tà” e per gli effetti dell’artaltri requisiti di cui all’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi1.3 e segnatamente: - qualora Vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi; - il Cliente risulti “cattivo pagatore” e/o sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordoregistrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti” secondo le disposizioni vigenti e di future approvazione da parte di AEEG; - qualora vengano utilizzati prodotti la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Con- tratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non conformi si renda disponibile a quanto indicato negli atti venga revocata la procedura di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarioaddebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario SDD (proceduraRID), salvo che il relativo obbligo non sia stato espressamente derogato per accordo scritto fra le Parti; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionemancato ripristino del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti; - nel caso di inosservanza delle norme Clienti Business, la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di legge relative al personale dipendente nonché comprovata esperienza, attive nel mercato e di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localicui il Fornitore si avvale, sia negativa; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni puntuale pagamento anche di una sola fattura, anche senza previa costituzione in mora. Il Fornitore avrà, inoltre facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, anche fuori dalle ipotesi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi al successivo articolo 10, al verificarsi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto “eventi di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeturbativa”.

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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. di cui all’articolo 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola a semplice richiesta della stazione Appaltante di volersi valere delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata relative facoltà, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula concessione del presente Accordoservizio potrà essere risolta di diritto, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:  mancato versamento del canone annuo di concessione come previsto dal precedente art. 13; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara  abbandono del servizio e/o interruzione immotivata dei servizi;  ripetute e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari contravvenzioni al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme presente capitolato, o alle disposizioni di legge relative al o ai regolamenti relativi ai servizi;  assenza e irreperibilità del personale dipendente nonché del servizio per più di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localitre volte in un mese; - nel caso di  fallimento o frode (sarà ritenuta tale anche il mancato rispetto delle disposizioni volontario di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità quanto proposto in sede di offerta);  ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;  apertura di procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del concessionario;  cessione dell’attività ad altri;  mancanza di regolarità contributiva nei confronti dei flussi finanziaridipendenti; - nelle ipotesi di mancato rispetto  mancata eliminazione da parte dell’Affidatario del Patto di integritàconcessionario, in seguito a formale diffida, dell’inadempimento riscontrato, considerandosi il termine assegnato al tal fine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile; -  messa in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro liquidazione del deposito cauzionale; - nel caso concessionario od altra causa di cessione dell’Accordo Quadrodella sua attività. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento  quando il permanere della cauzione definitiva, fatta concessione non fosse più compatibile con esigenze di pubblica utilità o comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeil preminente interesse pubblico.

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Samples: trasparenza.comune.carrara.ms.it

Clausola risolutiva espressa. La ditta aggiudicataria resta obbligata per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero da parte della ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o, in caso di ripetute inadempienze oltre a quelle già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza. Il Committente potrà a suo insindacabile giudizio provvedere alla revoca dell’appalto con addebito di ogni conseguente e relativa spesa a carico della ditta aggiudicataria, anche al di fuori delle inadempienze già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, in caso di gravi infrazioni alle condizioni dell’appalto e/o di danno di immagine arrecato al Comune di Soliera a causa del servizio, del modo di eseguirlo e/o del mancato servizio stesso o di una sua parte. Si ritiene comunque fin d’ora come inadempienza e danno all’immagine anche l’articolo su giornale quotidiano o articoli simili di lamentela da parte di cittadini sui servizi svolti dall’impresa. L’appalto si intenderà revocato in caso di fallimento della ditta aggiudicataria. Ai sensi e per gli effetti dell’artdell’ art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento il contratto sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle inoltre risolto di diritto nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente AccordoMancata assunzione dell’appalto nella data stabilita, previa costituzione in mora; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura Sospensione, anche parziale, degli interventi senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo L’appaltatore si trovi in stato di riservatezzainsolvenza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualeSubappalto vietato o non autorizzato; - Abituale deficienza o negligenza nei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate compromettano il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.regolare svolgimento dell’appalto;

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Samples: www.terredargine.it

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 19, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale , la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. Il concorrente si impegna a costituire una sede operativa nel Comune di Firenze entro 10 giorni dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecomunicazione di avvenuta aggiudicazione.

