Cause di cessazione Clausole campione

Cause di cessazione. 1. Il rapporto di lavoro, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, cessa nei seguenti casi: - per collocamento a riposo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; - per licenziamento del dipendente ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative; - per dimissioni del dipendente; - per risoluzione consensuale.
Cause di cessazione. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo, oltre che nel caso previsto dall’art. 22, comma 7, anche nelle seguenti ipotesi:
Cause di cessazione. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire:
Cause di cessazione. Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere risolto per licenziamento del lavoratore, per dimissioni, per morte del lavoratore o per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età o per scadenza del termine.
Cause di cessazione. Sono cause di cessazione del presente accordo: ▪ la chiusura di SANTAGNESE10 e/o la cessazione delle attività previste dal programma pluriennale e dai programmi annuali, o la mancata esecuzione degli obblighi assunti dalle parti con il presente accordo; ▪ gravi irregolarità nella gestione delle risorse a disposizione dei partner; ▪ il venir meno delle condizioni d’utilizzo dello spazio dal punto di vista della sicurezza.
Cause di cessazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti del Consiglio d'Amministrazione, gli altri amministratori provvedono a sostituirli, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dall'organo di controllo purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea o se cessano dalla carica tutti i membri del consiglio di amministrazione, si intendera' dimissionario l’intero consiglio di amministrazione e, xxx rimanendo in carica con pieni poteri sino alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, xxxxx' convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).