Cessazione delle garanzie Clausole campione

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 86 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di trasferimento da parte del Debitore. − se il Debitore risulta incluso nelle “Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali” (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) – anche “Liste di Restrizione”, a far tempo dalla data di inserimento nelle suddette “Liste di Restrizione”. La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di: − mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; − inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; − mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; − falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.
Cessazione delle garanzie. La Copertura Assicurativa ha termine:
Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine:
Cessazione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento del Premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:
Cessazione delle garanzie. La Copertura Assicurativa hatermine:
Cessazione delle garanzie. La garanzia assicurativa cessa alla scadenza annuale senza necessità di disdetta in caso di vetustà del Veicolo superiore a 10 anni dalla data di prima immatricolazione. In tale ipotesi pertanto il contratto non potrà quindi rinnovarsi tacitamente alla scadenza annuale successiva al raggiungimento del decimo anno dalla data di prima immatricolazione. Le altre cause di cessazione, quali la vendita, la rottamazione, il Furto Totale o la distruzione totale del Veicolo comportano, a scelta irrevocabile del Contraente, uno dei seguenti effetti: • la risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio, in tal caso non è prevista la restituzione del Premio non goduto; Il Contraente dovrà comunicare la risoluzione anticipata per cessazione del rischio tramite lettera racco- mandata a/r da inviare a: • la variazione della Polizza su un nuovo Veicolo, da effettuare secondo la modalità indicata al precedente art. 1.4.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Cessazione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento del Premio, la Compagnia può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente: • In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell’Assicurato, dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa; • In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo; • Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo. In tutti questi casi è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. La Compagnia: - nel caso di vendita o consegna in c/vendita, di esportazione definitiva, di cessazione della circolazione o demolizione provvederà alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte; - nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga durante il periodo di copertura di feel New, tratterrà il rateo di premio residuo rispetto alla scadenza del contratto; - nel caso in cui il danno totale venga indennizzato interamente dalla polizza Furto/Incendio, provvederà a rimborsare all’Aderente/Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.
Cessazione delle garanzie. La Copertura assicurativa ha termine: - alla data di scadenza dell’ultima Rata del Canone prevista dal piano di rimborso del Contratto di Locazione Finanziaria e comunque non oltre 72 (settantadue) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso; - in caso di Estinzione Anticipata Totale o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria rispetto alla scadenza inizialmente prevista indicata nel Modulo di Adesione, anche a seguito di furto, perimento, perdita totale del bene o insolvenza; - in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle Prestazioni di cui alle Coperture Vita (Decesso o Invalidità Permanente).
Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: - alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di Locazione Finanziaria e comunque non oltre 72 mesi dalla data di erogazione; - in caso di cessione del contratto di Locazione Finanziaria a terzi; - estinzione o risoluzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria rispetto alla scadenza inizialmente prevista anche a seguito di furto, perimento, perdita totale del bene o insolvenza; - in caso di liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Permanente prestate da Cardif VIE S.A. in forza della Polizza n 5031/01.
Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: - alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e comunque non oltre 126 mesi dalla data di erogazione . - alla fine del mese di compimento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato; - in caso di sinistro pagato in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, di cui all’Art. 5 - “Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative“ delle presenti Condizioni di Assicurazione.