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Samples: www1.comune.fi.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini apertura di una procedura concorsuale a carico della stipula del presente AccordoCooperativa ; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti messa in liquidazione o in altri casi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariocessione dell’attività da parte della Cooperativa; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezzainterruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualeregolamentari; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle gravi violazioni e/o inosservanze delle norme di garadella presente convenzione relative al personale; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localio territoriali; - nel caso difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziariofferta ed accettato dal comune; - nelle quando la Cooperativa si renda colpevole di frode. Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di mancato rispetto da parte dell’Affidatario diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Patto Comune, in forma di integrità; - in caso lettera raccomandata, di xxxxxvolersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione definitivache resta incamerata dal Comune, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario salvo l’ulteriore risarcimento del danno per tutti gli oneri conseguenti l’eventuale nuovo contratto e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeper tutte le circostanze che potranno verificarsi.

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Samples: Convenzione Tra

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell’art. 1456 108 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesiD.Lgs 50/2016 si considerano gravi inadempimenti contrattuali: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro; - reiterato (almeno due volte) ritardo d’intervento rispetto ai fini della stipula termini temporali fissati all’art. 1 comma 2 del presente Accordocapitolato per “Lavori estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’integrità degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici”; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a quanto indicato negli atti regola d’arte delle opere di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariocontratto; - sospensione della reiterate (almeno due volte) difformità nella fornitura senza giustificato motivodi materiali, semilavorati, etc. rispetto ai requisiti prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dalla D.L. per la realizzazione delle opere di contratto; - violazione dell'obbligo ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato l’applicazione di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari una penale complessiva superiore al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme applicazione a carico dell’affidatario di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iiuna misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.provincia.mantova.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario dall’Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla dal d.l. 11/2020 e ss.mm.ii.; - nelle ipotesi previste dal d.l. 76/20 così come convertito con la l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario dell’Aggiudicatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodel contratto. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: cri.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del codice civileservizio in danno del gestore inadempiente, l’affidamento sarà revocato nel salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • ritardi per un massimo di 20 gg. cumulati dalla ditta aggiudicatrice tra tutte le consegne effettuate • 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; • arbitrario abbandono del servizio; • atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; • dichiarazione di fallimento dell’impresa; • cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; • Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • In caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula d’inosservanza di quanto previsto all’Art. 28 “Normativa anticorruzione” e dei “Patti d’Integrità” del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti documento. • In caso di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno perdita dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario previsti dall’art. 80 del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel D.lgs. 50/2016 Nel caso di cessione dell’Accordo Quadroin subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere nei confronti dell’affidatario per a risoluzione del contratto in tutti gli oneri conseguenti i casi e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato anche senza previa diffida, nel caso in cui ricorra anche una sola il ritardo nello svolgimento delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la non veridicità del contenuto piena tracciabilità delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle contratto. Nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà all’incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva. Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva danni derivanti dall’inadempimento e la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri compensare eventuali somme dovute all’incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti alla Stazione appaltante in dipendenza dell’applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeall’inadempimento.

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Samples: Disciplinare D’incarico

Clausola risolutiva espressa. Ai Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’artcon le modalità previsti ai sensi degli artt. 1456 1453 e 1454 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato in caso di mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata interruzione del servizio per fatto imputabile al Fornitore per il termine di giorni naturali e consecutivi; - interruzione del servizio per causa di forza maggiore per il termine di giorni naturali e consecutivi; - la penale per il ritardato adempimento dell'incarico abbia raggiunto un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo; - non veridicità conformità nell’esecuzione del contenuto servizio rilevata in sede di verifica delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini prestazioni; Oltre che nei casi già espressamente previsti, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata dalla Committente anche ed in particolare nelle seguenti ipotesi: - scioglimento, cessazione, fallimento della stipula ditta; - perdita dell’autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza; - cessione totale o parziale del contratto; - subappalto non autorizzato; - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull’efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi igienico-sanitari e/o ambientali, ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario. Il presente contratto si risolverà ipso iure per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, ovvero in dipendenza della mancanza o del venir meno delle condizioni necessarie alla stipulazione del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iicontratto.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.laziocrea.it

