Common use of Cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse Clause in Contracts

Cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse. In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, i lavoratori potranno cedere volontariamente: • le ferie maturate e non fruite nell’anno precedente, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni; • le ferie maturate in corso d’anno, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni • le quattro giornate di permesso per festività soppresse previste all’art. 29, punto 4, del presente CCNL. La cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse è consentita in favore dei lavoratori che abbiano esaurito le giornate di ferie e le giornate di permesso per festività soppresse e debbano assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute debitamente documentate, necessitano di cure costanti. Le cessione dovrà avvenire a giornata intera o a mezza giornata per le ferie e a giornata intera per i permessi per festività soppresse, nel rispetto delle modalità di fruizione previste dal presente CCNL e dall’eventuale contratto aziendale. Le modalità di applicazione del presente punto saranno definite dalle aziende entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente CCNL. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

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Cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse. In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, i lavoratori potranno cedere volontariamente: le ferie maturate e non fruite nell’anno precedente, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni; le ferie maturate in corso d’anno, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni le quattro giornate di permesso per festività soppresse previste all’art. 29, punto 4, del presente CCNL. La cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse è consentita in favore dei lavoratori che abbiano esaurito le giornate di ferie e le giornate di permesso per festività soppresse e debbano assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute debitamente documentate, necessitano di cure costanti. Le cessione dovrà avvenire a giornata intera o a mezza giornata per le ferie e a giornata intera per i permessi per festività soppresse, nel rispetto delle modalità di fruizione previste dal presente CCNL e dall’eventuale contratto aziendale. Le modalità di applicazione del presente punto saranno definite dalle aziende entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente CCNL. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

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Cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse. In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, i lavoratori potranno cedere volontariamente: • le ferie maturate e non fruite nell’anno precedente, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni; • le ferie maturate in corso d’anno, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni • le quattro giornate di permesso per festività soppresse previste all’art. 29, punto 4, del presente CCNL. La cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse è consentita in favore dei lavoratori che abbiano esaurito le giornate di ferie e le giornate di permesso per festività soppresse e debbano assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute debitamente documentate, necessitano di cure costanti. Le cessione dovrà avvenire a giornata intera o a mezza giornata per le ferie e a giornata intera per i permessi per festività soppresse, nel rispetto delle modalità di fruizione previste dal presente CCNL e dall’eventuale contratto aziendale. Le modalità di applicazione del presente punto saranno definite dalle aziende entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente CCNL. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.. PARTE IV‌

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