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del codice civilecontratto, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 32; - intervenuta emanazione, nei confronti dell’Appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della L. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della L. 575/1965; - intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell’Appaltatore, per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli sostitutive di certificazioni e di atti di gara notorietà rilasciate dall’Appaltatore, ai sensi e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi per gli effetti degli articoli 46 e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero venir meno meno, in capo all’Appaltatore stesso, dei requisiti prescritti nelle norme di generali richiesti per la partecipazione alla gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 cessione (totale o parziale diretta o indiretta) del contratto, salvo quanto previsto dall’art 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; - cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento in caso qualsiasi forma di subappalto non autorizzato dall’Associazioneprocure all’incasso; - nel caso mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 10 (dieci) giorni lavorativi e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Affidatario dell’Amministrazione. Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione del Patto contratto si verificherà di integrità; - diritto mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata AR e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualefavore dell’Amministrazione stessa.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Il mancato adempimento da parte della Promissaria Affittuaria anche di una sola delle obbligazioni di seguito elencate produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra : morosità della Promissaria Affittuaria anche per una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità mensilità, decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dal sollecito di pagamento inviato dalla Promittente Concedente; mancato adeguamento del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula canone di affitto sulla base di quanto stabilito nell’art. 3 del presente Accordocontratto; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi cessione anche parziale del presente contratto, subaffitto del ramo di azienda o trasferimento a terzi del ramo di azienda comunque effettuato, così come stabilito dall’art. 9 del presente contratto; mancata presentazione e/o rinnovo della fideiussione bancaria nei termini convenuti o rinnovo con testo e/o importo diverso da quello concordato, sulla base di quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarioprevisto nell’art. 3 del presente contratto; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro versamento e/o adeguamento del deposito cauzionale, sulla base di quanto previsto nell’art. 3 del presente contratto; - nel caso mancata consegna e/o mancato rinnovo delle polizze assicurative conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto; mancato adeguamento della fideiussione bancaria e delle polizze assicurative alle variazioni intervenute negli assetti proprietari così come previsto nell’articolo 15 del presente contratto; trasferimento del luogo di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento esercizio dell’attività; variazione dell’attività esercitata e qualsiasi variazione nella destinazione d’uso dei locali; assoggettamento a procedura concorsuale della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualePromissaria Affittuaria.

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Samples: www.dileoimmobiliare.it

Clausola risolutiva espressa. Ai Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell’art. 1453 cod. civ e previa diffida ad adempiere ex. art.1454 cod. civ.: - nel caso in cui la Società interrompa o sospenda, senza preventivo accordo scritto con la Contraente, l’erogazione delle prestazioni nei confronti dei Clienti; - nel caso in cui la Contraente registri reiterate e fondate lamentele da parte dei Clienti circa l’omessa o parziale prestazione dei Servizi da parte della Società per fatti ad essa imputabili. Resta inteso tra le Parti che, in caso di recesso, alla Società sarà corrisposto quanto dovuto per le attività effettivamente svolte sino alla data dell’avvenuto recesso. Nel caso in cui la Contraente risolva il contratto per le causali anzidette lo stesso si riserva di chiedere giudizialmente nei confronti della Società il risarcimento dei danni diretti ed indiretti connessi alla risoluzione contrattuale anche in considerazione degli effetti della mancata prestazione dei Servizi nei confronti degli Assicurati. Il presente contratto si risolverà automaticamente, previa semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola cod. civ. nei casi di violazione delle seguenti ipotesinorme contrattuali: - qualora sia accertata la non veridicità Art. 6 (Premio e regolazione); Art. 6.2 (Regolazione del contenuto premio); Art. 29 (Divieto di cessione); Art. 22 (Riservatezza delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula informazioni) In aggiunta a quanto sopra, costituiscono condizione risolutiva del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - contratto: l’insolvenza, il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in fallimento, l’assoggettamento ad altre procedure concorsuali, la liquidazione, lo scioglimento, salvo il caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso fusione o conferimento di inosservanza una delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeParti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge nr. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: www.poliziadistato.it